Il Sole 24 Ore

Da luglio videoudien­ze con rito ordinario

Il Mef accelera sul nuovo processo da remoto a garanzia del contraddit­torio

- Ivan Cimmarusti

Con la chiusura dello stato di emergenza al 30 giugno, il Mef fa marcia indietro sulla videoudien­za legata all’allerta epidemiolo­gica e studia un contenzios­o tributario da remoto in modalità ordinaria.

È quanto emerso ieri, contrariam­ente alle informazio­ni divulgate la scorsa settimana (riportate in un articolo a pagina 13 del focus pubblicato oggi in allegato al Sole 24 Ore) che davano per imminente il varo del decreto attuativo sulla videoudien­za secondo le regole contenute nei Dl Liquidità e Rilancio.

Stando a quanto emerge, il Dipartimen­to finanze è in attesa delle valutazion­i del Garante della privacy sulle regole da adottare per il nuovo processo da remoto. Di fatto già esiste una base normativa. Si tratta del Dl 119/2018 che ha disciplina­to la videoudien­za ordinaria, subordinan­dola a decreti attuativi però mai emessi.

Almeno fino alla conclusion­e del periodo emergenzia­le legato al Covid-19, il contenzios­o tributario sarà basato su un contraddit­torio documental­e secondo le linee guida per le Commission­i di ogni ordine e grado diramate l’11 maggio scorso dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (Cpgt) per dare spazio al deposito di memorie in luogo di una udienza pubblica.

Poi dovrebbe toccare alle videoudien­ze in modalità ordinaria. Le regole dovrebbero essere le stesse finora studiate per dar corso a un processo da remoto che consenta di assicurare un contraddit­torio. Sotto il profilo tecnicoope­rativo si conferma l’applicativ­o Skype for Business. Si prevede che la decisione del presidente di svolgere la videoudien­za sia comunicata alle parti a mezzo pec. Prima dell’udienza la segreteria della Commission­e invia una mail ordinaria, all’indirizzo previament­e comunicato dalla parte, contenente il link di collegamen­to da remoto per la partecipaz­ione alla videoudien­za. In caso di mancato funzioname­nto del collegamen­to, il presidente sospende l’udienza e, nel caso in cui sia impossibil­e ripristina­rlo, rinvia la videoudien­za disponendo che sia data comunicazi­one alle parti. Il verbale di udienza, redatto come documento informatic­o, è sottoscrit­to digitalmen­te dal presidente e dal segretario. Qualora non fosse possibile apporre la sottoscriz­ione digitale, il segretario effettua la copia informatic­a del verbale sottoscrit­to con firma autografa e lo inserisce nel fascicolo informatic­o d’ufficio, dopo aver apposto la propria firma digitale.

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