Ditte, agevolazione ammessa per prodotti e sanificazione
Alla luce dell’emergenza sanitaria, una ditta individuale di promozione finanziaria ha acquistato gel igienizzante per le mani, mascherine tipo ffp2, guanti batteriologici, disinfettante mani e mascherine lavabili.
Si chiede se questi prodotti:
1) possono essere dedotti dal reddito d’impresa; 2) possono fruire del credito di imposta ( come da articolo 64 del Dl 18/ 2020) per la sanificazione dell’ambiente di lavoro ( cioè per gli uffici dove lavorano i dipendenti).
A. B. - VERONA
Le risposte sono entrambe affermative, tenendo in considerazione che l’articolo 64 del Dl 18/ 2020 (“cura Italia”) è stato abrogato e sostituito dall’articolo 125 del Dl 34/ 2020 ( decreto Rilancio). Quest’ultimo articolo prevede che agli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.
Sono ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute per: a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività; b) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; c) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; d) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, incluse le eventuali spese di installazione; e) l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione. Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, a norma dell’articolo 17 del Dlgs 241/1997, e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap. Un provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate dovrà stabilire i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta.