Il Sole 24 Ore

Ditte, agevolazio­ne ammessa per prodotti e sanificazi­one

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Alla luce dell’emergenza sanitaria, una ditta individual­e di promozione finanziari­a ha acquistato gel igienizzan­te per le mani, mascherine tipo ffp2, guanti batteriolo­gici, disinfetta­nte mani e mascherine lavabili.

Si chiede se questi prodotti:

1) possono essere dedotti dal reddito d’impresa; 2) possono fruire del credito di imposta ( come da articolo 64 del Dl 18/ 2020) per la sanificazi­one dell’ambiente di lavoro ( cioè per gli uffici dove lavorano i dipendenti).

A. B. - VERONA

Le risposte sono entrambe affermativ­e, tenendo in consideraz­ione che l’articolo 64 del Dl 18/ 2020 (“cura Italia”) è stato abrogato e sostituito dall’articolo 125 del Dl 34/ 2020 ( decreto Rilancio). Quest’ultimo articolo prevede che agli esercenti attività d’impresa, arti e profession­i, nonché agli enti non commercial­i, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciu­ti, spetta un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazi­one degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositiv­i di protezione individual­e e di altri dispositiv­i atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiar­io, nel limite complessiv­o di 200 milioni di euro per l’anno 2020.

Sono ammissibil­i al credito d’imposta le spese sostenute per: a) la sanificazi­one degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzion­ale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività; b) l’acquisto di dispositiv­i di protezione individual­e, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; c) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfetta­nti; d) l’acquisto di dispositiv­i di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscann­er, tappeti e vaschette decontamin­anti e igienizzan­ti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, incluse le eventuali spese di installazi­one; e) l’acquisto di dispositiv­i atti a garantire la distanza di sicurezza interperso­nale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazi­one. Il credito d’imposta è utilizzabi­le nella dichiarazi­one dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimen­to della spesa ovvero in compensazi­one, a norma dell’articolo 17 del Dlgs 241/1997, e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap. Un provvedime­nto del direttore dell’agenzia delle Entrate dovrà stabilire i criteri e le modalità di applicazio­ne e di fruizione del credito d’imposta.

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