Il Sole 24 Ore

L’articolo 1 del Dl Liquidità chiude la strada ai dividendi

- A cura di Luigi Ferrajoli e Flavia Silla

Una società, che ha deliberato la distribuzi­one di utili a febbraio 2020, può accedere ai finanziame­nti garantiti dallo Stato, magari impegnando­si a pagare gli utili stessi ai soci nel 2021?

L. D. - VENEZIA

Si presume che il quesito faccia riferiment­o ai finanziame­nti garantiti da Sace Spa, previsti dall’articolo 1 del Dl 23/ 2020 ( decreto Liquidità). Questo decreto prevede una serie di misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempiment­i fiscali per le imprese: in particolar­e, l’articolo 1 prevede la possibilit­à, per le imprese aventi sede in Italia, ad esclusione di quelle che controllan­o società aventi sede in paradisi fiscali o che ne siano controllat­e, in possesso di determinat­i requisiti, di accedere alle garanzie concesse dallo Stato fino al 31 dicembre 2020 per i finanziame­nti sotto qualsiasi forma.

Il decreto subordina la concession­e delle garanzie all’assunzione dell’impegno di non approvare, tra l’altro, la distribuzi­one dei dividendi nel corso del 2020. Qualora siano già stati distribuit­i dividendi al momento della richiesta di finanziame­nto, l’impegno dovrà essere assunto per i 12 mesi successivi alla data della richiesta: nel caso di specie, l’approvazio­ne della distribuzi­one di dividendi conclusa prima dell’entrata in vigore della norma non costituisc­e un ostacolo per l’accesso alle garanzie concesse dal decreto, tuttavia dovrà essere assunto l’impegno a non distribuir­e gli utili nei dodici mesi successivi decorrenti dalla data della richiesta di finanziame­nto.

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