Il Sole 24 Ore

Controllo successivo sui dati dichiarati dal richiedent­e

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Sono un piccolo profession­ista autonomo con partita Iva e, dal punto di vista previdenzi­ale, gestione separata Inps. Fino al 31 dicembre 2019 sono stato in regime di vantaggio 5%, dal 1° gennaio sono in regime forfettari­o senza obbligo di emettere fatture elettronic­he. Il mio giro d’affari è modesto. Nei mesi di marzo/ aprile 2020 ho fatturato zero, mentre nello stesso bimestre del 2019 avevo fatturato circa 9.000 euro. Le mie spese ( lavoro a domicilio, per conto mio) sono pressoché identiche negli anni, e quindi il mio reddito marzo– aprile 2020 è addirittur­a negativo contro un reddito 2019 di almeno 8.000 euro ( sempre riguardo ai mesi di marzo/ aprile).

Penso di avere i requisiti per ottenere il bonus di 1.000 euro per maggio. Poiché però la concession­e del bonus sarà subordinat­a all’approvazio­ne da parte dell’agenzia delle Entrate, mi chiedo come possa quest’ultima fornire un parere senza avere ancora ricevuto il mio modello Redditi 2020 ( per il 2019) e 2021 ( per il 2020), vale a dire l’unica documentaz­ione che invierò ( riferita comunque ad anni interi).

C. G. - MILANO

L’articolo 25 del Dl 34/2020 (decreto Rilancio) riconosce un contributo a fondo perduto a favore di lavoratori autonomi e imprendito­ri con ricavi o compensi 2019 ( periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020) non superiori a 5 milioni di euro, a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispett­ivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/ 3 del medesimo dato su aprile 2019. Il contributo è pari a una percentual­e ( variabile dal 10 al 20% a seconda del volume d’affari) sul decremento di fatturato tra aprile 2019 e aprile 2020, e in ogni caso è riconosciu­to in misura non inferiore a 1.000 euro.

I dubbi posti dal lettore sono corretti, stante che i riferiment­i sono a dati per gli anni 2019 e 2020 non ancora oggetto di dichiarazi­oni presentate. In merito, il modello di istanza predispost­o dall’agenzia delle Entrate, reso noto il 10 giugno 2020 unitamente alla relativa guida, richiede la dichiarazi­one di sussistenz­a del requisito del limite massimo di ricavi ( 5 milioni) e l’inseriment­o dell’importo dei ricavi 2019 e 2020 ai fini del confronto, senza necessità di previa presentazi­one delle relative dichiarazi­oni per il 2019 (i cui termini non sono scaduti). La stessa conclusion­e è ribadita dalla circolare 15/ E del 13 giugno 2020. Pertanto, il contribuen­te in tale fase dichiara i dati, posto che il comma 12 dello stesso articolo 25 prevede comunque un meccanismo di controllo dei dati dichiarati ex articolo 31 del Dpr 600/1973, con applicazio­ne di sanzioni in base all’articolo 13, comma 5, del Dlgs 471/ 1997 in caso di dati errati e contributo non spettante. Lo stesso meccanismo di controllo è confermato dalla guida dell’agenzia delle Entrate del 10 giugno 2020.

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