Controllo successivo sui dati dichiarati dal richiedente
Sono un piccolo professionista autonomo con partita Iva e, dal punto di vista previdenziale, gestione separata Inps. Fino al 31 dicembre 2019 sono stato in regime di vantaggio 5%, dal 1° gennaio sono in regime forfettario senza obbligo di emettere fatture elettroniche. Il mio giro d’affari è modesto. Nei mesi di marzo/ aprile 2020 ho fatturato zero, mentre nello stesso bimestre del 2019 avevo fatturato circa 9.000 euro. Le mie spese ( lavoro a domicilio, per conto mio) sono pressoché identiche negli anni, e quindi il mio reddito marzo– aprile 2020 è addirittura negativo contro un reddito 2019 di almeno 8.000 euro ( sempre riguardo ai mesi di marzo/ aprile).
Penso di avere i requisiti per ottenere il bonus di 1.000 euro per maggio. Poiché però la concessione del bonus sarà subordinata all’approvazione da parte dell’agenzia delle Entrate, mi chiedo come possa quest’ultima fornire un parere senza avere ancora ricevuto il mio modello Redditi 2020 ( per il 2019) e 2021 ( per il 2020), vale a dire l’unica documentazione che invierò ( riferita comunque ad anni interi).
C. G. - MILANO
L’articolo 25 del Dl 34/2020 (decreto Rilancio) riconosce un contributo a fondo perduto a favore di lavoratori autonomi e imprenditori con ricavi o compensi 2019 ( periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020) non superiori a 5 milioni di euro, a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/ 3 del medesimo dato su aprile 2019. Il contributo è pari a una percentuale ( variabile dal 10 al 20% a seconda del volume d’affari) sul decremento di fatturato tra aprile 2019 e aprile 2020, e in ogni caso è riconosciuto in misura non inferiore a 1.000 euro.
I dubbi posti dal lettore sono corretti, stante che i riferimenti sono a dati per gli anni 2019 e 2020 non ancora oggetto di dichiarazioni presentate. In merito, il modello di istanza predisposto dall’agenzia delle Entrate, reso noto il 10 giugno 2020 unitamente alla relativa guida, richiede la dichiarazione di sussistenza del requisito del limite massimo di ricavi ( 5 milioni) e l’inserimento dell’importo dei ricavi 2019 e 2020 ai fini del confronto, senza necessità di previa presentazione delle relative dichiarazioni per il 2019 (i cui termini non sono scaduti). La stessa conclusione è ribadita dalla circolare 15/ E del 13 giugno 2020. Pertanto, il contribuente in tale fase dichiara i dati, posto che il comma 12 dello stesso articolo 25 prevede comunque un meccanismo di controllo dei dati dichiarati ex articolo 31 del Dpr 600/1973, con applicazione di sanzioni in base all’articolo 13, comma 5, del Dlgs 471/ 1997 in caso di dati errati e contributo non spettante. Lo stesso meccanismo di controllo è confermato dalla guida dell’agenzia delle Entrate del 10 giugno 2020.