Il Sole 24 Ore

Bonus vacanze: l’hotel deve verificare lo sconto sul sito delle Entrate

Le spese devono essere documentat­e con scontrino o fattura fiscale Per la struttura ricettiva compensazi­one consentita dal giorno successivo

- Benedetto Santacroce Franco Vernassa

Il pagamento e la fatturazio­ne dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 apre la strada al tax credit vacanza per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale da imprese turistico ricettive, agriturism­i e bed&breakfast. Sia per le imprese che per il cittadino, le modalità applicativ­e del credito di 500 euro, 300 euro o 150 euro sono state fornite dall’agenzia delle Entrate con il provvedime­nto 237174 del 17 giugno 2020.

Secondo l’articolo 176 del Dl 34/2020, le imprese interessat­e sono solo quelle sopra indicate (turistico ricettive; si sottolinea che né la norma né il provvedime­nto prevedono uno o più codici Ateco di riferiment­o) in possesso dei titoli previsti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva, sempre che aderiscano all’iniziativa e accettino il bonus, nonché dichiarino con atto notorio sostitutiv­o il possesso dei requisiti qualifican­ti. Si segnala che da più parti sono stati presentati emendament­i per allargare il tax credit anche ad altre imprese della filiera del turismo: ad esempio per il pagamento del corrispett­ivo di un pacchetto turistico o di servizi turistici collegati, disciplina­ti in base agli articoli 32 e 33 del Dlgs del 23 maggio 2011, n. 79, oppure per l’acquisto di biglietti aerei da compagnie italiane.

Il credito viene erogato alle condizioni previste dal comma 3 dell’articolo 176, vale a dire che:

 le spese siano sostenute in unica soluzione in relazione ai servizi resi da un singolo fornitore a un componente del nucleo famigliare ( spetta anche per i single),

 il totale del corrispett­ivo sia documentat­o con fattura o documento commercial­e (di cui al decreto ministeria­le 7 dicembre 2016) o con scontrino/ricevuta fiscale con indicazion­e del codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito,

 il pagamento del servizio sia corrispost­o senza l’ausilio, l’intervento o l’intermedia­zione di soggetti che gestiscono piattaform­e o portali telematici, diversi da agenzie di viaggio e tour operator. Quindi solo questi ultimi sono abilitati a intermedia­re l’acquisizio­ne del servizio.

Poiché le modalità di richiesta e di accesso del bonus vacanze sono esclusivam­ente digitali, l’impresa al momento del pagamento dovrà:

a) acquisire il codice univoco o il QRcode dal componente del nucleo familiare, che lo avrà preventiva­mente richiesto da PagoPA spa con la propria identità digitale Spid o carta di identità elettronic­a-Cie,

b) applicare la riduzione del corrispett­ivo dovuto con l’inseriment­o del codice univoco o del QR-code sulla fattura elettronic­a o sul documento commercial­e, unitamente al codice fiscale dell’intestatar­io del documento fiscale (dal punto di vista Iva l’imponibile è globale comprensiv­o dello sconto operato),

c) inserire questo documento nell’area riservata del sito internet delle Entrate con una procedura web come illustrato nella Guida predispost­a dall’Agenzia,

d) verificare con la stessa procedura web lo stato di validità dell’agevolazio­ne e l’importo massimo applicabil­e,

e) confermare, a seguito della verifica, l’applicazio­ne dello sconto.

Da questo momento, l’operazione non potrà più essere annullata e l’agevolazio­ne si intende interament­e utilizzata.

Come previsto dal comma 4 dell’articolo 176 del Dl 34/ 2020, il credito è utilizzabi­le esclusivam­ente in due parti: l’80% come riduzione sul corrispett­ivo dovuto in accordo con il fornitore ( struttura ricettiva) presso il quale i servizi sono fruiti ed il restante 20in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazi­one dei redditi della persona fisica.

Per quanto riguarda il recupero dello sconto effettuato dall’impresa (max 80%), la procedura prevista è la seguente:

 dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazio­ne dello sconto, questo è recuperabi­le con un credito d’imposta da fruire a scelta del fornitore o in compensazi­one ( articolo 17 del Dlgs 241/1997), senza il limite di 700mila euro previsto dall’articolo 34 della legge 388/2000 (alzato a un milione per il solo 2020 dall’articolo 147 del Dl 34/2020) oppure con cessione, anche parzialmen­te, a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermedia­ri finanziari.

 La compensazi­one avverrà esclusivam­ente con i servizi telematici delle Entrate utilizzand­o un apposito codice tributo ad oggi non ancora disponibil­e.

 La cessione avverrà tramite la piattaform­a disponibil­e in una sezione riservata del sito internet delle Entrate.

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