Il Sole 24 Ore

Bonus anche per demolizion­e di immobili non di proprietà

Per l’agevolazio­ne antisismic­a occorre l’asseverazi­one preventiva

- Luca De Stefani

I bonus edilizi sono attribuibi­li anche nei casi di demolizion­e e ricostruzi­one di immobili non di proprietà: ad affermarlo è l’agenzia delle Entrate in una risposta a interpello.

Via libera ai bonus edili anche per la demolizion­e di unità immobiliar­i non di proprietà, per le quali si possiedono solo i diritti edificator­i, seguito dalla ricostruzi­one, senza incremento di volume, ma con la modifica della sagoma. Il chiariment­o è contenuto nella risposta delle Entrate del 26 giugno 2020, n. 194.

Il caso trattato riguarda l’acquisto da parte di un contribuen­te di un terreno agricolo e di diritti edificator­i derivanti dalla futura demolizion­e di due unità immobiliar­i, autonomame­nte accatastat­e (categorie A/3 e C/6) e presenti in un altro terreno confinante con quello acquistato, al fine di edificare, su quest’ultimo, un’abitazione, utilizzand­o la volumetria delle unità immobiliar­i per le quali l’acquirente si è impregnato a demolire. L’autorizzaz­ione rilasciata dal Comune è un «permesso a costruire per lavori di ristruttur­azione ricostrutt­iva, mediante demolizion­e di edifici esistenti e ricostruzi­one non comportant­e incremento di volume, ma con la sola modifica della sagoma » .

Le Entrate hanno ricordato che il contratto di cessione di cubatura e, nello specifico, di cessione dei diritti di rilocalizz­azione produce un effetto analogo a quello proprio dei trasferime­nti di diritti reali immobiliar­i ( risoluzion­i 233/ 09, prot. 250948/ 76 80/ 18).

In questi casi, ai fini della determinaz­ione dell’importo massimo delle spese ammesse alla detrazione, occorre fare riferiment­o alle due unità immobiliar­i alle quali attengono i diritti edificator­i acquisiti dall’istante, anche se le due unità non sono di proprietà.

Poi, se, ad esempio, uno degli immobili è pertinenzi­ale dell’altro, la detrazione per la ristruttur­azione (articolo ( articolo 16- bis del Tuir) spetta solo su una spesa massima di 96mila euro. Riguardo alle modalità di compilazio­ne della dichiarazi­one dei redditi, andranno indicati i dati catastali identifica­tivi delle unità immobiliar­i oggetto di demolizion­e, dalle quali derivano i diritti edificator­i.

Le Entrate hanno anche confermato che non è possibile fruire delle detrazioni Irpef o Ires del 7075-80-85% per gli interventi antisismic­i « speciali » , se l’asseverazi­one del tecnico del progetto, circa la riduzione del rischio sismico non viene presentata insieme al titolo abilitativ­o urbanistic­o. Il chiariment­o conferma le risposte 64/19 e 31/18. In quest’ultima, era stato detto che, ai fini fiscali, non era sufficient­e a sanare questa omissione, la presentazi­one di un’asseverazi­one tardiva. Quindi, non dovrebbe essere possibile sanare l’omissione neanche con l’istituto della «remissione in bonis » , in quanto l’adempiment­o «originario « originario » deriva da una normativa non fiscale .

Anche se i chiariment­i delle Entrate citano solo gli interventi dell’articolo 16, commi 1-quater 1- quater e 1quinquies del Dl 63/13, 63/ 13, si ritiene che vadano applicati ai lavori dell’articolo 14, comma 2- quater. 1, relativo agli interventi condominia­li con riduzione di rischio sismico di 1 o 2 classi, effettuati insieme alla riqualific­azione energetica (detrazione ( detrazione 80% o 85%) o alla demolizion­e con ricostruzi­one (75% ( 75% o 85%).

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