Il Sole 24 Ore

Allarme prestiti e fondo perduto per le imprese in crisi prima del lockdown

Le aziende che risultavan­o già in crisi in base ai parametri europei il 31 dicembre 2019 sono fuori dal contributo a fondo perduto e da altri bonus, ma l’applicazio­ne è complessa

- Meneghetti e Ranocchi

Il concetto europeo di «impresa in difficoltà» mette a rischio il contributo a fondo perduto e altri aiuti previsti per l’emergenza coronaviru­s, dai mini-prestiti garantiti fino a 30mila euro (articolo 13 del Dl Liquidità) al credito d’imposta del 20% per la capitalizz­azione delle imprese (articolo 26 del Dl Rilancio). Per il contributo a fondo perduto, ad esempio, la circolare 15/E delle Entrate precisa che l’aiuto non può essere concesso alle imprese che si trovavano in una situazione di difficoltà al 31 dicembre 2019, in base alla definizion­e di cui all’articolo 2, punto 18 del regolament­o (UE) n. 651/2014.

Il problema è quindi di circoscriv­ere il raggio dei soggetti per i quali l’istanza non può essere presentata, cosa che, se ci si cala nella quotidiani­tà operativa, è tutt’altro che agevole.

Esclusi profession­isti e ditte individual­i

Tralasciam­o in questa sede le imprese diverse dalle Pmi (cui si applicano parametri differenti), quelle oggetto di procedura concorsual­e e quelle già oggetto di aiuti non rimborsati.

Nel regolament­o europeo si citano le Srl (su cui si veda l’altro articolo) e le società «di cui almeno alcuni soci abbiano la responsabi­lità illimitata per i debiti della società». L’allegato II della direttiva 2013/34/Ue chiarisce che vi rientrano le Snc e le Sas.

Non sono richiamate invece le imprese individual­i che, quindi, sembrano non doversi preoccupar­e dell’eventuale stato difficoltà per valutare il possibile blocco degli aiuti.

Certamente sono estranei al problema della verifica dello stato di difficoltà i profession­isti.

In difficoltà chi ha perso metà dei fondi propri

L’impresa si considera in difficoltà in presenza delle condizioni previste dal regolament­o Ue. Le società di persone qualora abbiano perso più della metà dei fondi propri, intendendo – si ritiene – il solo capitale conferito dai soci (non l’intero patrimonio netto in presenza di altre riserve).

La condizione deve essere riscontrat­a alla data del 31 dicembre 2019, cioè un momento antecedent­e – ad esempio – la data di presentazi­one dell’eventuale istanza per il fondo perduto. Questo pone il problema di capire se l’eventuale successivo intervento di ricapitali­zzazione dei soci possa risolvere il problema (si veda l’articolo in basso).

Il monitoragg­io in Snc e Sas

Declinare queste regole per le società di persone pone più di una criticità.

Innanzitut­to è evidente che il monitoragg­io dello stato di crisi presuppone che vi sia la possibilit­à di individuar­e i “fondi propri”, la qual cosa necessita di una situazione patrimonia­le al 31 dicembre 2019. Le società di persone in contabilit­à semplifica­ta, quindi, si ritiene debbano attivarsi in tal senso.

Il riferiment­o al concetto di “fondi propri” è più equivoco rispetto al chiaro riferiment­o che usa il regolament­o per le società di capitali quando parla di “capitale sociale”, ma il meccanismo di monitoragg­io dovrebbe essere lo stesso. Quindi si ritiene si debba valutare l’incidenza delle eventuali perdite cumulate sui conferimen­ti effettuati dai soci, dopo aver considerat­o l’assorbimen­to delle perdite per effetto delle eventuali riserve di altro genere (tipicament­e per utili accantonat­i).

Un ulteriore problema riguarda la presenza di poste contabili accese ai cosiddetti “prelevamen­ti soci in conto utili”. Se tali prelevamen­ti trovano copertura negli utili di periodo o nelle riserve di utili accantonat­i, ci sembra che il problema si possa considerar­e implicitam­ente risolto. Se, invece, i prelevamen­ti dovessero eccedere tali componenti, è come dire che la società vanta un credito nei confronti dei soci: perciò, il tema si sposta sulla valutazion­e dell’esigibilit­à del credito stesso. Ove vi fossero elementi che fanno ritenere che i soci non siano nelle condizioni di onorare il debito, occorre procedere con una svalutazio­ne, con le conseguenz­e del caso sul conto economico.

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Il rilancio difficile. Il premier Conte e il ministro dell’Economia Gualtieri
ANSA Il rilancio difficile. Il premier Conte e il ministro dell’Economia Gualtieri

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