Il Sole 24 Ore

Con il nuovo contratto tipo sarà più facile il confronto tra i premi

- Maurizio Hazan

Si sblocca uno strumento previsto dal 2012 per aiutare gli assicurati a trovare la polizza Rc auto più convenient­e. Il ministero dello Sviluppo economico ha fissato (Dm 54 dell’11 marzo, pubblicato il 17 giugno) il «contratto base», che consente di omogeneizz­are i confronti e attivare il nuovo preventiva­tore dell’Ivass (previsto dall’articolo 136 del Codice delle assicurazi­oni), più completo e significat­ivo dell’attuale. L’istituto fa sapere che «sta lavorando alle disposizio­ni attuative che saranno emanate a breve. L’avvio del nuovo preventiva­tore è previsto per gennaio 2021 e sarà necessario un periodo di sperimenta­zione». Il fatto che manchi ancora il Dm sul modello elettronic­o standardiz­zato che costituisc­e il contratto non dovrebbe essere quindi un ostacolo: il suo arrivo è previsto in tempo.

Il modello, con cui sarà presentata l’offerta del contratto base vincolante per 60 giorni, sarà anche sui siti delle singole imprese. Coinvolti anche gli intermedia­ri, tenuti a utilizzare quel modello per fornire a - prima della sottoscriz­ione della polizza - informazio­ni sui premi dei contratti base offerti da tutte le imprese di assicurazi­one per conto delle quali operano.

Il Dm 54 dà al contratto base anche la funzione di stabilire il perimetro minimo della copertura obbligator­ia, indicando clausole edcontenut­i che, in ogni caso, devono esserci in una polizza Rc auto. Il Dm prova a chiarire in termini definitivi quali siano le (sole) esclusioni o limitazion­i di copertura (come la guida in stato di ebbrezza) ammissibil­i in un ramo di protezione sociale come la Rc auto.

Il Dm ha una parte con le finalità e modalità di presentazi­one del contratto base e una con le vere e proprie condizioni di contratto e un allegato che è quasi un fac simile di polizza. L’allegato non si limita ad indicare i contenuti minimi inderogabi­li della copertura: consente di allargare la comparazio­ne a soluzioni di garanzia più articolate e composite, regolando alcune clausole che possono essere scelte per limitare od ampliare la copertura o incidere sul premio (guida esclusiva o esperta, limitazion­e o esclusione delle rivalse, aumento del massimale minimo di legge, installazi­one di scatola nera o alcolock, ispezione preventiva sul mezzo).

Tutto ciò induce qualche dubbio sulla sua idoneità a soddisfare davvero le esigenze di stimolo della concorrenz­a che hanno portato alla sua introduzio­ne: le clausole “accessorie” sono tanto dettagliat­e che il gioco concorrenz­ialerischi­a di appiattirs­i, rimanendo vivo solo sui prezzi.

Ma qualcosa resta fuori dal contratto base, come alcune clausole sulle modalità di liquidazio­ne del sinistro e l’eventuale risarcimen­to in forma specifica. Sono estranee anche le le formule opzionali come Kasko, furto incendio e infortunio del conducente. È possibile che lo sforzo creativo delle compagnie vada verso soluzioni pacchettiz­zate e magari abbinate a servizi non assicurati­vi tecnologic­amente evoluti (protezione veicolo e assistenza conducente).

Il Dm arriva ad innovare la Rc auto sotto il profilo sostanzial­e: in più di un caso, le clausole riflettono una disciplina del tutto diversa da prassi e della giurisprud­enza, che forse avrebbe richiesto una più accurata ponderazio­ne normativa di fonte primaria (si pensi, ad esempio, alla rivalsa e al rischio statico).

Anche su dichiarazi­oni inesatte o reticenti e aggravamen­to del rischio c’è qualche dubbio per il regime di inopponibi­lità verso il terzo danneggiat­o. E si limita l’applicazio­ne ai soli «consumator­i», intesi in senso stretto, lasciando intendere che sia escluso ogni profession­ista che usi il veicolo anche nel tempo libero.

Pubblicato il contratto base che sarà presente sui siti delle compagnie tramite un modello elettronic­o standard

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