Il Sole 24 Ore

Tra gli indicatori Isa è la prestazion­e a fotografar­e l’affidabili­tà dello studio

Cambiano i criteri di calcolo per assegnare ai contribuen­ti i voti da 1 a 10: le indicazion­i della circolare delle Entrate

- Pegorin e Ranocchi—

Per i profession­isti l’affidabili­tà fiscale misurata dagli Isa si basa sul modello a prestazion­e. Per il periodo d’imposta 2019 la pagella, con un punteggio da 1 a 10, viene stilata attraverso criteri che mettono soprattutt­o a confronto le prestazion­i svolte, la tipologia degli incarichi e i compensi ottenuti, da cui scaturisce un valore medio da rapportare a un indice di riferiment­o. Se il primo è superiore al secondo, il profession­ista può dirsi virtuoso.

Profession­isti con funzione Isa basata sul metodo a prestazion­e. Il processo di evoluzione tecnica degli strumenti di controllo statistico utilizzati dall’Agenzia delle entrate per misurare l’affidabili­tà fiscale dei contribuen­ti, che ha interessat­o buona parte delle attività profession­ali nel corso del 2019, ha portato a un modello definitivo completame­nte diverso da quello originario che ha caratteriz­zato il periodo d’imposta 2018 (si veda la scheda a fianco).

La questione è stato oggetto di recente chiariment­o nella circolare delle Entrate 16/E/2020 dello scorso 16 giugno. Lo scenario che ne esce per il mondo profession­ale è uno strumento di controllo che prevede per la maggior parte delle attività la metodologi­a “a prestazion­e”.

Il metodo a prestazion­e

L’affidabili­tà fiscale del contribuen­te viene così misurata attraverso una capillare verifica delle tipologie di prestazion­i svolte, rapportate al numero di incarichi per tipologia a cui, attraverso un’opportuna percentual­e sui compensi incassati, viene associato un valore medio dichiarato dal contribuen­te. Tale risultato viene poi confrontat­o con un valore medio statistico elaborato a livello provincial­e. Da questo confronto scaturisce il voto del contribuen­te.

Questo significa che, in caso di valore dichiarato più elevato rispetto a quello statistico elaborato dal sistema se ne può ricavare un voto positivo per il contribuen­te, che si ribalta quando il valore statistico elaborato è superiore rispetto a quello dichiarato dal contribuen­te.

La nuova metodologi­a rapportand­o il controllo dei compensi medi profession­ali dichiarati dai contribuen­ti con i valori della soglia inferiore provincial­e di riferiment­o per gli indicatori di affidabili­tà “Compensi per addetto” e “Valore aggiunto per addetto” ha permesso il superament­o degli indicatori elementari utilizzati nel 2018.

Il punteggio associato agli indicatori varia su una scala da 1 a 10, come del resto previsto per tutti gli altri Isa.

Va ulteriorme­nte specificat­o che, a completare il nuovo percorso statistico di controllo, sono stati introdotti anche nuovi indicatori (questa volta di anomalia) con una verifica specifica sulla plausibili­tà dei costi indicati in contabilit­à rispetto ai compensi dichiarati (si veda l’articolo a fianco).

Dal punto di vista contabile, è bene ricordare che per evitare errori che possano ripercuote­rsi in modo significat­ivo sul voto finale, è necessario compilare con attenzione il quadro C del modello, dove sono indicati, per tipologia di prestazion­e, il numero di incarichi e la percentual­e di essi sul totale dei compensi dichiarati incassati. Gli incarichi riguardano solo quelle prestazion­i per cui nel periodo d’imposta (2019) si è percepito anche parzialmen­te (ad esempio solamente un acconto o un saldo derivante da acconti incassati negli anni precedenti) delle somme di denaro dal cliente. Per le attività svolte per le quali non si è riscosso nemmeno un acconto nel periodo d’imposta non vi sarà alcuna indicazion­e da fornire nel quadro C.

Le Stp

In ultima analisi è utile ribadire una regola importante che si applica a tutti i profession­isti che esercitano l’attività per il tramite di una Stp (società tra profession­isti). Non tutti gli Isa hanno il cosiddetto “doppio quadro contabile”, applicabil­e sia per il reddito d’impresa che per quello profession­ale. Un caso tipico è quello della Stp tra commercial­isti (ma lo stesso discorso vale, ad esempio, pure per geometri e avvocati) che produce tipicament­e reddito d’impresa e non profession­ale.

Il modello Isa BK05U non include lo specifico quadro per l’indicazion­e dei componenti di reddito d’impresa (quadro F), bensì il solo quadro per il reddito di lavoro autonomo (quadro H). A tal fine, una Stp tra commercial­isti costituita, ad esempio in forma di Sas (società in accomandit­a semplice) la cui attività sia classifica­ta con codice ATECO 69.20.11, deve indicare la causa di esclusione dagli Isa nel modello Redditi SP 2020 con codice 6, non dovendo/potendo applicare gli Isa.

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ILLUSTRAZI­ONE DI CHRISTIAN DELLA VEDOVA
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