Chi ricapitalizza può salvare l’incentivo
Il tema della “impresa in difficoltà” al 31 dicembre 2019 riguarda anche Srl, Spa e Sapa. Infatti, per quanto le norme europee citino solo le Srl (si veda l’articolo in alto) il riferimento va inteso a tutte le società di capitali dell’ordinamento italiano (direttiva Ue 2013/34 allegato I).
Per capire se una di queste società è in difficolta occorre anzitutto escludere le Pmi costituite da meno di tre anni, che quindi non devono rispettare i parametri sotto enunciati.
Per le società di più antica costituzione, la “difficoltà” è uno status che si manifesta quando la compagine – per effetto di perdite cumulate nel tempo – ha visto erose le riserve (sia di utile che di capitale) e ulteriormente eroso il capitale sociale per più della metà. Vediamo un esempio: una Srl, con capitale sociale di 50.000 euro, ha generato fino al 2017 riserve di utile per 100.000 euro. Poi nel 2018 registra una perdita di 70.000 e nel 2019 una ulteriore perdita di 56.000. Tali perdite (che cumulate ammontano a 126.000) hanno anzitutto esaurito le riserve ed eroso il capitale sociale, che di fatto ammonta a 24.000.
È una situazione che, a livello civilistico, non comporta provvedimenti immediati: la società può continuare l’attività, fatto salvo l’obbligo di convocare senza indugio l’assemblea dei soci ex articolo 2482-bis del Codice civile. Tuttavia, ai fini del regolamento comunitario 651/14, è “in difficolta” e quindi di fatto esclusa dal contributo a fondo perduto e dagli altri aiuti.
Una questione molto delicata è il riferimento temporale. Cosa accade se alla data del 31 dicembre 2019 sussistono le condizioni di difficoltà, ma poi vengono rimosse dai soci in sede di approvazione del bilancio e comunque prima di inoltrare l’istanza per l’aiuto? Si pensi al caso della Srl nell’esempio, nella quale i soci – poniamo – versano 30.000 euro in conto capitale il 31 maggio.
A nostro parere questo intervento elimina la causa ostativa in quanto – proprio nel regolamento 651/14 – si parla, a proposito di riserve, di voci generalmente considerate come parte dei fondi propri e tali sono, senza dubbio i versamenti soci in conto capitale. In questo caso al momento di inoltrare l’istanza la società non versa in condizioni di “difficoltà”, anche se ovviamente il punto meriterebbe una conferma ufficiale da parte delle Entrate.
Così come una conferma sarebbe auspicabile per le società il cui esercizio è a cavallo dell’anno: in tal caso sembra logico eseguire il check sullo stato di difficoltà alla data chiusura dell’esercizio che precede la data di invio dell’istanza, ferme restando le considerazioni sopra enunciate circa gli interventi patrimoniali dei soci successivi alla chiusura dell’esercizio.