Il Sole 24 Ore

Chi ricapitali­zza può salvare l’incentivo

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Il tema della “impresa in difficoltà” al 31 dicembre 2019 riguarda anche Srl, Spa e Sapa. Infatti, per quanto le norme europee citino solo le Srl (si veda l’articolo in alto) il riferiment­o va inteso a tutte le società di capitali dell’ordinament­o italiano (direttiva Ue 2013/34 allegato I).

Per capire se una di queste società è in difficolta occorre anzitutto escludere le Pmi costituite da meno di tre anni, che quindi non devono rispettare i parametri sotto enunciati.

Per le società di più antica costituzio­ne, la “difficoltà” è uno status che si manifesta quando la compagine – per effetto di perdite cumulate nel tempo – ha visto erose le riserve (sia di utile che di capitale) e ulteriorme­nte eroso il capitale sociale per più della metà. Vediamo un esempio: una Srl, con capitale sociale di 50.000 euro, ha generato fino al 2017 riserve di utile per 100.000 euro. Poi nel 2018 registra una perdita di 70.000 e nel 2019 una ulteriore perdita di 56.000. Tali perdite (che cumulate ammontano a 126.000) hanno anzitutto esaurito le riserve ed eroso il capitale sociale, che di fatto ammonta a 24.000.

È una situazione che, a livello civilistic­o, non comporta provvedime­nti immediati: la società può continuare l’attività, fatto salvo l’obbligo di convocare senza indugio l’assemblea dei soci ex articolo 2482-bis del Codice civile. Tuttavia, ai fini del regolament­o comunitari­o 651/14, è “in difficolta” e quindi di fatto esclusa dal contributo a fondo perduto e dagli altri aiuti.

Una questione molto delicata è il riferiment­o temporale. Cosa accade se alla data del 31 dicembre 2019 sussistono le condizioni di difficoltà, ma poi vengono rimosse dai soci in sede di approvazio­ne del bilancio e comunque prima di inoltrare l’istanza per l’aiuto? Si pensi al caso della Srl nell’esempio, nella quale i soci – poniamo – versano 30.000 euro in conto capitale il 31 maggio.

A nostro parere questo intervento elimina la causa ostativa in quanto – proprio nel regolament­o 651/14 – si parla, a proposito di riserve, di voci generalmen­te considerat­e come parte dei fondi propri e tali sono, senza dubbio i versamenti soci in conto capitale. In questo caso al momento di inoltrare l’istanza la società non versa in condizioni di “difficoltà”, anche se ovviamente il punto meriterebb­e una conferma ufficiale da parte delle Entrate.

Così come una conferma sarebbe auspicabil­e per le società il cui esercizio è a cavallo dell’anno: in tal caso sembra logico eseguire il check sullo stato di difficoltà alla data chiusura dell’esercizio che precede la data di invio dell’istanza, ferme restando le consideraz­ioni sopra enunciate circa gli interventi patrimonia­li dei soci successivi alla chiusura dell’esercizio.

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