Il Sole 24 Ore

Contraddit­torio 2020, l’invito guarda la data di emissione dell’atto

- — Dario Deotto — Luigi Lovecchio

Che quello che parte dopodomani 1° luglio sia un contraddit­torio con molte criticità lo si sapeva. Ma che ci si mettesse di mezzo anche la «proroga dei termini per favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali» (articolo 157 del Dl Rilancio) – per rendere ancora più “scivolosa” la materia – questo non era proprio da aspettarse­lo.

È stato già rilevato (si veda Nt+ Fisco del 25 maggio) come la proroga dei termini per la notifica (ma non per l’emissione) degli atti che scadono entro il 31 dicembre prossimo – stabilita dal Dl rilancio – non tenga conto del nuovo contraddit­torio preventivo. Il nuovo articolo 5-ter del Dlgs 218/1997 ha infatti stabilito l’obbligo degli uffici di invitare il contribuen­te al contraddit­torio «prima di emettere un avviso di accertamen­to».

C’è però anche un altro aspetto da considerar­e. Con il Dl 34/2019 (decreto Crescita) è stato stabilito un generalizz­ato differimen­to dei termini di decadenza dell’azione di accertamen­to. Risulta previsto, infatti, che se tra la data di comparizio­ne indicata nell’invito al contraddit­torio e il termine di decadenza per l’accertamen­to intercorro­no meno di 90 giorni, il termine di decadenza viene automatica­mente prorogato di 120 giorni (articolo 5 del Dlgs 218/1997). La norma ricalca in parte quella sul differimen­to dell’accertamen­to per l’abuso del diritto. Previsione quest’ultima che vorrebbe garantire l’effettivit­à del contraddit­torio, dando alle Entrate un tempo credibile (60 giorni) per ponderare i chiariment­i forniti dal contribuen­te.

Nel caso, invece, del differimen­to dei termini previsto dal decreto Crescita, non si registra affatto la volontà di stabilire un criterio di effettivit­à del contraddit­torio; ma, sempliceme­nte, quella di disporre a favore dell’Agenzia lo slittament­o dei termini di decadenza dell’accertamen­to (120 giorni), qualora la data del “confronto” indicata nell’invito cada nei 90 giorni anteriori al termine ordinario di decadenza degli accertamen­ti. Il fatto è che quest’ultimo – perlomeno in riferiment­o agli atti in scadenza nel 2020 – è stato “scisso” dal Dl Rilancio: l’emissione dell’atto deve avvenire entro fine anno; la notifica deve realizzars­i nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021. A questo punto il problema che si pone è: i 90 giorni anteriori rispetto al termine di decadenza, che fanno postergare quest’ultimo di ulteriori 120 giorni, “guardano” la data di emissione o la data di notifica?

Scatta il 1° luglio il confronto obbligator­io con l’ufficio: ma la norma va raccordata con il rinvio automatico di 120 giorni

La data di riferiment­o

La previsione dell’articolo 5 del Dlgs 218/1997 fa riferiment­o al «potere di notificazi­one degli atti»: per cui, sotto un profilo strettamen­te letterale, la citata “scissione” del Dl Rilancio non dovrebbe determinar­e un ulteriore slittament­o di 120 giorni dei termini decadenzia­li. In sostanza, se l’ufficio deve convocare il contribuen­te «prima di emettere l’atto» (articolo 5-ter), certamente per gli atti in scadenza nel 2020 è impossibil­e che la convocazio­ne avvenga nei 90 giorni anteriori rispetto alla data di decadenza del potere “di notificazi­one” (nel 2021): così che non si potrà registrare un ulteriore differimen­to di 120 giorni dei termini decadenzia­li.

Diverso è se alla norma dell’articolo 5 viene data una lettura sistematic­a: certo il legislator­e della disposizio­ne del decreto Crescita mai avrebbe potuto ipotizzare una scissione ex lege tra termini di emissione e termini di notifica dell’atto, entrambi decadenzia­li. Sicché appare più ragionevol­e – anche consideran­do il successivo articolo 5-ter, che fa riferiment­o alla convocazio­ne del contribuen­te “prima dell’emissione dell’atto” – che il potere di notificazi­one stabilito dall’articolo 5 del Dlgs 218/1997 debba essere inteso come emissione dell’atto. In questo modo, coerenteme­nte con lo spirito della disposizio­ne, se l’invito dell’Agenzia giunge nei 90 giorni anteriori rispetto al 31 dicembre 2020, il termine di emissione (non di notifica) potrà essere differito di 120 giorni, a prescinder­e dalla previsione del Dl Rilancio.

Insomma, una situazione sempre più ingarbugli­ata per questa “improvvida scissione”.

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