Il Sole 24 Ore

Dichiarazi­one Iva, il 30 giugno innesca il domino degli invii

La scadenza ridefinita dal «cura Italia» guida gli adempiment­i correlati Note di variazione e pagamento dei debiti liberano la detrazione

- Matteo Balzanelli Massimo Sirri

Scade domani - martedì 30 giugno - il termine di presentazi­one della dichiarazi­one Iva 2020. È quindi opportuno fare il punto su alcune questioni che dipendono dalla formulazio­ne non proprio felice del decreto Cura Italia, il quale con riguardo agli adempiment­i tributari, ha preferito parlare di “sospension­e” anziché fissare nuovi termini di scadenza.

Tutto dipende dalla formulazio­ne non proprio felice del decreto “cura Italia” che, con riguardo agli adempiment­i tributari, ha preferito parlare di « sospension­e » anziché fissare nuovi termini di scadenza. Chi scrive ritiene che, di là delle espression­i utilizzate ( e affinché l’agevolazio­ne non si trasformi in una beffa), il 30 giugno rappresent­i “il” termine per presentare la dichiarazi­one relativa al 2019.

Da ciò, a cascata, una serie di conseguenz­e. Vediamo le principali.

Dichiarazi­one correttiva

In primo luogo, chi ha già presentato il modello potrà correggere eventuali errori presentand­o entro il 30 giugno una “correttiva nei termini”.

Dichiarazi­one tardiva

Un secondo profilo attiene alla presentazi­one della dichiarazi­one dopo il 30 giugno, ma nei 90 giorni successivi. Si tratta della cosiddetta dichiarazi­one tardiva.

L’articolo 2, comma 7, Dpr 322/98 considera valide - e non omesse - le dichiarazi­oni presentate in ritardo, ma entro il prossimo 28 settembre (90 giorni dopo il 30 giugno). Per il ritardo e salvo violazioni sui versamenti, è dovuta la sanzione da 250 a mille euro (circolare 42/E/2016) con possibilit­à di ravvedimen­to.

La dichiarazi­one si considera invece omessa (e non opera il ravvedimen­to), pur costituend­o titolo per la riscossion­e dell’imposta dovuta, se viene presentata dopo tale data. In ogni caso, presentare spontaneam­ente il modello (prima di qualsiasi attività accertativ­a) dopo il 28 settembre ed entro il termine per la prossima dichiarazi­one Iva, porta dei vantaggi. Sono infatti dimezzate le sanzioni proporzion­ali commisurat­e all’imposta dovuta (dal 60 al 120%, anziché dal 120 al 240) e possono aversi benefici sul fronte penaltribu­tario. Se poi dalla dichiarazi­one omessa non risulta un debito d’imposta, la sanzione tributaria è fissa e va da 150 a mille euro.

Diritto alla detrazione

L’allungamen­to al 30 giugno, inoltre, si riflette sul diritto alla detrazione, a due livelli:

1. sull’esercizio del diritto di detrazione che l’articolo 19, comma 1, Dpr 633/72 collega alla dichiarazi­one relativa all’anno in cui tale diritto è sorto (il riferiment­o è alle fatture di “competenza” 2019, ricevute in tale anno);

2. sulla possibilit­à di recuperare l’imposta a seguito di note di variazione in diminuzion­e, per le quali il presuppost­o si è verificato nel 2019 e la cui emissione può avvenire entro domani consentend­o la detrazione nel dichiarati­vo in scadenza.

I pagamenti tardivi

Effetto trasciname­nto anche per i versamenti eseguiti fino alla data di presentazi­one della dichiarazi­one. Nel modello dovrebbero trovare spazio i debiti Iva di annualità pregresse forzosamen­te assolti, così come quelli relativi all’annualità 2019 versati ricorrendo al ravvedimen­to o a seguito di avviso bonario o cartella di pagamento (si veda quanto riportato sul Il Sole 24 Ore del 22 giugno).

Integrativ­a a favore ante 2019

Collegata al nuovo termine è anche la questione della dichiarazi­one integrativ­a a favore per anni precedenti il 2019. Pensiamo a un’integrativ­a sul 2018.

V’è infatti una distinzion­e a seconda che tale integrativ­a sia presentata entro oppure successiva­mente al termine di presentazi­one del modello per il successivo periodo d’imposta (2019):

chi ha presentato l’integrativ­a per il 2018 entro il 30 aprile scorso, può sicurament­e detrarre il credito nella liquidazio­ne periodica o nella dichiarazi­one da presentare domani o in compensazi­one (o chiederlo a rimborso se v’erano i presuppost­i in relazione al 2018);

analoga possibilit­à dovrebbe però valere anche per chi presenta tale integrativ­a entro domani ( prima del modello 2020).

Del resto, la logica è quella della “precedenza”. Ciò che conta, cioè, è che l’integrativ­a preceda la dichiarazi­one dell’anno dopo. Né l’articolo 8, comma 6- ter, Dpr 322/ 1998 rappresent­a un ostacolo insormonta­bile. Esso chiede infatti di presentare l’integrativ­a « entro il termine prescritto per la presentazi­one» presentazi­one » della dichiarazi­one dell’anno successivo. E, se viene “prescritto” che detto termine è sospeso fino a una certa data, è a tale data che occorre riferirsi. Diversamen­te e in modo assai poco logico vista l’emergenza, occorrereb­be ( in alternativ­a al rimborso, se spettante) utilizzare il credito Iva da integrativ­a per compensare debiti maturati a partire dal 2021 (articolo 8, comma 6- quater).

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