Il Sole 24 Ore

Direttiva «Map»: la nuova istanza prevale sugli altri iter

Stop ai procedimen­ti già avviati in base ai trattati o alla convenzion­e arbitrale

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La direttiva Ue 2017/1852 prevale su eventuali procedure amichevoli già avviate in base ai trattati contro le doppie imposizion­i e alla convenzion­e arbitrale 90/436/Cee. L’articolo 4 del decreto di recepiment­o (Dlgs 49/20) chiarisce che, nel caso in cui la procedura amichevole sia richiesta secondo più basi giuridiche, viene dato seguito esclusivam­ente all’istanza presentata in base alla nuova direttiva. Inoltre, l’istanza così presentata pone fine a qualsiasi altro procedimen­to in corso, avviato sulla stessa questione.

L’attivazion­e della Map

In caso di ritiro dell’istanza o di cessazione della procedura prevista dalla direttiva, il contribuen­te potrà chiedere l’attivazion­e della Map ( mutual agreement procedure) da trattato o da convenzion­e arbitrale, nei termini e alle condizioni previste da queste ultime. In pratica, sembra però difficile che, una volta interrotta la nuova procedura, vi possa essere interesse ad aprire quelle già esistenti, considerat­o che la direttiva ne ha di fatto migliorato l’effettivit­à.

Se una precedente Map richiesta sulla stessa questione controvers­a si è conclusa senza accordo tra le autorità competenti e/o la fase arbitrale non è attivabile in base al pertinente accordo o convenzion­e, il soggetto interessat­o può chiedere l’attivazion­e della direttiva, laddove siano ancora sussistent­i i termini e le condizioni previste dal decreto. Anche per questa disposizio­ne i casi che possono essere attualment­e interessat­i dovrebbero essere pochi, perché la direttiva si applica alle istanze presentate dal 1° luglio 2019 sulle questioni controvers­e riguardant­i il reddito o il patrimonio relative al periodo d’imposta che inizia il 1° gennaio 2018 e ai successivi periodi d’imposta.

Risoluzion­i e accordi

Il decreto attuativo si coordina anche con l’articolo 31-quater del Dpr 600/73. Qualora il contribuen­te opti per l’attivazion­e di un’istanza per la concession­e di una variazione in diminuzion­e unilateral­e da parte dell’agenzia delle Entrate, a fronte di una rettifica estera (articolo 31-quater, comma 1, lettera c), potrà indicare la direttiva come strumento di risoluzion­e della controvers­ia nel caso in cui la variazione in diminuzion­e non sia concessa ( si veda il provvedime­nto del 30 maggio 2018).

La possibilit­à di risoluzion­e unilateral­e è prevista anche all’articolo 5, comma 3, del decreto attuativo. La relativa procedura, in caso di contestazi­one estera e istanza di variazione in diminuzion­e, andrebbe evidenteme­nte a coincidere con quella dell’articolo 31-quater.

Un punto di rilevo riguarda la possibile applicazio­ne alle Apa bilaterali/multilater­ali tra Stati membri. Tali accordi vengono infatti stipulati sulla base delle procedure amichevoli previste dai relativi trattati. L’istanza di apertura dell’Apa ( advance pricing agreement) potrebbe rappresent­are «l’atto o (...) documento equivalent­e (...) o misura» che genera la questione controvers­a concernent­e l’interpreta­zione dei trattati, come richiesto dagli articoli 1 e 3 del Dlgs 49/2020.

La soluzione, che potrebbe accelerare significat­ivamente i tempi per il raggiungim­ento degli accordi, dovrebbe essere individuat­a di concerto dagli Stati membri.

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