# direttiva Map
Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto che recepisce la direttiva Ue 2017/1852, le procedure amichevoli (Map) possono essere attivate a prescindere dal contenzioso interno. Le novità sono rilevanti rispetto alle indicazioni della circolare 21/E/2012.
Uno strumento «libero»
Per le procedure da trattato contro le doppie imposizioni si doveva fare riferimento al protocollo delle convenzioni stipulate dall’Italia, secondo cui le Map non erano alternative al contenzioso interno, che andava preventivamente instaurato per evitare la definitività dell’imposta. Al contrario, secondo la circolare, la convenzione arbitrale 90/436 era uno strumento alternativo al contenzioso, che andava abbandonato per il decorso dei due anni che precedono l’arbitrato.
Il Dlgs 49/2020, attuando la direttiva 1852/2017 supera questi concetti: ora è possibile scegliere se ricorrere o meno
La direttiva Ue 1852/2017 (recepita con il Dlgs 49/20) istituisce un meccanismo vincolante con obbligo di risultato per risolvere le dispute tra Stati membri sull’interpretazione e applicazione di accordi e convenzioni per l’eliminazione della doppia imposizione all’interno dell’Unione europea.