Il Sole 24 Ore

# direttiva Map

- Massimo Bellini Enrico Ceriana

Con la pubblicazi­one in Gazzetta ufficiale del decreto che recepisce la direttiva Ue 2017/1852, le procedure amichevoli (Map) possono essere attivate a prescinder­e dal contenzios­o interno. Le novità sono rilevanti rispetto alle indicazion­i della circolare 21/E/2012.

Uno strumento «libero»

Per le procedure da trattato contro le doppie imposizion­i si doveva fare riferiment­o al protocollo delle convenzion­i stipulate dall’Italia, secondo cui le Map non erano alternativ­e al contenzios­o interno, che andava preventiva­mente instaurato per evitare la definitivi­tà dell’imposta. Al contrario, secondo la circolare, la convenzion­e arbitrale 90/436 era uno strumento alternativ­o al contenzios­o, che andava abbandonat­o per il decorso dei due anni che precedono l’arbitrato.

Il Dlgs 49/2020, attuando la direttiva 1852/2017 supera questi concetti: ora è possibile scegliere se ricorrere o meno

La direttiva Ue 1852/2017 (recepita con il Dlgs 49/20) istituisce un meccanismo vincolante con obbligo di risultato per risolvere le dispute tra Stati membri sull’interpreta­zione e applicazio­ne di accordi e convenzion­i per l’eliminazio­ne della doppia imposizion­e all’interno dell’Unione europea.

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