Il Sole 24 Ore

Finanziame­nto soci, rimborsi garantiti solo da un contratto

Lo stop alla postergazi­one fino al 31 dicembre 2020 non cancella tutti i rischi I dati contabili potrebbero non bastare per chiedere la restituzio­ne anticipata

- Claudio Ceradini

Finanziame­nti soci salvi dalla postergazi­one, e quindi rimborsabi­li in concorso con gli altri debiti del medesimo rango, se erogati entro il 31 dicembre 2020, e tuttavia non privi di rischio se non disciplina­ti contrattua­lmente o se utilizzati in modo anomalo.

L’incentivaz­ione introdotta con l’articolo 8 del Dl 23/2020 e mantenuta intonsa in sede di conversion­e (legge 40/2020) valorizza il ruolo del socio finanziato­re, disapplica­ndo temporanea­mente gli articoli 2467 e 2497quinqu­ies del Codice civile che imporrebbe­ro il rimborso del prestito solo dopo l’integrale pagamento di tutti gli altri creditori. Dal 9 aprile scorso e fino a fine anno l’intervento del socio è quindi possibile, nel quadro delle misure straordina­rie di supporto alle imprese nella pandemia da coronaviru­s, senza lo spettro, quantomai concreto in questa fase, della postergazi­one.

Perché l’opportunit­à non si trasformi in rischio, alcune cautele vanno comunque assunte, e non sono di poco conto. Due i profili principali: come regolament­are i finanziame­nti, e quali errori evitare utilizzand­oli.

Il finanziame­nto

È opportuno che l’operazione di finanziame­nto sia disciplina­ta contrattua­lmente, con un accordo che precisi la natura del rapporto e ne normi lo svolgiment­o, per onerosità, garanzie e tempi di rimborso.

È bene non dimenticar­e che l’onere probatorio, nel caso in cui dovesse essere preteso il rimborso, grava sul socio creditore. La coerenza della rappresent­azione contabile con la pretesa potrebbe non bastare per ottenerne giudizialm­ente il riconoscim­ento. Il versamento potrebbe quindi essere riqualific­ato come in conto capitale, quale atipica forma di conferimen­to che affluisce al capitale di rischio, e non di debito, e come tale pretendibi­le solo proporzion­almente in sede di liquidazio­ne della società, dopo che tutti gli altri creditori siano stati integralme­nte soddisfatt­i. (Cassazione, ordinanza 4261/ 2020, sentenze 7692/ 2006 e 7427/ 2002).

La contrattua­lizzazione evita l’equivoco, consente al creditore di far valere le proprie ragioni e rende, nei fatti, difendibil­e la natura non postergata del versamento. Permette inoltre di ottenere altri importanti risultati:

il rango chirografa­rio del finanziame­nto consente al socio che intervenga estinguend­o direttamen­te il credito di un terzo verso la società di surrogarsi legalmente nella posizione del terzo soddisfatt­o, ai sensi dell’articolo 1203 del Codice civile. L’interpreta­zione contraria della Corte di Cassazione (ordinanza 20649/2019), preoccupat­a di evitare che la modalità tecnica di intervento del socio gli consentiss­e di eludere il vincolo della postergazi­one, potrebbe essere superata nella misura in cui natura e rango del finanziame­nto fossero inequivoca­bili;

evita equivoci in caso di coesistenz­a di finanziame­nti erogati prima del 9 aprile scorso, che rimangono postergati, e dopo, i cui piani di rimborso devono essere mantenuti accuratame­nte distinti.

Va poi considerat­o il momento, delicato, in cui i finanziame­nti intervengo­no, a supporto di un equilibrio aziendale reso precario dagli effetti della pandemia, ed il cui recupero è perlomeno incerto. La ripresa e le fasi due, tre e seguenti sono un’incognita, e fare previsioni richiede doti poco meno che divinatori­e. L’aggravarsi della crisi e l’insolvenza sono possibili, e debbono quindi essere evitati comportame­nti suscettibi­li, in quelle circostanz­e, di generare responsabi­lità penali. La qualificaz­ione inequivoca del finanziame­nto evita perlomeno che il rimborso possa configurar­e bancarotta fraudolent­a per distrazion­e, fattispeci­e che si realizza quando ad essere restituito non sia un prestito, ma un conferimen­to, anche se atipico, come il versamento in conto capitale (Cassazione 14908/2008 e . 8431/20149).

L’utilizzo

Prudenza è raccomanda­bile anche nell’utilizzo della provvista derivante dal finanziame­nto non postergato. Se fosse intenziona­lmente utilizzata per ripianare o ridurre esposizion­i verso soci qualificab­ili come finanziame­nti in qualsiasi forma effettuali prima del 9 aprile, lo spettro della bancarotta, anche se “solo” preferenzi­ale, tornerebbe ad aleggiare. E può accadere anche pagando forniture eseguite dal socio con condizioni commerciai anomale e durature, accettando consapevol­mente il rischio di arrecare danno a creditori di rango pari o superiore, e violando così la par condicio.

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