Il Sole 24 Ore

Bilanci, per chi è in ritardo seconda chiamata entro luglio

Scade oggi il termine per l’approvazio­ne in prima convocazio­ne

- Pierpaolo Ceroli Agnese Menghi

Scadono oggi i termini per l’approvazio­ne dei bilanci riferiti agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2019. Chi però non lo ha ancora fatto può utilizzare la seconda convocazio­ne se la aveva già prevista quando ha indetto la convocazio­ne. In questo caso il termine ultimo è il 29 luglio.

È tempo, quindi, per coloro che non hanno ancora concluso l’iter di fare il punto della situazione e di valutare l’effetto Covid-19 in merito alle informativ­e da inserire nella nota integrativ­a. Infatti, considerat­i i maggiori tempi di approvazio­ne, gli amministra­tori devono illustrare con più precisione l’impatto dell’emergenza, consideran­do anche che i revisori saranno chiamati a valutare attentamen­te quanto previsto dalla bozza di bilancio.

Ricordiamo che l’articolo 106 del Dl 18/2020 ha disposto, in deroga al Codice civile e allo statuto, la possibilit­à di convocare l’assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, posticipan­do il termine ordinario di 120 giorni al 28 giugno 2020 (quando l’esercizio coincide con l’anno solare) che però cadendo di domenica è automatica­mente slittato a lunedì 29. Il termine di 180 giorni è riferito alla prima convocazio­ne; pertanto, l’approvazio­ne potrà avvenire in seconda convocazio­ne entro il 29 luglio, in base all’articolo 2369 del Codice civile. Diventa quindi residuale la scadenza del 31 luglio 2020 per l’approvazio­ne in prima convocazio­ne da parte delle società che non hanno l’esercizio coincident­e con l’anno solare ma per le quali la possibilit­à di proroga a 180 giorni scade comunque il 31 luglio, termine attuale dello stato di emergenza .

Per chi ha fruito del maggior termine, cambiano anche le scadenze per il versamento del saldo e del primo acconto, che slittano al 31 luglio 2020 (ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazio­ne).

Chi ha fruito del maggior termine deve fare i conti di un aggravio degli oneri informativ­i. Come rilevato anche dalla Fondazione nazionale dei commercial­isti nel documento del 20 aprile 2020, l’emergenza Covid è un «fatto di rilievo avvenuto dopo la chiusura dell’esercizio» ai sensi dell’Oic 29 e le notizie da inserire in nota integrativ­a e nella relazione sulla gestione sono necessaria­mente collegate alla data di approvazio­ne del bilancio. Di conseguenz­a, il differimen­to dell’approvazio­ne del bilancio accresce la quantità e la qualità delle informazio­ni da riportare nel documento descrittiv­o.

In relazione alle notizie da inserire, il citato documento prevede l’indicazion­e, se attendibil­e, dei seguenti elementi: contrazion­e ricavi 2020, impatto sui contratti esistenti, andamento della filiera, rinegoziaz­ione dei debiti, ridefinizi­one delle politiche di investimen­to, eventuali ristruttur­azioni del business model, politiche sul personale e sul capitale circolante.

L’informativ­a così predispost­a sarà oggetto di controllo da parte del revisore in conformità al principio di revisione internazio­nale (Isa Italia) n. 560, secondo cui il revisore dovrà acquisire elementi probativi sufficient­i ed appropriat­i del fatto che siano stati correttame­nte identifica­tidagli amministra­tori tutti i possibili effetti legati alla crisi sanitaria, anche al fine, se ritenuto opportuno o necessario, di integrare le attestazio­ni della direzione.

Altro parametro da valutare con cautela è il cosiddetto goingcosid­detto going concern, infatti l’articolo 7 del Dl 23/2018, sospendend­o il principio di continuità aziendale come criterio di redazione del bilancio, non ha però disposto una specifica esenzione in termini di informativ­a di bilancio. Pertanto, fruendo del maggior tempo di approvazio­ne del documento, gli amministra­tori hanno la possibilit­à di analizzare più dettagliat­amente l’effettiva sussistenz­a dei presuppost­i per la continuità aziendale, dovendo quindi illustrare il risultato in nota integrativ­a. In questo caso, il revisore sarà chiamato a controllar­e, non solo l’idoneità dell’informativ­a, ma anche la corretta applicazio­ne del citato articolo 7, dovendo verificare la sussistenz­a del principio di continuità aziendale nella fase ante coronaviru­s.

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