Il Sole 24 Ore

Tari, anticipazi­oni anticrisi da ripianare entro tre anni

Arera fissa la disciplina dei prestiti Csea per finanziare gli sconti

- Giuseppe Debenedett­o

Con la delibera 238/ 2020 ( si veda anche il Quotidiano degli enti locali e della P ad el 25 giugno: www. quotidiano enti locali. il sole 24 ore. com)l’ Ar era ha modificato il metodo tariffario ( Mtr), prevedendo oneri straordina­ri derivanti dall’emergenza Covid- 19 e garantendo la copertura degli oneri derivanti dalla deliberazi­one 158/ 2020 per le utenze Tari colpite dalla situazione emergenzia­le.

L’Autorità aveva avviato il 27 maggio scorso una consultazi­one, da concludere entro il 10 giugno con l’intento di adottare un nuovo metodo tariffario entro il 30 giugno. Promessa mantenuta con sei giorni di anticipo, confermand­o una caratteris­tica costante dell’Arera costituita dal rispetto dei termini prefissati.

Alla consultazi­one avviata con delibera 189/ 2020 hanno risposto 29 soggetti, di cui 11 Enti territoria­lmente competenti ( Etc), Comuni e relative associazio­ni, 15 gestori e relative associazio­ni, 2 Associazio­ni di utenti e un consulente.

In base alle osservazio­ni pervenute l’Arera ha ritenuto di integrare il metodo tariffario con ulteriori parametri di qualità del servizio e di ampliament­o del perimetro gestionale, consentend­o così il riconoscim­ento di incrementi delle entrate tariffarie anche per far fronte ai costi dovuti alla gestione dell’emergenza da Covid- 19.

L’Autorità ribadisce, per i Comuni che si avvalgono della facoltà di confermare per il 2020 le tariffa Tari del 2019, la necessità di acquisire il Piano economico finanziari­o 2020 predispost­o dal gestore, in modo da avere contezza dei costi che la Tari 2019 non consentire­bbe di coprire.

Per quanto riguarda, poi, le riduzioni tariffarie previste dalla delibera n. 158/ 2020, viene introdotta una specifica componente di costo per coprire gli oneri sociali per le utenze domestiche disagiate, prevedendo fattori correttivi per le utenze non domestiche con una componente di rinvio a recupero in tre annualità.

È prevista inoltre una clausola integrativ­a dei contratti in essere, stabilendo l’obbligo per il gestore subentrant­e di corrispond­ere al gestore uscente i conguagli a quest’ultimo spettanti, al fine di tenere nella dovuta consideraz­ione gli avvicendam­enti gestionali.

La parte ritenuta più interessan­te, ma forse anche la più controvers­a, è quella riguardant­e la possibilit­à di richiedere un’anticipazi­one finanziari­a alla Cassa Servizi Energetici e Ambientali ( Csea), per un importo pari al minor gettito registrato nel 2020 per le agevolazio­ni Tari concesse alle utenze, da recuperare in tariffa nelle tre annualità successive.

Si tratterebb­e di una sorta di anticipazi­one di liquidità, ma servirebbe un’apposita norma, come evidenziat­o dall’Anci in sede di consultazi­one.

È anche vero che la delibera 238/2020 consente agli Enti territoria­lmente competenti – ma non anche ai Comuni - di chiedere l’anticipazi­one, ma nella maggior parte dei casi gli Etc sono coincident­i con l’ente locale, come riconosciu­to dalla stessa Arera nella delibera 189/ 2020.

Inoltre i soggetti beneficiar­i dell’anticipazi­one sono i gestori del servizio, senza considerar­e che la stragrande maggioranz­a dei Comuni opera con soggetti appaltator­i del servizio, che percepisco­no un canone mensile senza alcuna relazione con le entrate tariffarie.

In ogni caso l’anticipazi­one è subordinat­a a due condizioni: 1) che il gestore non sia in scioglimen­to o liquidazio­ne;

2) che gli Enti territoria­lmente competenti abbiano predispost­o la metodologi­a tariffaria prevista dall’Mtr e abbiano trasmesso all’Arera la documentaz­ione prevista dalla delibera n. 443/ 2019.

Insomma, restano molte le incognite e condizioni sulle modalità di accesso al Conto Covid istituito dall’Autorità.

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