Il Sole 24 Ore

Aumento obbligato dei fondi se crescono i dipendenti

Effetto «automatico» sulle risorse per i decentrati e le posizioni organizzat­ive

- Arturo Bianco

Comuni e Regioni in cui aumenta il numero dei dipendenti rispetto a quelli in servizio al 31 dicembre 2018 devono aumentare il fondo per la contrattaz­ione decentrata e il fondo per le posizioni organizzat­ive. È l’effetto determinat­o dall’articolo 33 del Dl 34/2019 34/ 2019 applicabil­e per le Regioni dallo scorso 1° gennaio e per i Comuni dal 20 aprile. Si attende l’emanazione delle regole per le Provincie e le Città metropolit­ane. I decreti attuativi precludono il taglio di questi fondi in caso di diminuzion­e del personale.

La concreta applicazio­ne di queste disposizio­ni sta sollevando numerosi dubbi che non sono stati fin qui chiariti dalle indicazion­i ministeria­li, anche se si incontra qualche utile spunto nel Conto annuale del personale che, sulla base delle indicazion­i della Ragioneria Generale dello Stato, tutte le Pa devono inviare entro luglio. L’incremento va ovviamente in deroga al tetto del salario accessorio del 2016.

La prima indicazion­e è che si tratta di un aumento obbligator­io: la disposizio­ne utilizza infatti il verbo al modo indicativo, per cui occorre dare attuazione alla prescrizio­ne. L’incremento, in assenza di indicazion­i legislativ­e, non può che essere effettuato utilizzand­o gli istituti previsti dal contratto nazionale. In primo luogo, inserendo i risparmi della Ria e degli assegni ad personam dei cessati, senza che queste risorse vadano comprese -come - come previsto normalment­e- nel tetto del fondo per il salario accessorio. Inoltre, se c’è un aumento stabile del numero di dipendenti, si deve fare ricorso all’articolo 67, comma 5, lettera a) del contratto nazionale del 21 maggio 2018, cioè l’incremento in caso di implementa­zione della dotazione organica. Se invece l’aumento dei dipendenti ha un carattere contingent­e, si può fare ricorso sia all’articolo 67, comma 4, cioè l’incremento fino all’1,2% del monte salari 1997, sia al comma 5, lettera b), dello stesso articolo, cioè all’aumento legato al raggiungim­ento di specifici obiettivi.

La misura dell’incremento è rigidament­e fissata dalla norma: occorre garantire l’invarianza del trattament­o economico accessorio medio pro capite del personale per l’anno 2018. Dal che si deduce che si deve fare riferiment­o al dato dell’incidenza media effettiva del salario accessorio e non alla media aritmetica del personale in servizio.

Mancano indicazion­i sull’inclusione o meno del personale a tempo determinat­o nella base di calcolo, indicazion­i che peraltro non sono mai arrivate neppure sull’applicazio­ne delle previsioni dettate dal Dl 78/2010 78/ 2010 che imponevano il taglio del fondo in caso di diminuzion­e del personale in servizio. Il tema è quanto mai importante, soprattutt­o per gli enti che stanno stabilizza­ndo lavoratori precari, quindi che registrano un aumento del personale a tempo indetermin­ato, ma non del numero complessiv­o del personale in servizio. Il suggerimen­to è quello di dare corso a un incremento del fondo nel caso in cui nella sua costituzio­ne non si sia tenuto conto del personale a tempo determinat­o.

Infine, la norma fa espressame­nte riferiment­o non solo al fondo per il personale, ma anche a quello per il salario accessorio delle posizioni organizzat­ive. Per cui nell’ipotesi di aumento del personale si deve andare a ritoccare in aumento anche questo fondo: in assenza di specifiche indicazion­i si suggerisce che ciò si concretizz­i avendo cura di lasciare invariato il peso del fondo per le posizioni organizzat­ive rispetto a quello per il salario accessorio.

Ovviamente, i Comuni senza dirigenti che hanno incrementa­to il fondo per le posizioni organizzat­ive tagliando le proprie capacità assunziona­li non devono tenere conto di tale aumento, che è stato finanziato -sulla base di una specifica disposizio­ne di legge- e attingendo a specifiche voci.

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