Il Sole 24 Ore

Prima casa in sede di succession­e: il beneficiar­io si può indicare dopo

L’importante è che i requisiti sussistano al momento della denuncia ereditaria Non è previsto un termine a pena di decadenza per dire chi utilizza l’agevolazio­ne

- Alessandro Borgoglio

Per usufruire dell’agevolazio­ne prima casa, quando viene ereditato un immobile, è sufficient­e che l’agevolazio­ne sia stata richiesta con la presentazi­one della succession­e e che sussistano tutti i requisiti previsti in capo al beneficiar­io, anche qualora questi venga indicato successiva­mente. Lo ha stabilito la Ctr del Piemonte con la sentenza 216/ 7/ 2020 ( presidente Ausiello, relatore Bornia).

La normativa

In base all’articolo 69, commi 3 e 4, della legge 342/ 2000, le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa di 200 euro ciascuna per i trasferime­nti di abitazioni non di lusso, derivanti da succession­i o donazioni, quando in capo al beneficiar­io - ovvero, in caso di pluralità di beneficiar­i, in capo ad almeno uno di essi - sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima casa di cui alla nota II- bis) all’articolo 1 della Tariffa - Parte Prima - allegata dal Dpr 131/ 1986.

In questo caso, le le dichiarazi­oni di cui alla nota II- bis), tra cui quella di non possedere altro immobile acquistato con la stessa agevolazio­ne, sono rese dall’interessat­o nella dichiarazi­one di succession­e.

Il caso in esame

Nel caso oggetto della sentenza odierna, il coniuge superstite aveva presentato la dichiarazi­one di succession­e per la morte dell’altro coniuge, chiedendo l’applicazio­ne dell’agevolazio­ne prima casa sull’immobile ereditato insieme ai suoi due figli.

L’ufficio aveva recuperato le imposte ipotecaria e catastale, prevedendo la decadenza dell’agevolazio­ne poiché il coniuge era già titolare, al momento di apertura della succession­e, di un altro immobile acquistato con i benefici prima casa e, quindi, non poteva usufruirne di nuovo.

Il contribuen­te aveva eccepito che nella succession­e aveva soltanto dichiarato che sussisteva­no i requisiti in capo ad almeno un erede per fruire dell’agevolazio­ne, ovvero - come dichiarato soltanto dopo l’accertamen­to - in capo a un figlio. Per l’ufficio, però, la richiesta di agevolazio­ne per il figlio era tardiva e quindi irricevibi­le, dal momento che era pervenuta oltre al termine di un anno dall’apertura della succession­e ex articolo 31 del Dlgs 346/ 1990 e addirittur­a dopo la notifica dell’accertamen­to.

La sentenza

Per il collegio regionale, in realtà, già in sede di dichiarazi­one di succession­e sarebbe emersa la richiesta di agevolazio­ne a favore del figlio, che aveva tutti i requisiti per fruirne.

Peraltro, per la Ctr Piemonte, anche qualora nella dichiarazi­one di succession­e originaria non fosse stato specificam­ente indicato il figlio come beneficiar­io dell’agevolazio­ne prima casa, l’agevolazio­ne sarebbe comunque spettata essendovi comunque i requisiti in capo agli eredi diversi dal coniuge ( tra cui il figlio): secondo i giudici infatti non esiste un termine normativo per la precisazio­ne del beneficiar­io finale ( in tal senso deporrebbe la risoluzion­e 40/ E/ 2013).

In effetti, secondo l’agenzia delle Entrate, ciò che conta è la ricorrenza dei presuppost­i soggettivi e oggettivi in capo al richiedent­e, al momento della stipula dell’atto di trasferime­nto ( rogito o succession­e). La circostanz­a che l’atto o la dichiarazi­one originari non contengano le dichiarazi­oni dell’acquirente necessarie per fruire del regime di favore può essere superata qualora le stesse vengano rese in un atto integrativ­o ( circolare 38/ E/ 2005, § 9 e risoluzion­e 110/ E/ 2006).

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