Non è preclusa l’attività di affittacamere
Un’attività di affittacamere, in un condominio senza ascensore, può essere esercitata nonostante l’attuale situazione sanitaria?
F. F.T. T. - GROSSETO
Il Dpcm 17 maggio 2020 prevede che le attività delle strutture ricettive siano esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottate dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive. Sempre quanto alle strutture ricettive «alberghiere, complementari ed alloggi in agriturismo», sono state emanate le linee guida ( allegato 17 al Dpcm citato) per l’apertura delle attività economiche produttive predisposte dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020. Ciò premesso, l’attività di affittacamere costituisce una struttura ricettiva “extra–alberghiera” (secondo la definizione della legge regionale toscana 86/2016 e successive modifiche e integrazioni). In ogni caso – in assenza di una contraria disposizione contenuta nel regolamento condominiale contrattuale (se esistente) – non risultano divieti di svolgere l’attività di affittacamere in condominio nel periodo post Covid ( cioè nelle cosiddette fase 2 e fase 3). I gestori dell’esercizio di affittacamere dovranno fare in modo di dare informazioni ai propri clienti sulle misure di prevenzione del contagio adottate anche dal condominio, e di evitare gli assembramenti anche sulle parti comuni condominiali. Quanto all’amministratore – custode e responsabile delle parti comuni – deve adottare tutte le misure per evitare che l’esercizio dell’attività di affittacamere rechi pregiudizio agli altri condòmini e ai frequentatori del condominio. Valgono le precauzioni previste in generale per i condomìni: rispetto della distanza di almeno un metro; pulizia delle superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; utilizzo consigliato di mezzi di protezione delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico–sanitarie; ricorso ai princìpi di igiene respiratoria eccetera (si veda l’allegato 16 del Dpcm citato). Il tutto salvo più stringenti disposizioni regionali.