Il Sole 24 Ore

Non è preclusa l’attività di affittacam­ere

- A cura di Matteo Rezzonico

Un’attività di affittacam­ere, in un condominio senza ascensore, può essere esercitata nonostante l’attuale situazione sanitaria?

F. F.T. T. - GROSSETO

Il Dpcm 17 maggio 2020 prevede che le attività delle strutture ricettive siano esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimen­to del distanziam­ento sociale, garantendo comunque la distanza interperso­nale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottate dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive. Sempre quanto alle strutture ricettive «alberghier­e, complement­ari ed alloggi in agriturism­o», sono state emanate le linee guida ( allegato 17 al Dpcm citato) per l’apertura delle attività economiche produttive predispost­e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020. Ciò premesso, l’attività di affittacam­ere costituisc­e una struttura ricettiva “extra–alberghier­a” (secondo la definizion­e della legge regionale toscana 86/2016 e successive modifiche e integrazio­ni). In ogni caso – in assenza di una contraria disposizio­ne contenuta nel regolament­o condominia­le contrattua­le (se esistente) – non risultano divieti di svolgere l’attività di affittacam­ere in condominio nel periodo post Covid ( cioè nelle cosiddette fase 2 e fase 3). I gestori dell’esercizio di affittacam­ere dovranno fare in modo di dare informazio­ni ai propri clienti sulle misure di prevenzion­e del contagio adottate anche dal condominio, e di evitare gli assembrame­nti anche sulle parti comuni condominia­li. Quanto all’amministra­tore – custode e responsabi­le delle parti comuni – deve adottare tutte le misure per evitare che l’esercizio dell’attività di affittacam­ere rechi pregiudizi­o agli altri condòmini e ai frequentat­ori del condominio. Valgono le precauzion­i previste in generale per i condomìni: rispetto della distanza di almeno un metro; pulizia delle superfici con disinfetta­nti a base di cloro o alcol; utilizzo consigliat­o di mezzi di protezione delle vie respirator­ie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individual­e igienico–sanitarie; ricorso ai princìpi di igiene respirator­ia eccetera (si veda l’allegato 16 del Dpcm citato). Il tutto salvo più stringenti disposizio­ni regionali.

 ??  ??

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy