Recesso con preavviso anche in presenza di gravi motivi
Vorrei un chiarimento sulla possibilità di recedere da un contratto di locazione attualmente in vigore (del ( del
tipo 4+ 4 con cedolare secca).
Sono un neolaureato e convivo con tre studenti universitari. Al momento nessuno di noi si trova nell’immobile, in quanto tutti abbiamo fatto rientro nelle città d’origine.
Alla luce della situazione emergenziale che si è venuta a creare, è possibile recedere dal contratto senza fornire il preavviso normalmente previsto? Preciso che nel nostro caso la disdetta dovrebbe essere data con tre mesi di anticipo.
F. A. - ROMA
Si presume che il contratto di locazione cui si riferisce il lettore non sia un contratto per studenti universitari, disciplinato dall’articolo 5, comma 2, della legge 431/ 1998. Infatti i contratti per studenti universitari hanno durata da un minimo di sei mesi a un massimo di tre anni rinnovabili per un eguale periodo, salvo disdetta da parte dell’inquilino. Il lettore ( tra l’altro non studente universitario) sembra invece riferirsi a un contratto di locazione “libero”, ex articolo 2, comma 1, della citata legge 431/ 1998 ( con durata, appunto, di quattro anni + quattro).
Se così è, nella fattispecie – salvo diversa pattuizione più favorevole all’inquilino – opera l’articolo 3, ultimo comma, della stessa legge, per il quale «il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi», con la precisazione che, ove il termine di preavviso convenuto contrattualmente sia solo di tre mesi, vale il patto contrattuale. Allo stesso modo, è valida l’eventuale pattuizione che esenti l’inquilino dall’indicare i “gravi motivi” in caso di recesso.
Certo è che – in assenza di una diversa pattuizione – il conduttore non può recedere immotivatamente dal contratto di locazione. Ragion per cui, venuta meno la crisi epidemiologica, il contratto ( di lunga durata) può proseguire, salvo che il conduttore neolaureato adduca a motivo del recesso fatti imprevedibili e sopravvenuti che rendano oltremodo gravosa la prosecuzione del rapporto. Esemplificativamente, esigenze come il trasferimento in un’altra città per motivi di lavoro possono integrare, a determinate condizioni, « gravi motivi » ( Cassazione, 3 febbraio 1994, sentenza 1098). Non valgono invece a consentire il recesso libere scelte di opportunità dell’inquilino.
Gli stessi princìpi valgono per gli altri conduttori.