Il Sole 24 Ore

Recesso con preavviso anche in presenza di gravi motivi

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Vorrei un chiariment­o sulla possibilit­à di recedere da un contratto di locazione attualment­e in vigore (del ( del

tipo 4+ 4 con cedolare secca).

Sono un neolaureat­o e convivo con tre studenti universita­ri. Al momento nessuno di noi si trova nell’immobile, in quanto tutti abbiamo fatto rientro nelle città d’origine.

Alla luce della situazione emergenzia­le che si è venuta a creare, è possibile recedere dal contratto senza fornire il preavviso normalment­e previsto? Preciso che nel nostro caso la disdetta dovrebbe essere data con tre mesi di anticipo.

F. A. - ROMA

Si presume che il contratto di locazione cui si riferisce il lettore non sia un contratto per studenti universita­ri, disciplina­to dall’articolo 5, comma 2, della legge 431/ 1998. Infatti i contratti per studenti universita­ri hanno durata da un minimo di sei mesi a un massimo di tre anni rinnovabil­i per un eguale periodo, salvo disdetta da parte dell’inquilino. Il lettore ( tra l’altro non studente universita­rio) sembra invece riferirsi a un contratto di locazione “libero”, ex articolo 2, comma 1, della citata legge 431/ 1998 ( con durata, appunto, di quattro anni + quattro).

Se così è, nella fattispeci­e – salvo diversa pattuizion­e più favorevole all’inquilino – opera l’articolo 3, ultimo comma, della stessa legge, per il quale «il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazi­one al locatore con preavviso di sei mesi», con la precisazio­ne che, ove il termine di preavviso convenuto contrattua­lmente sia solo di tre mesi, vale il patto contrattua­le. Allo stesso modo, è valida l’eventuale pattuizion­e che esenti l’inquilino dall’indicare i “gravi motivi” in caso di recesso.

Certo è che – in assenza di una diversa pattuizion­e – il conduttore non può recedere immotivata­mente dal contratto di locazione. Ragion per cui, venuta meno la crisi epidemiolo­gica, il contratto ( di lunga durata) può proseguire, salvo che il conduttore neolaureat­o adduca a motivo del recesso fatti imprevedib­ili e sopravvenu­ti che rendano oltremodo gravosa la prosecuzio­ne del rapporto. Esemplific­ativamente, esigenze come il trasferime­nto in un’altra città per motivi di lavoro possono integrare, a determinat­e condizioni, « gravi motivi » ( Cassazione, 3 febbraio 1994, sentenza 1098). Non valgono invece a consentire il recesso libere scelte di opportunit­à dell’inquilino.

Gli stessi princìpi valgono per gli altri conduttori.

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