Niente da fare per chi lavora in un bar aperto tutto l’anno
Mio figlio è residente in un comune sul mare a prevalente vocazione turistica, e a luglio e agosto 2019 (come ( come negli anni precedenti) ha lavorato in un bar, che resta aperto tutto l’anno.
L’Inps ha respinto la sua domanda per l’indennità da 600 euro prevista dall’articolo 29 del Dl 18/ 2020 con la motivazione che non è un lavoratore stagionale.
Ma nei mesi estivi il bar ( come gran parte delle attività nel suo comune) ha un picco di attività e triplica il personale.
È possibile fare ricorso? Si può discriminare tra due lavoratori che hanno fatto lo stesso lavoro, uno in un bar che chiude una parte dell’anno e uno che è aperto tutto l’anno?
L. L.S. S. - ANCONA
Si parla di lavoro stagionale – che presenta tutele maggiori rispetto a un normale contratto a termine e, nella fase di emergenza, fruisce della specifica indennità – quando è stagionale l’attività stessa che, a seconda dei settori, non rimane aperta tutto l’anno ma è soggetta appunto alla stagionalità e, quindi, ad aperture e chiusure. Da qui la maggiore tutela prevista per questa categoria.
Ad esempio, la definizione normativa ( Dpr 1525/ 1963) individua come stagionale l’attività esercitata dalle aziende turistiche che abbiano, nell’anno solare, un periodo di inattività non inferiore a 70 giorni continuativi o 120 giorni non continuativi.
Nel caso specifico non sembra che il bar in cui è stato occupato il figlio del lettore rientri in questa categoria, e per questo si ritiene che l’indennità non gli spetti.