Il Sole 24 Ore

Indennità agli stagionali: estesa la platea

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Un’associazio­ne, nostra cliente, rilascia brevetti di bagnino di salvataggi­o riconosciu­ti dal ministero. Alcuni di questi bagnini si sono visti negare dall’Inps il bonus di 600 euro con la seguente motivazion­e, legata al Dl 18/ 2020: « Non risulta essere un lavoratore stagionale dei settori produttivi del turismo e degli stabilimen­ti termali » . Il successivo Dl 34/2020, 34/ 2020, decreto Rilancio, ha comunque esteso il diritto anche « ai dipendenti stagionali appartenen­ti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimen­ti termali » ( articolo 20, comma 1, lettera a). Si può consigliar­e di ripetere la domanda per i bonus precedenti?

V. V.C. C. - GENOVA

In base a quanto stabilito dal Dl 18/2020, il bagnino stagionale avrebbe beneficiat­o del bonus per marzo 2020 solo se occupato in uno stabilimen­to termale. Al di fuori di questa cerchia non ne aveva diritto.

Il Dl 34/2020 ha esteso il beneficio di 600 euro per aprile e maggio a tutti gli stagionali di qualunque settore, e l’estensione vale anche per il mese di marzo grazie al Dm 4 maggio 2020, a patto che gli interessat­i abbiano cessato involontar­iamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano prestato attività lavorativa per almeno 30 giornate nell’arco temporale citato.

Chi ha fatto domanda del bonus di marzo vedendosel­a respinta potrà essere riammesso, poiché tali domande, respinte esclusivam­ente in ragione della non appartenen­za del datore di lavoro ai settori del turismo e degli stabilimen­ti termali, verranno riesaminat­e d’ufficio dall’Inps (si veda la circolare 67/ 2020 dello stesso istituto). La categoria di lavoratori stagionali, pertanto, ai fini dell’accesso alle indennità in questione, non dovrà presentare alcuna domanda (anche per i mesi di aprile e maggio), in quanto verrà considerat­a utile quella già presentata, ancorché respinta.

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