Indennità agli stagionali: estesa la platea
Un’associazione, nostra cliente, rilascia brevetti di bagnino di salvataggio riconosciuti dal ministero. Alcuni di questi bagnini si sono visti negare dall’Inps il bonus di 600 euro con la seguente motivazione, legata al Dl 18/ 2020: « Non risulta essere un lavoratore stagionale dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali » . Il successivo Dl 34/2020, 34/ 2020, decreto Rilancio, ha comunque esteso il diritto anche « ai dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali » ( articolo 20, comma 1, lettera a). Si può consigliare di ripetere la domanda per i bonus precedenti?
V. V.C. C. - GENOVA
In base a quanto stabilito dal Dl 18/2020, il bagnino stagionale avrebbe beneficiato del bonus per marzo 2020 solo se occupato in uno stabilimento termale. Al di fuori di questa cerchia non ne aveva diritto.
Il Dl 34/2020 ha esteso il beneficio di 600 euro per aprile e maggio a tutti gli stagionali di qualunque settore, e l’estensione vale anche per il mese di marzo grazie al Dm 4 maggio 2020, a patto che gli interessati abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano prestato attività lavorativa per almeno 30 giornate nell’arco temporale citato.
Chi ha fatto domanda del bonus di marzo vedendosela respinta potrà essere riammesso, poiché tali domande, respinte esclusivamente in ragione della non appartenenza del datore di lavoro ai settori del turismo e degli stabilimenti termali, verranno riesaminate d’ufficio dall’Inps (si veda la circolare 67/ 2020 dello stesso istituto). La categoria di lavoratori stagionali, pertanto, ai fini dell’accesso alle indennità in questione, non dovrà presentare alcuna domanda (anche per i mesi di aprile e maggio), in quanto verrà considerata utile quella già presentata, ancorché respinta.