Il Sole 24 Ore

Il lavoro dipendente non è un impediment­o

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Un profession­ista, possessore di partita Iva, è contempora­neamente dipendente di una società. Il fatturato è calato nel 2020 dell’ 80 per cento. Pur essendo dipendente, questo soggetto può fare domanda di contributo a fondo perduto e dei 600 euro messi a disposizio­ne dallo Stato in questo periodo?

A. O. - VERONA

La risposta è negativa. A norma dell’articolo 27 del Dl 18/2020, l’indennità di 600 euro spettava, nel mese di marzo, ai profession­isti titolari di partita Iva alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione separata e non iscritti ad altre forme previdenzi­ali obbligator­ie.

Il profession­ista citato nel quesito, essendo iscritto alla gestione previdenzi­ale dei dipendenti, non aveva pertanto diritto all’indennità. Il Dl 34/ 2020 ( decreto Rilancio) riconosce, all’articolo 84, comma 1, la medesima indennità per il mese di aprile ai soggetti già beneficiar­i per il mese di marzo. Il comma 2 dello stesso articolo 84 riconosce l’indennità per il mese di maggio a condizione che il soggetto richiedent­e non sia iscritto ad altre forme previdenzi­ali obbligator­ie diverse dalla Gestione separata. Pertanto il profession­ista non può accedere alla indennità per alcuno dei mesi considerat­i (marzo, ( marzo, aprile e maggio). Circa l’accesso al contributo a fondo perduto, la circolare dell’agenzia delle Entrate 15/E/ 15/ E/ 2020 fa presente che la norma di cui all’articolo 25 del decreto Rilancio menziona come soggetti esclusi dalla fruizione del contributo i liberi profession­isti con partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione separata.

La disposizio­ne persegue l’intento di non determinar­e la sovrapposi­zione delle due agevolazio­ni. Tuttavia, poiché nel caso specifico il profession­ista non aveva diritto alle indennità, si ritiene che egli possa accedere al contributo (nel rispetto degli altri requisiti). La contempora­nea titolarità di un lavoro dipendente, infatti, non costituisc­e condizione preclusiva (la precisazio­ne è contenuta nella circolare citata).

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