I limiti fissati per chi ha un contratto di co.co. co.co.coco
Sono titolare di un contratto co. co. co (collaborazione ( collaborazione coordinata e continuativa) iniziato formalmente il 1° marzo 2020.
La categoria dei co. co. co avrebbe diritto ai 600 euro già in virtù del decreto “cura Italia”. Però una condizione per accedervi era costituita dalla data del contratto, che doveva risultare già stipulato al 23 febbraio 2020.
Ora, io ho continuato a ricevere il compenso, quindi per fortuna non mi si è interrotto il flusso di reddito derivante dal contratto. Però ho capito che il bonus non è alternativo al reddito ( infatti alcuni colleghi l’hanno ricevuto, grazie a un contratto partito qualche settimana prima del mio) e pensavo che nei decreti successivi al “cura Italia” il legislatore avrebbe fatto “scorrere “scorrere avanti” le date.
Il che, in realtà, non è successo.
Si può quindi dire che un titolare di co. co. co, con contratto valido dal 1° marzo 2020, non ha diritto ad alcun bonus?
F. G. - FIRENZE
Il requisito della titolarità di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa al 23 febbraio 2020 era necessario per il riconoscimento della indennità di marzo ( articolo 27, comma 1, del Dl 18/ 2020, “cura Italia”). Pertanto il lettore non poteva accedere alla specifica indennità.
La erogazione per il mese di aprile, a norma dell’articolo 84, comma 1, del Dl 34/ 2020 ( decreto Sviluppo), e anche alla luce della circolare Inps 66/2020, era prevista esclusivamente a favore dei soggetti che avevano già beneficiato della indennità per il mese di marzo 2020. Infine, la indennità prevista per il mese di maggio, pari a