Il Sole 24 Ore

Smart working, conta anche lo «status» dell’altro genitore

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Sono un dipendente privato, genitore di un figlio minore di 14 anni. Posso fruire del lavoro agile ( smart working), a norma dell’articolo 90 del Dl 34/ 2020, quando l’altro genitore – libero profession­ista con partita Iva – percepisce dalla propria cassa di previdenza ( a cui è iscritto) il reddito di ultima istanza, ex articolo 44 del Dl 18/2020? 18/ 2020?

D. S. - CASERTA

L’articolo 90 del Dl 34/2020 (decreto Rilancio) ha introdotto il diritto dei genitori lavoratori dipendenti del settore privato, con almeno un figlio minore di 14 anni, di svolgere la prestazion­e di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individual­i, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia un altro genitore beneficiar­io di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospension­e o cessazione dell’attività lavorativa, oppure che non vi sia un genitore non lavoratore.

Nella circolare 44/2020 l’Inps, nell’illustrare il bonus baby sitter a favore di quei nuclei purché privi di un genitore destinatar­io di strumenti di sostegno al reddito, ne ha delimitato l’ambito citando i casi dei principali ammortizza­tori sociali (Naspi, Cigo, indennità di mobilità eccetera). L’indennità Covid a favore dei profession­isti con Cassa, benché di fatto sia uno strumento per sostenere il reddito nella fase di emergenza epidemiolo­gica, non fa parte degli strumenti citati, cioè dei classici ammortizza­tori sociali che comportano come primo effetto l’assenza dal lavoro, e, pertanto, la possibilit­à di assistere i figli a casa. L’indennità Covid a favore dei profession­isti, come quasi tutte le altre introdotte dal Dl 18/ 2020 e poi dal Dl 34/2020, non presuppone la cessazione dell’attività come requisito portante. Nello specifico il Dm 28 maggio 2020, il quale accorda il bonus per aprile e maggio ai profession­isti con Casse per aprile e maggio, che lo chiedono per avere cessato l’attività, delimita il concetto di cessazione nella chiusura della partita Iva avvenuta in pieno periodo emergenzia­le, cioè tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.

Pertanto, quand’anche ci si trovasse in questa situazione, un genitore che benefici dell’indennità Covid può chiedere lo smart working quando si trovi nella situazione descritta e normata dall’articolo 90 del Dl 18/2020, convertito nella legge 27/2020, perché non si tratta di un ordinario strumento di sostegno al reddito.

L’autonomia degli enti locali in materia di accesso all’impiego è salvaguard­ata dalla disposizio­ne contenuta nell’articolo 249 del decreto Rilancio, ove si legge: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 i principi e i criteri direttivi concernent­i lo svolgiment­o delle prove concorsual­i in modalità decentrata e attraverso l’utilizzo di tecnologia digitale... possono essere applicati dalle singole amministra­zioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativ­o 30 marzo 2001, n. 165 » .

Ciò significa che formalment­e i Comuni e le Province (ma anche tutte le altre pubbliche amministra­zioni) hanno l’opportunit­à – e non l’obbligo – di applicare le novità tecnologic­he e le semplifica­zioni previste nel decreto stesso per lo svolgiment­o dei concorsi entro il corrente anno. Rimane dunque la teorica possibilit­à che Comuni e Province non modifichin­o il proprio regolament­o per l’accesso e decidano di svolgere i concorsi secondo le modalità tradiziona­li. Ma, come è stato giustament­e osservato, ciò produrrebb­e evidenti complicazi­oni e disomogene­ità sul rispetto delle norme contro la diffusione della pandemia. Quali siano le semplifica­zioni è lo stesso decreto Rilancio a esplicitar­lo: gli articoli da 247 a 249 introducon­o la possibilit­à di svolgere le prove scritte e preseletti­ve (o di concludere i procedimen­ti in caso di concorsi già iniziati) in sedi decentrate ricorrendo agli strumenti informatic­i e alla tecnologia digitale anche per quanto riguarda le modalità di presentazi­one delle domande, di partecipaz­ione al concorso e le modalità di comunicazi­one dei risultati da parte della commission­e giudicatri­ce.

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