Smart working, conta anche lo «status» dell’altro genitore
Sono un dipendente privato, genitore di un figlio minore di 14 anni. Posso fruire del lavoro agile ( smart working), a norma dell’articolo 90 del Dl 34/ 2020, quando l’altro genitore – libero professionista con partita Iva – percepisce dalla propria cassa di previdenza ( a cui è iscritto) il reddito di ultima istanza, ex articolo 44 del Dl 18/2020? 18/ 2020?
D. S. - CASERTA
L’articolo 90 del Dl 34/2020 (decreto Rilancio) ha introdotto il diritto dei genitori lavoratori dipendenti del settore privato, con almeno un figlio minore di 14 anni, di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, oppure che non vi sia un genitore non lavoratore.
Nella circolare 44/2020 l’Inps, nell’illustrare il bonus baby sitter a favore di quei nuclei purché privi di un genitore destinatario di strumenti di sostegno al reddito, ne ha delimitato l’ambito citando i casi dei principali ammortizzatori sociali (Naspi, Cigo, indennità di mobilità eccetera). L’indennità Covid a favore dei professionisti con Cassa, benché di fatto sia uno strumento per sostenere il reddito nella fase di emergenza epidemiologica, non fa parte degli strumenti citati, cioè dei classici ammortizzatori sociali che comportano come primo effetto l’assenza dal lavoro, e, pertanto, la possibilità di assistere i figli a casa. L’indennità Covid a favore dei professionisti, come quasi tutte le altre introdotte dal Dl 18/ 2020 e poi dal Dl 34/2020, non presuppone la cessazione dell’attività come requisito portante. Nello specifico il Dm 28 maggio 2020, il quale accorda il bonus per aprile e maggio ai professionisti con Casse per aprile e maggio, che lo chiedono per avere cessato l’attività, delimita il concetto di cessazione nella chiusura della partita Iva avvenuta in pieno periodo emergenziale, cioè tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.
Pertanto, quand’anche ci si trovasse in questa situazione, un genitore che benefici dell’indennità Covid può chiedere lo smart working quando si trovi nella situazione descritta e normata dall’articolo 90 del Dl 18/2020, convertito nella legge 27/2020, perché non si tratta di un ordinario strumento di sostegno al reddito.
L’autonomia degli enti locali in materia di accesso all’impiego è salvaguardata dalla disposizione contenuta nell’articolo 249 del decreto Rilancio, ove si legge: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l’utilizzo di tecnologia digitale... possono essere applicati dalle singole amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 » .
Ciò significa che formalmente i Comuni e le Province (ma anche tutte le altre pubbliche amministrazioni) hanno l’opportunità – e non l’obbligo – di applicare le novità tecnologiche e le semplificazioni previste nel decreto stesso per lo svolgimento dei concorsi entro il corrente anno. Rimane dunque la teorica possibilità che Comuni e Province non modifichino il proprio regolamento per l’accesso e decidano di svolgere i concorsi secondo le modalità tradizionali. Ma, come è stato giustamente osservato, ciò produrrebbe evidenti complicazioni e disomogeneità sul rispetto delle norme contro la diffusione della pandemia. Quali siano le semplificazioni è lo stesso decreto Rilancio a esplicitarlo: gli articoli da 247 a 249 introducono la possibilità di svolgere le prove scritte e preselettive (o di concludere i procedimenti in caso di concorsi già iniziati) in sedi decentrate ricorrendo agli strumenti informatici e alla tecnologia digitale anche per quanto riguarda le modalità di presentazione delle domande, di partecipazione al concorso e le modalità di comunicazione dei risultati da parte della commissione giudicatrice.