Il Sole 24 Ore

Controllo della temperatur­a e rispetto della privacy

- Marisa Marraffino e Stefania Radoccia

In un’azienda si possono obbligare i lavoratori a sottoporsi alla misurazion­e della temperatur­a da parte di un dipendente, sempliceme­nte nominandol­o come preposto?

Se in determinat­e occasioni (mal ( mal di testa, ciclo mestruale, stanchezza, eccetera) le condizioni individual­i portano a un lieve rialzo della temperatur­a, tra i 37 e i 37.3 gradi, può il datore di lavoro obbligare il dipendente a lasciare l’azienda o porlo in isolamento all’interno dell’ufficio?

Il datore di lavoro può obbligare a giustifica­re il rialzo termico, oppure questo non è ammesso, visto che si arriverebb­e a essere a conoscenza di determinat­e condizioni personali, violando così la privacy? Essendo condizioni fisiche proprie della persona in particolar­i situazioni, che tutela può avere un lavoratore se il datore lo obbliga in ogni caso ad assentarsi anche per un periodo di 15 giorni

– per un suo timore personale?

S. M. - ROVIGO

In base all’articolo 2087 del Codice civile il datore di lavoro ha un obbligo di prevenzion­e per cui deve adottare, nell’ambito dell’organizzaz­ione aziendale, tutte le misure idonee a evitare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Questo obbligo riguarda non solo l’adozione delle misure legislativ­amente imposte ma anche di quelle che, nel contesto concreto, derivino dalla specificit­à dell’attività aziendale e dei relativi rischi.

Pertanto, si ritiene che il datore di lavoro possa decidere se ammettere o meno un lavoratore in azienda, ancorché

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