Controllo della temperatura e rispetto della privacy
In un’azienda si possono obbligare i lavoratori a sottoporsi alla misurazione della temperatura da parte di un dipendente, semplicemente nominandolo come preposto?
Se in determinate occasioni (mal ( mal di testa, ciclo mestruale, stanchezza, eccetera) le condizioni individuali portano a un lieve rialzo della temperatura, tra i 37 e i 37.3 gradi, può il datore di lavoro obbligare il dipendente a lasciare l’azienda o porlo in isolamento all’interno dell’ufficio?
Il datore di lavoro può obbligare a giustificare il rialzo termico, oppure questo non è ammesso, visto che si arriverebbe a essere a conoscenza di determinate condizioni personali, violando così la privacy? Essendo condizioni fisiche proprie della persona in particolari situazioni, che tutela può avere un lavoratore se il datore lo obbliga in ogni caso ad assentarsi anche per un periodo di 15 giorni
– per un suo timore personale?
S. M. - ROVIGO
In base all’articolo 2087 del Codice civile il datore di lavoro ha un obbligo di prevenzione per cui deve adottare, nell’ambito dell’organizzazione aziendale, tutte le misure idonee a evitare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Questo obbligo riguarda non solo l’adozione delle misure legislativamente imposte ma anche di quelle che, nel contesto concreto, derivino dalla specificità dell’attività aziendale e dei relativi rischi.
Pertanto, si ritiene che il datore di lavoro possa decidere se ammettere o meno un lavoratore in azienda, ancorché