Riduzione lavoro: tutti i dati « entrano » nel modello SR41
Una Srl, con sede in Sicilia, aveva fatto richiesta di Cig in deroga dal 1° aprile 2020, con riferimento a tutti dipendenti, per nove settimane. Il 4 maggio 2020, dunque prima dello scadere delle nove settimane, i dipendenti sono rientrati al lavoro, a esclusione di uno di loro, che per quattro ore al giorno ha sì ripreso a lavorare, ma in smart working, mentre per le altre quattro ore è rimasto in cassa integrazione in deroga. Tale anomalia può essere regolarizzata con una rettifica della richiesta iniziale? Oppure con il modello SR41, quando sarà compilato, andrà evidenziata la continuazione della Cig al 50 per cento esclusivamente per questo lavoratore?
Inoltre, visto che i dipendenti sono rientrati prima della scadenza delle nove settimane, la società che cosa deve comunicare?
D. S. - MESSINA
Il modello SR41 contiene le informazioni necessarie per la liquidazione dell’indennità direttamente da parte dell’Inps, e dev’essere compilato con cadenza mensile per ciascun lavoratore interessato dal trattamento di integrazione salariale.
In particolare, in sede di compilazione del modello SR41, il datore di lavoro, dopo avere ricevuto l’autorizzazione al trattamento d’integrazione in deroga, deve indicare sia i dati anagrafici e di residenza del lavoratore destinatario del trattamento, sia tutti i dati relativi al rapporto di lavoro di quest’ultimo, che consentono di quantificare l’importo dovuto, in considerazione delle ore in cui il lavoratore ha effettivamente ridotto o sospeso l’attività lavorativa nel periodo di riferimento.
Con la compilazione del modello citato, quindi, l’azienda comunica i dati effettivi di sospensione o riduzione del lavoro, considerando che l’orario di lavoro in smart working riguarda l’attività effettivamente prestata dal lavoratore.