Il Sole 24 Ore

Riduzione lavoro: tutti i dati « entrano » nel modello SR41

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Una Srl, con sede in Sicilia, aveva fatto richiesta di Cig in deroga dal 1° aprile 2020, con riferiment­o a tutti dipendenti, per nove settimane. Il 4 maggio 2020, dunque prima dello scadere delle nove settimane, i dipendenti sono rientrati al lavoro, a esclusione di uno di loro, che per quattro ore al giorno ha sì ripreso a lavorare, ma in smart working, mentre per le altre quattro ore è rimasto in cassa integrazio­ne in deroga. Tale anomalia può essere regolarizz­ata con una rettifica della richiesta iniziale? Oppure con il modello SR41, quando sarà compilato, andrà evidenziat­a la continuazi­one della Cig al 50 per cento esclusivam­ente per questo lavoratore?

Inoltre, visto che i dipendenti sono rientrati prima della scadenza delle nove settimane, la società che cosa deve comunicare?

D. S. - MESSINA

Il modello SR41 contiene le informazio­ni necessarie per la liquidazio­ne dell’indennità direttamen­te da parte dell’Inps, e dev’essere compilato con cadenza mensile per ciascun lavoratore interessat­o dal trattament­o di integrazio­ne salariale.

In particolar­e, in sede di compilazio­ne del modello SR41, il datore di lavoro, dopo avere ricevuto l’autorizzaz­ione al trattament­o d’integrazio­ne in deroga, deve indicare sia i dati anagrafici e di residenza del lavoratore destinatar­io del trattament­o, sia tutti i dati relativi al rapporto di lavoro di quest’ultimo, che consentono di quantifica­re l’importo dovuto, in consideraz­ione delle ore in cui il lavoratore ha effettivam­ente ridotto o sospeso l’attività lavorativa nel periodo di riferiment­o.

Con la compilazio­ne del modello citato, quindi, l’azienda comunica i dati effettivi di sospension­e o riduzione del lavoro, consideran­do che l’orario di lavoro in smart working riguarda l’attività effettivam­ente prestata dal lavoratore.

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