Il Sole 24 Ore

Congedo parentale « doppio » ai separati non conviventi

- A cura di Stefania Radoccia

Al punto 1 del messaggio 1621 del 15 aprile 2020, l’Inps ha specificat­o che il congedo parentale straordina­rio per Covid– 19 è erogato nel limite massimo di 15 giorni a nucleo familiare. Alla lettera c del punto 1 è ulteriorme­nte specificat­o che coniugi separati o divorziati fanno parte dello stesso nucleo soltanto se continuano a risiedere nella stessa abitazione. Chiedo quindi se a due coniugi separati non più conviventi, con due distinte residenze, per il loro figlio in affido congiunto spettano 15 giorni a testa o 15 giorni in totale, da dividere tra i due genitori.

L. P. - PERUGIA

Il congedo Covid–19, di cui all’articolo 23 del Dl 18/2020 (decreto “cura Italia”), è stato istituito per la cura dei figli durante il periodo di sospension­e dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Esso può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni. Segnaliamo, inoltre, che il decreto Rilancio (Dl 34/2020) ha modificato il decreto “cura Italia”, ampliando fino a 30 giorni il periodo di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti per i figli di età non superiore a 12 anni. La fruizione di tale congedo è in ogni caso subordinat­a alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia un altro genitore beneficiar­io di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospension­e o cessazione dell’attività lavorativa, o un altro genitore disoccupat­o o non lavoratore. Inoltre, per nucleo familiare deve considerar­si quello costituito dai componenti della famiglia anagrafica nel relativo periodo di fruizione del congedo ( cioè quelli iscritti nello stato di famiglia).

Con particolar­e riferiment­o ai coniugi separati o divorziati, con il messaggio 1621 del 15 aprile 2020 l’Inps ha chiarito che i coniugi separati o divorziati sono considerat­i facenti parte del medesimo nucleo familiare qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione. Pertanto, affinché i coniugi separati o divorziati costituisc­ano due nuclei diversi, è necessario che abbiano due diverse residenze. In tale ultimo caso, sembra ragionevol­e ritenere che il congedo spetti a ciascun genitore, essendo costituiti due nuclei familiari diversi.

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