Congedo parentale « doppio » ai separati non conviventi
Al punto 1 del messaggio 1621 del 15 aprile 2020, l’Inps ha specificato che il congedo parentale straordinario per Covid– 19 è erogato nel limite massimo di 15 giorni a nucleo familiare. Alla lettera c del punto 1 è ulteriormente specificato che coniugi separati o divorziati fanno parte dello stesso nucleo soltanto se continuano a risiedere nella stessa abitazione. Chiedo quindi se a due coniugi separati non più conviventi, con due distinte residenze, per il loro figlio in affido congiunto spettano 15 giorni a testa o 15 giorni in totale, da dividere tra i due genitori.
L. P. - PERUGIA
Il congedo Covid–19, di cui all’articolo 23 del Dl 18/2020 (decreto “cura Italia”), è stato istituito per la cura dei figli durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Esso può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni. Segnaliamo, inoltre, che il decreto Rilancio (Dl 34/2020) ha modificato il decreto “cura Italia”, ampliando fino a 30 giorni il periodo di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti per i figli di età non superiore a 12 anni. La fruizione di tale congedo è in ogni caso subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, o un altro genitore disoccupato o non lavoratore. Inoltre, per nucleo familiare deve considerarsi quello costituito dai componenti della famiglia anagrafica nel relativo periodo di fruizione del congedo ( cioè quelli iscritti nello stato di famiglia).
Con particolare riferimento ai coniugi separati o divorziati, con il messaggio 1621 del 15 aprile 2020 l’Inps ha chiarito che i coniugi separati o divorziati sono considerati facenti parte del medesimo nucleo familiare qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione. Pertanto, affinché i coniugi separati o divorziati costituiscano due nuclei diversi, è necessario che abbiano due diverse residenze. In tale ultimo caso, sembra ragionevole ritenere che il congedo spetti a ciascun genitore, essendo costituiti due nuclei familiari diversi.