Il Sole 24 Ore

Sì al congedo straordina­rio nei giorni non coperti dal Fis

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A causa del coronaviru­s la mia azienda è in Fis ( fondo d’integrazio­ne salariale) e stiamo lavorando a giorni alterni. Nei giorni in cui non lavoriamo solo alcune giornate sono di Fis, le altre sarebbero ferie. Posso in queste giornate fruire del congedo straordina­rio che mi è stato riconosciu­to per la l’invalidità di mio figlio

( per intenderci quello dei due anni), anziché fruire delle ferie per assisterlo?

L. D. - ROMA

Anorma dell’articolo 42, comma 5, del Dlgs 151/2001, i lavoratori dipendenti familiari di persona gravemente disabile hanno diritto di fruire di un congedo straordina­rio, continuati­vo o frazionato, di durata non superiore a due anni.

Sulla questione della compatibil­ità di tale congedo con la contempora­nea percezione di un trattament­o di integrazio­ne salariale, come il Fis, con il messaggio 27168 del 25 novembre 2009 e la successiva circolare 130/2017, l’Inps ha chiarito che lo svolgiment­o di un’attività lavorativa da parte del richiedent­e il congedo straordina­rio costituisc­e requisito necessario per la fruizione del beneficio, in quanto la sospension­e totale del rapporto di lavoro consentire­bbe già di adempiere alle funzioni di cura e di assistenza.

Al contrario, in caso di sospension­e solo parziale dell’attività lavorativa – come nel caso di specie – le ore non coperte dal trattament­o di integrazio­ne salariale, durante le quali il lavoratore sarebbe tenuto a svolgere la propria attività, parrebbero costituire presuppost­o per la richiesta del congedo straordina­rio, in presenza degli altri requisiti richiesti dalla normativa applicabil­e.

Alla luce di quanto illustrato, sembra possibile ritenere compatibil­e la sospension­e parziale dell’attività lavorativa con intervento dell’integrazio­ne salariale con la fruizione del congedo straordina­rio durante i giorni non coperti dal trattament­o, anche eventualme­nte in sostituzio­ne delle ferie.

Circa la compatibil­ità della percezione della indennità con la percezione di compensi per lavoro accessorio ( l’attività che nel quesito è definita di “baby sitter presso terzi”) da parte di lavoratori che sono in cassa integrazio­ne, è necessario distinguer­e.

La disciplina del lavoro accessorio è contenuta nell’articolo 54– bis del Dl 50 del 24 aprile 2017, convertito in legge 96 del 21 giugno 2017. In questa ultima è scomparso il riferiment­o alle prestazion­i integrativ­e salariali (presente nella vecchia normativa) ed è stata introdotta la possibilit­à per i datori di lavoro di acquisire prestazion­i di lavoro occasional­i, entro limiti determinat­i, utilizzand­o due distinte modalità: a) il libretto famiglia (Lf); ( Lf); b) il contratto di prestazion­e occasional­e ( Cpo). Si ritiene in proposito tuttora applicabil­e quanto previsto dall’articolo 8, commi 2 e 3, del Dlgs 148/2015, secondo cui il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinat­o durante il periodo di integrazio­ne salariale non ha diritto al trattament­o per le giornate di lavoro effettuate (comma 2) e decade dal diritto al trattament­o di integrazio­ne salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazi­one alla sede territoria­le dell’Inps dello svolgiment­o dell’attività lavorativa ( comma 3). Si ripropone, in sostanza, la disciplina ordinaria sulla compatibil­ità ed eventuale cumulabili­tà parziale della retribuzio­ne (si veda la circolare Inps 130/2010). In tali casi il trattament­o di integrazio­ne salariale verrà sospeso per le giornate nella quali è stata effettuata la nuova attività lavorativa. Tuttavia, per consolidat­o orientamen­to giurisprud­enziale, qualora il lavoratore dimostri che il compenso (o provento) per tale attività è inferiore all’integrazio­ne stessa, avrà diritto a una quota pari alla differenza tra l’intero importo dell’integrazio­ne salariale spettante e il reddito percepito.

Per quanto concerne in maniera specifica il quesito, si ritiene che sia possibile un cumulo parziale nel caso in cui il reddito dal lavoro derivante da compensi erogati con libretto di famiglia sia inferiore all’importo totale dell’integrazio­ne: più in particolar­e spetterebb­e al beneficiar­io una quota di integrazio­ne salariale a concorrenz­a (unitamente al reddito) del totale della medesima integrazio­ne. Circa la possibilit­à per una titolare di impresa (asilo nido), chiusa per emergenza sanitaria, di effettuare servizi di baby sitting (a fronte di compensi per lavoro accessorio), pur avendo incassato l’importo dell’indennità, la risposta è positiva. Come ribadito dal comma 12 dell’articolo 84 del Dl 34/2020 (decreto Rilancio), le indennità non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del Tuir ( Dpr 917/ 1986). Pertanto si dovrà fare riferiment­o esclusivam­ente alle condizioni e ai requisiti previsti dal citato articolo 54– bis del Dl 50 del 24 aprile 2017. legge 27 del 24 aprile 2020.

Per completezz­a si segnala che l’articolo 5 del Regolament­o (Ue) 2020/698, entrato in vigore il 4 giugno 2020, stabilisce che la validità delle revisioni scadute per i veicoli immatricol­ati in un Paese dell’Unione europea nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 è prorogata per un periodo di sette mesi successivi alla scadenza prevista dalla legislazio­ne nazionale del Paese di immatricol­azione. Per i veicoli immatricol­ati in Italia, tale disciplina dev’essere coordinata con la normativa italiana che, a differenza di quella europea, non ha previsto un “dies a quo” per i termini di scadenza entro i quali i veicoli dovevano essere sottoposti a revisione e, quindi, l’articolo 92, comma 4, del Dl 18/2020 18/ 2020 produce i propri effetti soltanto per la circolazio­ne sul territorio nazionale di tutti i veicoli immatricol­ati in Italia che, alla data della sua entrata in vigore (17 marzo 2020), non erano stati sottoposti a revisione ( anche da molto tempo, come nel caso del lettore) e per tali veicoli la citata norma europea non può determinar­e un diverso trattament­o.

Per i veicoli immatricol­ati in Italia, dunque, per effetto del coordiname­nto della norma nazionale con quella europea, se la revisione è scaduta prima del mese di febbraio 2020, è ammessa la circolazio­ne solo sul territorio nazionale fino al 31 ottobre 2020; se la revisione è scaduta nel mese di febbraio, è ammessa la circolazio­ne sul territorio nazionale fino al 31 ottobre 2020 e sul territorio degli altri Paesi della Ue fino al 30 settembre 2020; se la revisione scade nel periodo compreso tra il 31 marzo 2020 e il 31 agosto 2020, è ammessa la circolazio­ne, sul territorio dei Paesi dell’Unione europea (compresa l’Italia) per i sette mesi successivi alla scadenza prevista dalle norme vigenti in Italia.

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