Sì al congedo straordinario nei giorni non coperti dal Fis
A causa del coronavirus la mia azienda è in Fis ( fondo d’integrazione salariale) e stiamo lavorando a giorni alterni. Nei giorni in cui non lavoriamo solo alcune giornate sono di Fis, le altre sarebbero ferie. Posso in queste giornate fruire del congedo straordinario che mi è stato riconosciuto per la l’invalidità di mio figlio
( per intenderci quello dei due anni), anziché fruire delle ferie per assisterlo?
L. D. - ROMA
Anorma dell’articolo 42, comma 5, del Dlgs 151/2001, i lavoratori dipendenti familiari di persona gravemente disabile hanno diritto di fruire di un congedo straordinario, continuativo o frazionato, di durata non superiore a due anni.
Sulla questione della compatibilità di tale congedo con la contemporanea percezione di un trattamento di integrazione salariale, come il Fis, con il messaggio 27168 del 25 novembre 2009 e la successiva circolare 130/2017, l’Inps ha chiarito che lo svolgimento di un’attività lavorativa da parte del richiedente il congedo straordinario costituisce requisito necessario per la fruizione del beneficio, in quanto la sospensione totale del rapporto di lavoro consentirebbe già di adempiere alle funzioni di cura e di assistenza.
Al contrario, in caso di sospensione solo parziale dell’attività lavorativa – come nel caso di specie – le ore non coperte dal trattamento di integrazione salariale, durante le quali il lavoratore sarebbe tenuto a svolgere la propria attività, parrebbero costituire presupposto per la richiesta del congedo straordinario, in presenza degli altri requisiti richiesti dalla normativa applicabile.
Alla luce di quanto illustrato, sembra possibile ritenere compatibile la sospensione parziale dell’attività lavorativa con intervento dell’integrazione salariale con la fruizione del congedo straordinario durante i giorni non coperti dal trattamento, anche eventualmente in sostituzione delle ferie.
Circa la compatibilità della percezione della indennità con la percezione di compensi per lavoro accessorio ( l’attività che nel quesito è definita di “baby sitter presso terzi”) da parte di lavoratori che sono in cassa integrazione, è necessario distinguere.
La disciplina del lavoro accessorio è contenuta nell’articolo 54– bis del Dl 50 del 24 aprile 2017, convertito in legge 96 del 21 giugno 2017. In questa ultima è scomparso il riferimento alle prestazioni integrative salariali (presente nella vecchia normativa) ed è stata introdotta la possibilità per i datori di lavoro di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, entro limiti determinati, utilizzando due distinte modalità: a) il libretto famiglia (Lf); ( Lf); b) il contratto di prestazione occasionale ( Cpo). Si ritiene in proposito tuttora applicabile quanto previsto dall’articolo 8, commi 2 e 3, del Dlgs 148/2015, secondo cui il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate (comma 2) e decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell’Inps dello svolgimento dell’attività lavorativa ( comma 3). Si ripropone, in sostanza, la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della retribuzione (si veda la circolare Inps 130/2010). In tali casi il trattamento di integrazione salariale verrà sospeso per le giornate nella quali è stata effettuata la nuova attività lavorativa. Tuttavia, per consolidato orientamento giurisprudenziale, qualora il lavoratore dimostri che il compenso (o provento) per tale attività è inferiore all’integrazione stessa, avrà diritto a una quota pari alla differenza tra l’intero importo dell’integrazione salariale spettante e il reddito percepito.
Per quanto concerne in maniera specifica il quesito, si ritiene che sia possibile un cumulo parziale nel caso in cui il reddito dal lavoro derivante da compensi erogati con libretto di famiglia sia inferiore all’importo totale dell’integrazione: più in particolare spetterebbe al beneficiario una quota di integrazione salariale a concorrenza (unitamente al reddito) del totale della medesima integrazione. Circa la possibilità per una titolare di impresa (asilo nido), chiusa per emergenza sanitaria, di effettuare servizi di baby sitting (a fronte di compensi per lavoro accessorio), pur avendo incassato l’importo dell’indennità, la risposta è positiva. Come ribadito dal comma 12 dell’articolo 84 del Dl 34/2020 (decreto Rilancio), le indennità non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del Tuir ( Dpr 917/ 1986). Pertanto si dovrà fare riferimento esclusivamente alle condizioni e ai requisiti previsti dal citato articolo 54– bis del Dl 50 del 24 aprile 2017. legge 27 del 24 aprile 2020.
Per completezza si segnala che l’articolo 5 del Regolamento (Ue) 2020/698, entrato in vigore il 4 giugno 2020, stabilisce che la validità delle revisioni scadute per i veicoli immatricolati in un Paese dell’Unione europea nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 è prorogata per un periodo di sette mesi successivi alla scadenza prevista dalla legislazione nazionale del Paese di immatricolazione. Per i veicoli immatricolati in Italia, tale disciplina dev’essere coordinata con la normativa italiana che, a differenza di quella europea, non ha previsto un “dies a quo” per i termini di scadenza entro i quali i veicoli dovevano essere sottoposti a revisione e, quindi, l’articolo 92, comma 4, del Dl 18/2020 18/ 2020 produce i propri effetti soltanto per la circolazione sul territorio nazionale di tutti i veicoli immatricolati in Italia che, alla data della sua entrata in vigore (17 marzo 2020), non erano stati sottoposti a revisione ( anche da molto tempo, come nel caso del lettore) e per tali veicoli la citata norma europea non può determinare un diverso trattamento.
Per i veicoli immatricolati in Italia, dunque, per effetto del coordinamento della norma nazionale con quella europea, se la revisione è scaduta prima del mese di febbraio 2020, è ammessa la circolazione solo sul territorio nazionale fino al 31 ottobre 2020; se la revisione è scaduta nel mese di febbraio, è ammessa la circolazione sul territorio nazionale fino al 31 ottobre 2020 e sul territorio degli altri Paesi della Ue fino al 30 settembre 2020; se la revisione scade nel periodo compreso tra il 31 marzo 2020 e il 31 agosto 2020, è ammessa la circolazione, sul territorio dei Paesi dell’Unione europea (compresa l’Italia) per i sette mesi successivi alla scadenza prevista dalle norme vigenti in Italia.