Finita l’emergenza l’anticipo non torna indietro
Mi dovrei sposare a ottobre 2020. Abbiamo pagato al ristorante una caparra di 3.000 euro, e il contratto che abbiamo firmato prevede che la caparra non venga restituita in caso di annullamento. Ora, nell’ipotesi che a ottobre siano ancora in atto le restrizioni che prevedono il mantenimento della distanza personale e l’uso della mascherina, intenderemmo rimandare il matrimonio. So che non esistono disposizioni di legge che impediscono di celebrare i matrimoni, ma nello stesso tempo sarebbe impossibile organizzare un vero e proprio festeggiamento con amici e parenti. Che cosa possiamo fare? In un caso segnato dall’eccezionalità dell’emergenza sanitaria, possiamo chiedere la restituzione della caparra, anche se il ristorante in quel periodo sarà aperto e il contratto firmato esclude la restituzione?
D. C. - PIACENZA
La possibilità di risolvere un contratto in ragione di una impossibilità sopravvenuta presuppone che l’impedimento sia certo e attuale, rispetto al tempo di esecuzione del contratto. Sarebbe possibile annullare o rinviare una festa od una cerimonia privata la cui esecuzione dovesse svolgersi durante la vigenza delle normative di contenimento emergenziale. Nel caso descritto dal lettore, tuttavia, trattandosi di un contratto che dovrà avere esecuzione tra diversi mesi, non è possibile prevedere se le norme emergenziali saranno ancora in vigore. Se così non fosse, non vi saranno molte chance di appellarsi all’impossibilità sopravvenuta per pretendere il rinvio e/o l’annullamento del contratto già stipulato.