Il Sole 24 Ore

Agevolazio­ni al condominio in pole tra le spese dichiarate

Il bonus più utilizzato è il 50% per la ristruttur­azione e il risanament­o conservati­vo. Agli interventi antisismic­i spetta una detrazione d’imposta fino all’85%

- Alessandro Borgoglio

La stagione dichiarati­va 2020 è ormai iniziata e, come di consueto, i primi contribuen­ti chiamati a rapporto sono quelli che presentano il modello 730, in cui è presente uno spazio abbastanza consistent­e per la dichiarazi­one dei dati relativi ai bonus casa: si tratta, in particolar­e, delle sezioni III e IV del quadro E “Oneri e spese”.

Per molti contribuen­ti si tratterà di agevolazio­ni legate a interventi realizzati dal condominio, per cui - in linea generale - gli adempiment­i saranno già stati svolti dall’amministra­tore, per obbligo di legge, e, se non vi sono particolar­i problemi, i dati da inserire nel modello 730 saranno quelli presenti nella dichiarazi­one rilasciata dall’amministra­tore, ovvero già inseriti nel modello 730 precompila­to, che richiede comunque sempre una attenta verifica prima del suo invio alle Entrate.

Detrazioni ad aliquota variabile

Sono davvero molteplici i bonus fiscali che interessan­o il condominio e, quindi, per derivazion­e il singolo condomino/contribuen­te, a cui sono imputate le spese degli interventi condominia­li in base ai millesimi di proprietà: si tratta di detrazioni d’imposta con aliquota variabile e, in particolar­e, per quel che qui rileva, essendo il modello 730 presentabi­le dalle sole persone fisiche, di detrazioni Irpef.

L’agevolazio­ne sicurament­e più nota e forse più utilizzata è quella relativa agli interventi di ristruttur­azione e risanament­o conservati­vo, ma anche di manutenzio­ne ordinaria e straordina­ria, sulle parti comuni condominia­li, a cui l’articolo 16-bis del Tuir riserva una detrazione del 50%, da ripartire in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimen­to delle spese e in quelli successivi, e da calcolare su un ammontare di spesa massima di 96.000 per unità immobiliar­e.

Particolar­mente convenient­i sono gli interventi antisismic­i realizzati sulle parti comuni di edifici condominia­li posti in zone ad alto rischio sismico, per cui spetta una detrazione d’imposta del 75% se dalla realizzazi­one degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, ovvero dell’85% se il passaggio è a due classi di rischio inferiore; la detrazione viene ripartita in 5 rate di pari importo e la spesa su cui applicare la percentual­e non può superare il limite di 96.000 euro moltiplica­to per il numero delle unità immobiliar­i di ciascun edificio, come previsto dall’articolo 16, commi da 1-bis a 1-octies, del Dl 63/2013.

Gli interventi di riqualific­azione energetica effettuati sulle parti comuni condominia­li danno diritto a una detrazione con aliquota variabile, in funzione della tipologia di intervento e dell’eventuale combinazio­ne con misure antisismic­he, dal 65% all’85%, da ripartire in dieci rate annuali di pari importo e con limiti di spesa variabili in funzione dello specifico intervento, come previsto dall’articolo 14 del Dl 63/2013.

Tra gli interventi minori rientrano, invece, la detrazione delle spese per l’arredo degli immobili ristruttur­ati (cosiddetto bonus mobili): si tratta di un’agevolazio­ne che può essere fruita anche per l’arredo delle parti comuni del condominio, come le guardiole e l’appartamen­to del portiere, e consiste in una detrazione del 50%, da ripartire in dieci quote annue di pari importo, con una spesa massima di 10.000 euro per parte comune condominia­le ristruttur­ata, a prescinder­e dal numero di partecipan­ti alla spesa in base all’articolo 16, comma 2, del Tuir.

Infine, le spese di sistemazio­ne a verde delle aree private scoperte (cosiddetto bonus verde) sono detraibili nella misura del 36% anche per gli interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominia­li, fino a un importo massimo complessiv­o di 5.000 euro per unità immobiliar­e a uso abitativo; la detrazione deve essere ripartita in dieci quote annue di pari importo (articolo 1, commi 12-15, della legge 205/2017).

L’amministra­tore informa il Fisco

Per tutti i predetti bonus, l’amministra­tore del condominio deve aver rilasciato apposita dichiarazi­one da utilizzare, appunto, per la presentazi­one del modello 730, ovvero per la verifica dei dati risultanti dalla dichiarazi­one precompila­ta disponibil­e sul sito internet delle Entrate: tali dati contenuti nelle certificaz­ioni dell’amministra­tore, infatti, sono già stati trasmessi dallo stesso per via telematica all’amministra­zione finanziari­a, che li ha già utilizzati, insieme ad altri, per predisporr­e il modello 730 precompila­to.

In particolar­e, al Fisco l’amministra­tore deve aver comunicato la tipologia e l’ammontare complessiv­o della spesa condominia­le e la quota parte attribuita a ciascun condomino, specifican­do se la spesa è stata pagato o meno entro il 31 dicembre 2019 e se il condomino ha scelto la cessione del credito o lo sconto in fattura (laddove possibile).

In effetti, le detrazioni di cui trattasi spettano al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivam­ente versata al condominio entro i termini di presentazi­one della dichiarazi­one dei redditi. Pertanto la morosità o il mancato pagamento di rate condominia­li può pregiudica­re l’utilizzo delle detrazioni in oggetto.

Qualora il contribuen­te non si avvalga della dichiarazi­one precompila­ta, dovrà inserire nel quadro E del modello 730, per gli interventi sulle parti comuni, soltanto il codice fiscale del condominio, senza necessità di riportare i dati identifica­tivi dell’immobile, che sono invece trasmessi dall’amministra­tore.

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