Agevolazioni al condominio in pole tra le spese dichiarate
Il bonus più utilizzato è il 50% per la ristrutturazione e il risanamento conservativo. Agli interventi antisismici spetta una detrazione d’imposta fino all’85%
La stagione dichiarativa 2020 è ormai iniziata e, come di consueto, i primi contribuenti chiamati a rapporto sono quelli che presentano il modello 730, in cui è presente uno spazio abbastanza consistente per la dichiarazione dei dati relativi ai bonus casa: si tratta, in particolare, delle sezioni III e IV del quadro E “Oneri e spese”.
Per molti contribuenti si tratterà di agevolazioni legate a interventi realizzati dal condominio, per cui - in linea generale - gli adempimenti saranno già stati svolti dall’amministratore, per obbligo di legge, e, se non vi sono particolari problemi, i dati da inserire nel modello 730 saranno quelli presenti nella dichiarazione rilasciata dall’amministratore, ovvero già inseriti nel modello 730 precompilato, che richiede comunque sempre una attenta verifica prima del suo invio alle Entrate.
Detrazioni ad aliquota variabile
Sono davvero molteplici i bonus fiscali che interessano il condominio e, quindi, per derivazione il singolo condomino/contribuente, a cui sono imputate le spese degli interventi condominiali in base ai millesimi di proprietà: si tratta di detrazioni d’imposta con aliquota variabile e, in particolare, per quel che qui rileva, essendo il modello 730 presentabile dalle sole persone fisiche, di detrazioni Irpef.
L’agevolazione sicuramente più nota e forse più utilizzata è quella relativa agli interventi di ristrutturazione e risanamento conservativo, ma anche di manutenzione ordinaria e straordinaria, sulle parti comuni condominiali, a cui l’articolo 16-bis del Tuir riserva una detrazione del 50%, da ripartire in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi, e da calcolare su un ammontare di spesa massima di 96.000 per unità immobiliare.
Particolarmente convenienti sono gli interventi antisismici realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali posti in zone ad alto rischio sismico, per cui spetta una detrazione d’imposta del 75% se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, ovvero dell’85% se il passaggio è a due classi di rischio inferiore; la detrazione viene ripartita in 5 rate di pari importo e la spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, come previsto dall’articolo 16, commi da 1-bis a 1-octies, del Dl 63/2013.
Gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni condominiali danno diritto a una detrazione con aliquota variabile, in funzione della tipologia di intervento e dell’eventuale combinazione con misure antisismiche, dal 65% all’85%, da ripartire in dieci rate annuali di pari importo e con limiti di spesa variabili in funzione dello specifico intervento, come previsto dall’articolo 14 del Dl 63/2013.
Tra gli interventi minori rientrano, invece, la detrazione delle spese per l’arredo degli immobili ristrutturati (cosiddetto bonus mobili): si tratta di un’agevolazione che può essere fruita anche per l’arredo delle parti comuni del condominio, come le guardiole e l’appartamento del portiere, e consiste in una detrazione del 50%, da ripartire in dieci quote annue di pari importo, con una spesa massima di 10.000 euro per parte comune condominiale ristrutturata, a prescindere dal numero di partecipanti alla spesa in base all’articolo 16, comma 2, del Tuir.
Infine, le spese di sistemazione a verde delle aree private scoperte (cosiddetto bonus verde) sono detraibili nella misura del 36% anche per gli interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo; la detrazione deve essere ripartita in dieci quote annue di pari importo (articolo 1, commi 12-15, della legge 205/2017).
L’amministratore informa il Fisco
Per tutti i predetti bonus, l’amministratore del condominio deve aver rilasciato apposita dichiarazione da utilizzare, appunto, per la presentazione del modello 730, ovvero per la verifica dei dati risultanti dalla dichiarazione precompilata disponibile sul sito internet delle Entrate: tali dati contenuti nelle certificazioni dell’amministratore, infatti, sono già stati trasmessi dallo stesso per via telematica all’amministrazione finanziaria, che li ha già utilizzati, insieme ad altri, per predisporre il modello 730 precompilato.
In particolare, al Fisco l’amministratore deve aver comunicato la tipologia e l’ammontare complessivo della spesa condominiale e la quota parte attribuita a ciascun condomino, specificando se la spesa è stata pagato o meno entro il 31 dicembre 2019 e se il condomino ha scelto la cessione del credito o lo sconto in fattura (laddove possibile).
In effetti, le detrazioni di cui trattasi spettano al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Pertanto la morosità o il mancato pagamento di rate condominiali può pregiudicare l’utilizzo delle detrazioni in oggetto.
Qualora il contribuente non si avvalga della dichiarazione precompilata, dovrà inserire nel quadro E del modello 730, per gli interventi sulle parti comuni, soltanto il codice fiscale del condominio, senza necessità di riportare i dati identificativi dell’immobile, che sono invece trasmessi dall’amministratore.