Attestazione per gli interventi sulle parti comuni
La comunicazione telematica all’agenzia delle Entrate dei dati relativi agli interventi condominiali non esime l’amministratore dall’inoltrare la lettera di certificazione delle spese detraibili ai singoli condòmini/contribuenti. Con diversi documenti di prassi è stato chiarito che, per gli interventi realizzati sulle parti comuni, il contribuente deve conservare la documentazione rilasciata dall’amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti e la somma (che rappresenta la quota millesimale effettivamente pagata dal condominio) di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione (circolare 7/E/2017; circolare 122 del 1° giugno 1999, risposta 4.6). In effetti, senza tale documentazione, il Caf non può apporre il visto di conformità sul modello 730 da trasmettere alle Entrate. Non esiste un termine normativo per la trasmissione di tale certificazione da parte dell’amministratore, ma deve essere tempestiva ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del singolo condomino. Poiché secondo l’articolo 1130, numero 5, del Codice civile, l’amministratore deve eseguire gli adempimenti fiscali, e tale certificazione rientra tra di essi, in caso di suo mancato rilascio, l’amministratore può essere revocato e sostituito per gravi irregolarità, secondo quanto previsto dal comma 11 dell’articolo 1129 del Codice civile.