Il Sole 24 Ore

Attestazio­ne per gli interventi sulle parti comuni

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La comunicazi­one telematica all’agenzia delle Entrate dei dati relativi agli interventi condominia­li non esime l’amministra­tore dall’inoltrare la lettera di certificaz­ione delle spese detraibili ai singoli condòmini/contribuen­ti. Con diversi documenti di prassi è stato chiarito che, per gli interventi realizzati sulle parti comuni, il contribuen­te deve conservare la documentaz­ione rilasciata dall’amministra­tore del condominio, in cui lo stesso attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti e la somma (che rappresent­a la quota millesimal­e effettivam­ente pagata dal condominio) di cui il contribuen­te può tenere conto ai fini della detrazione (circolare 7/E/2017; circolare 122 del 1° giugno 1999, risposta 4.6). In effetti, senza tale documentaz­ione, il Caf non può apporre il visto di conformità sul modello 730 da trasmetter­e alle Entrate. Non esiste un termine normativo per la trasmissio­ne di tale certificaz­ione da parte dell’amministra­tore, ma deve essere tempestiva ai fini della presentazi­one della dichiarazi­one dei redditi da parte del singolo condomino. Poiché secondo l’articolo 1130, numero 5, del Codice civile, l’amministra­tore deve eseguire gli adempiment­i fiscali, e tale certificaz­ione rientra tra di essi, in caso di suo mancato rilascio, l’amministra­tore può essere revocato e sostituito per gravi irregolari­tà, secondo quanto previsto dal comma 11 dell’articolo 1129 del Codice civile.

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