Per i mobili e i giardini niente bonifico «parlante»
Non è possibile saldare il conto degli arredi con l’assegno. Ristrutturazioni agevolate soltanto per immobili residenziali
Per le persone fisiche, le principali differenze tra le detrazioni Irpef sui lavori edili sono costituite dalla tipologia di immobili su cui effettuare i lavori e dalle modalità di pagamento, quindi, cerchiamo di comprendere come funzionano queste agevolazioni e quali sono gli adempimenti richiesti, concentrandoci sulle spese sostenute nel 2019. Nel modello 730/2020, le spese sostenute nel 2019 per le detrazioni Irpef relative ai lavori edili devono essere indicate nei seguenti righi:
da E41 a E53 per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, misure antisismiche e bonus verde;
E56 per le colonnine per la ricarica dei veicoli;
E57 per il bonus arredi; da RP61 a RP62 per le spese per interventi finalizzati al risparmio energetico «qualificato».
Immobili agevolati
Gli interventi sul risparmio energetico «qualificato» degli edifici, detraibili dall’Irpef al 50-65-70-75-8085%, non devono necessariamente essere sostenuti su immobili “residenziali”, in quanto è sufficiente che siano effettuati su “edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti”. La prova dell’esistenza dell’edificio è data dall’iscrizione dello stesso in catasto o dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell’Imu (fino al 2011 dell’Ici), se dovuto (circolare 31 maggio 2007, n. 36/E, paragrafo 2). Per gli interventi sul recupero del patrimonio edilizio dell’articolo 16bis del Tuir, invece, spesso viene richiesto che gli immobili su cui effettuare i lavori siano residenziali. In particolare, le manutenzioni straordinarie (anche ordinarie su «parti comuni di edificio residenziale»), i restauri e i risanamenti conservativi e le ristrutturazioni edilizie devono essere effettuate su «unità immobiliari residenziali» e «loro pertinenze». Per la ricostruzione o il ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi, invece, i lavori possono essere effettuati anche su immobili «non rientranti nelle categorie» residenziali. È detraibile al 50% anche la realizzazione di autorimesse (categoria catastale C/6) o posti auto pertinenziali. Sono agevolati, poi, l’eliminazione delle barriere architettoniche, gli interventi finalizzati alla prevenzione di atti illeciti di terzi, alla «cablatura di edifici» e al «contenimento dell’inquinamento acustico», al «conseguimento di risparmi energetici» (cosiddetto «non qualificato»), compreso il fotovoltaico, alla «bonifica dall’amianto» e alla riduzione degli «infortuni domestici», tutti su «unità immobiliari residenziali» e «loro pertinenze» (risposta 6 delle Entrate a «Dichiarazioni24» del 31 maggio 2019).
Queste regole valgono anche per il bonus mobili, in quanto per ottenerlo, il mobile o il grande elettrodomestico devono essere collocati sull’unità immobiliare dove è stato effettuato l’intervento edile « trainante » .
Per il bonus giardini, la detrazione spetta solo per le « unità immobiliari ad uso abitativo » ( non quindi per gli uffici, i negozi, i ristoranti e i capannoni) e le relative parti condominiali (articolo 1, commi da 12 a 14, legge 205/ 2017). La detrazione Irpef del 50% per le spese, di «ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro», «sostenute» dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative alle « infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica» (anche sulle parti comuni), devono essere «dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico», pertanto, deve trattarsi, alternativamente:
1) di un «punto di ricarica installato in un edificio residenziale privato o in una pertinenza di un edificio residenziale privato, riservato esclusivamente ai residenti»;
2) di un «punto di ricarica destinato esclusivamente alla ricarica di veicoli in servizio all’interno di una stessa entità, installato all’interno di una recinzione dipendente da tale entità»; 3) di un «punto di ricarica installato in un’officina di manutenzione o di riparazione, non accessibile al pubblico» (articolo 2, comma 1, lettera h), Dlgs 257/2016).
Infine, per il sisma bonus cosiddetto «speciale» del 50-70-75-80-85% previsto dall’articolo 16, Dl 63/2013, sono agevolate le costruzioni adibite ad abitazione (anche secondaria) o ad attività produttive.
Pagamento della fattura
Per ottenere le detrazioni Irpef sugli interventi per il recupero del patrimonio edilizio, per il sisma bonus e per l’ecobonus, le persone fisiche devono effettuare i pagamenti dei lavori mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento (per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e il sisma bonus l’articolo 16-bis, Dpr 917/1986 o Tuir, e per l’eco-bonus l’articolo 1, commi da 344 a 347, legge 296/2006 o l’articolo 14, Dl 63/2013), «il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato»; si tratta del cosiddetto bonifico «parlante», che comporta, all’atto dell’accredito dei fondi al fornitore, la trattenuta della ritenuta d’acconto dell’8 per cento.
Non è necessario il pagamento con bonifico «parlante», invece, per le colonnine (articolo 9 del decreto attuativo 20 marzo 2019), per il bonus mobili (circolari 31 marzo 2016, n. 7/E, paragrafo 2.4, 4 aprile 2017, n. 7/E) e per quello giardini (circolare 4 aprile 2017, n. 7/E). In questi casi, comunque, è richiesto il pagamento con «strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni» (per i mobili, però, non è ammesso l’assegno).
Gli adempimenti
Solo per l’agevolazione sul risparmio energetico «qualificato», il contribuente deve, pena la decadenza, attenersi ai seguenti adempimenti: asseverazione di un tecnico abilitato della rispondenza dell’intervento ai requisiti di legge; invio all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori, tramite tecnico abilitato, della scheda informativa, oltre che dei dati della certificazione energetica o dell’attestato di qualificazione energetica (non per finestre, pannelli solari termici e caldaie a condensazione). Anche per interventi sul risparmio energetico non «qualificato», (articolo 16-bis del Tuir sul recupero del patrimonio edilizio), oltre che per acquisti dei grandi elettrodomestici, vanno inviati online i relativi dati all’Enea, anche senza l’intervento di un tecnico abilitato, entro 90 giorni dalla «data di ultimazione dei lavori o del collaudo» (per quelli terminati tra il 1° gennaio 2019 e l’11 marzo 2019, il termine di 90 giorni, però, è decorso dall’11 marzo 2019), ma le Entrate, con la risposta 46/E del 18 aprile 2019, hanno chiarito che la «mancata o tardiva trasmissione» all’Enea entro i termini, «non comporta la perdita del diritto alle detrazioni» fiscali. Gli interventi sul risparmio energetico non «qualificato» e per elettrodomestici, per i quali va fatta comunicazione dei dati all’Enea, sono indicati nella guida rapida dell’Enea del 21 novembre 2018 e sono ad esempio i seguenti: strutture edilizie con una riduzione della trasmittanza delle pareti verticali, orizzontali e inclinate (coperture) o dei pavimenti; infissi con una riduzione della trasmittanza dei serramenti; l’installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti; sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento; pompe di calore per climatizzazione degli ambienti; i sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore); microcogeneratori (Pe<50kWe); scaldacqua a pompa di calore; generatori di calore a biomassa; installazione di impianti fotovoltaici; forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga e lavatrici, tutti di classe energetica minima prevista A+ (a eccezione dei forni la cui classe minima è la A).