Il Sole 24 Ore

Per i mobili e i giardini niente bonifico «parlante»

Non è possibile saldare il conto degli arredi con l’assegno. Ristruttur­azioni agevolate soltanto per immobili residenzia­li

- Luca De Stefani

Per le persone fisiche, le principali differenze tra le detrazioni Irpef sui lavori edili sono costituite dalla tipologia di immobili su cui effettuare i lavori e dalle modalità di pagamento, quindi, cerchiamo di comprender­e come funzionano queste agevolazio­ni e quali sono gli adempiment­i richiesti, concentran­doci sulle spese sostenute nel 2019. Nel modello 730/2020, le spese sostenute nel 2019 per le detrazioni Irpef relative ai lavori edili devono essere indicate nei seguenti righi:

da E41 a E53 per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, misure antisismic­he e bonus verde;

E56 per le colonnine per la ricarica dei veicoli;

E57 per il bonus arredi; da RP61 a RP62 per le spese per interventi finalizzat­i al risparmio energetico «qualificat­o».

Immobili agevolati

Gli interventi sul risparmio energetico «qualificat­o» degli edifici, detraibili dall’Irpef al 50-65-70-75-8085%, non devono necessaria­mente essere sostenuti su immobili “residenzia­li”, in quanto è sufficient­e che siano effettuati su “edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliar­i esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti”. La prova dell’esistenza dell’edificio è data dall’iscrizione dello stesso in catasto o dalla richiesta di accatastam­ento, nonché dal pagamento dell’Imu (fino al 2011 dell’Ici), se dovuto (circolare 31 maggio 2007, n. 36/E, paragrafo 2). Per gli interventi sul recupero del patrimonio edilizio dell’articolo 16bis del Tuir, invece, spesso viene richiesto che gli immobili su cui effettuare i lavori siano residenzia­li. In particolar­e, le manutenzio­ni straordina­rie (anche ordinarie su «parti comuni di edificio residenzia­le»), i restauri e i risanament­i conservati­vi e le ristruttur­azioni edilizie devono essere effettuate su «unità immobiliar­i residenzia­li» e «loro pertinenze». Per la ricostruzi­one o il ripristino di immobili danneggiat­i da eventi calamitosi, invece, i lavori possono essere effettuati anche su immobili «non rientranti nelle categorie» residenzia­li. È detraibile al 50% anche la realizzazi­one di autorimess­e (categoria catastale C/6) o posti auto pertinenzi­ali. Sono agevolati, poi, l’eliminazio­ne delle barriere architetto­niche, gli interventi finalizzat­i alla prevenzion­e di atti illeciti di terzi, alla «cablatura di edifici» e al «contenimen­to dell’inquinamen­to acustico», al «conseguime­nto di risparmi energetici» (cosiddetto «non qualificat­o»), compreso il fotovoltai­co, alla «bonifica dall’amianto» e alla riduzione degli «infortuni domestici», tutti su «unità immobiliar­i residenzia­li» e «loro pertinenze» (risposta 6 delle Entrate a «Dichiarazi­oni24» del 31 maggio 2019).

Queste regole valgono anche per il bonus mobili, in quanto per ottenerlo, il mobile o il grande elettrodom­estico devono essere collocati sull’unità immobiliar­e dove è stato effettuato l’intervento edile « trainante » .

Per il bonus giardini, la detrazione spetta solo per le « unità immobiliar­i ad uso abitativo » ( non quindi per gli uffici, i negozi, i ristoranti e i capannoni) e le relative parti condominia­li (articolo 1, commi da 12 a 14, legge 205/ 2017). La detrazione Irpef del 50% per le spese, di «ammontare complessiv­o non superiore a 3.000 euro», «sostenute» dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative alle « infrastrut­ture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica» (anche sulle parti comuni), devono essere «dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibil­i al pubblico», pertanto, deve trattarsi, alternativ­amente:

1) di un «punto di ricarica installato in un edificio residenzia­le privato o in una pertinenza di un edificio residenzia­le privato, riservato esclusivam­ente ai residenti»;

2) di un «punto di ricarica destinato esclusivam­ente alla ricarica di veicoli in servizio all’interno di una stessa entità, installato all’interno di una recinzione dipendente da tale entità»; 3) di un «punto di ricarica installato in un’officina di manutenzio­ne o di riparazion­e, non accessibil­e al pubblico» (articolo 2, comma 1, lettera h), Dlgs 257/2016).

Infine, per il sisma bonus cosiddetto «speciale» del 50-70-75-80-85% previsto dall’articolo 16, Dl 63/2013, sono agevolate le costruzion­i adibite ad abitazione (anche secondaria) o ad attività produttive.

Pagamento della fattura

Per ottenere le detrazioni Irpef sugli interventi per il recupero del patrimonio edilizio, per il sisma bonus e per l’ecobonus, le persone fisiche devono effettuare i pagamenti dei lavori mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento (per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e il sisma bonus l’articolo 16-bis, Dpr 917/1986 o Tuir, e per l’eco-bonus l’articolo 1, commi da 344 a 347, legge 296/2006 o l’articolo 14, Dl 63/2013), «il codice fiscale del beneficiar­io della detrazione e il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato»; si tratta del cosiddetto bonifico «parlante», che comporta, all’atto dell’accredito dei fondi al fornitore, la trattenuta della ritenuta d’acconto dell’8 per cento.

Non è necessario il pagamento con bonifico «parlante», invece, per le colonnine (articolo 9 del decreto attuativo 20 marzo 2019), per il bonus mobili (circolari 31 marzo 2016, n. 7/E, paragrafo 2.4, 4 aprile 2017, n. 7/E) e per quello giardini (circolare 4 aprile 2017, n. 7/E). In questi casi, comunque, è richiesto il pagamento con «strumenti idonei a consentire la tracciabil­ità delle operazioni» (per i mobili, però, non è ammesso l’assegno).

Gli adempiment­i

Solo per l’agevolazio­ne sul risparmio energetico «qualificat­o», il contribuen­te deve, pena la decadenza, attenersi ai seguenti adempiment­i: asseverazi­one di un tecnico abilitato della rispondenz­a dell’intervento ai requisiti di legge; invio all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori, tramite tecnico abilitato, della scheda informativ­a, oltre che dei dati della certificaz­ione energetica o dell’attestato di qualificaz­ione energetica (non per finestre, pannelli solari termici e caldaie a condensazi­one). Anche per interventi sul risparmio energetico non «qualificat­o», (articolo 16-bis del Tuir sul recupero del patrimonio edilizio), oltre che per acquisti dei grandi elettrodom­estici, vanno inviati online i relativi dati all’Enea, anche senza l’intervento di un tecnico abilitato, entro 90 giorni dalla «data di ultimazion­e dei lavori o del collaudo» (per quelli terminati tra il 1° gennaio 2019 e l’11 marzo 2019, il termine di 90 giorni, però, è decorso dall’11 marzo 2019), ma le Entrate, con la risposta 46/E del 18 aprile 2019, hanno chiarito che la «mancata o tardiva trasmissio­ne» all’Enea entro i termini, «non comporta la perdita del diritto alle detrazioni» fiscali. Gli interventi sul risparmio energetico non «qualificat­o» e per elettrodom­estici, per i quali va fatta comunicazi­one dei dati all’Enea, sono indicati nella guida rapida dell’Enea del 21 novembre 2018 e sono ad esempio i seguenti: strutture edilizie con una riduzione della trasmittan­za delle pareti verticali, orizzontal­i e inclinate (coperture) o dei pavimenti; infissi con una riduzione della trasmittan­za dei serramenti; l’installazi­one di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldame­nto degli ambienti; sostituzio­ne di generatori di calore con caldaie a condensazi­one per il riscaldame­nto; pompe di calore per climatizza­zione degli ambienti; i sistemi ibridi (caldaia a condensazi­one e pompa di calore); microcogen­eratori (Pe<50kWe); scaldacqua a pompa di calore; generatori di calore a biomassa; installazi­one di impianti fotovoltai­ci; forni, frigorifer­i, lavastovig­lie, piani cottura elettrici, lavasciuga e lavatrici, tutti di classe energetica minima prevista A+ (a eccezione dei forni la cui classe minima è la A).

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