Il Mef: «Al Tesoro nessun nuovo potere di controllo sulle società partecipate»
Caro direttore, sul Sole di domenica è stata pubblicata una ricostruzione nella quale, relativamente ad uno schema di Dpcm, sono stati attribuiti al Mef presunti nuovi poteri di controllo che semplicemente non ci sono. Ci sembra dunque necessario precisare i punti che seguono.
1) Le competenze del Mef e del Dipartimento del Tesoro sulle partecipate non vengono in nessun modo modificate da un Dpcm nato con altri fini, attuativi di una norma precedente, e che riguarda l'ispettorato dei servizi ispettivi della Ragioneria ( il corpo degli ispettori esiste già in ambito di altro ispettorato di finanza, viene ora ai sensi del DL fiscale 2019 scorporato con l'istituzione di una apposita struttura) e le funzioni di studio e ricerca a supporto di alcuni dipartimenti.
2) Non ci sono quindi nuove attribuzioni di competenze al
Dipartimento del Tesoro sulle partecipate: il provvedimento, già nella sua sostanza delineato nel precedente Dpcm del 26 giugno 2019, innova unicamente le competenze degli uffici senza ampliarne il perimetro unendo due direzioni (‘ Partecipate e privatizzazioni' e ‘ Valorizzazione dell'attivo dello Stato'), le attività di entrambe sono state quindi logicamente accorpate all'interno di un'unica direzione.
3) Le modifiche di lessico adottate all'interno del Dpcm sono meramente formali: ad esempio il riferimento a ‘ societarie' invece che ‘ azionarie' nasce dal fatto che ci sono casi in cui le società di capitali partecipate non hanno la forma di società per azioni.
4) Va infine comunque ricordato che ai sensi della normativa vigente il Tesoro non esercita attività di direzione e coordinamento sulle società partecipate.
Grazie per la disponibilità
Ufficio stampa Mef Prendiamo atto delle precisazioni dell'Ufficio stampa del Mef. Nell'articolo non si è ipotizzato che il Dpcm attribuisse al Tesoro poteri di “direzione e coordinamento” delle partecipate, ma sul punto è stato solo riportato che il nuovo testo indica tra i compiti la “gestione” delle partecipazioni societarie in luogo della “gestione finanziaria” delle partecipazioni azionarie prevista dal vecchio testo.
Lo schema di Dpcm accorpa due direzioni ma non amplia il perimetro delle loro competenze