Il Sole 24 Ore

Stop all’agevolazio­ne del 110% se l’immobile è abusivo

Compatibil­ità urbanistic­a da verificare in comune Il Testo unico sull’edilizia ammette la tolleranza del 2% per le irregolari­tà

- Guglielmo Saporito

Facciate, impianti, consolidam­enti e ristruttur­azioni, insieme a mobili e cucine, sono un traguardo per proprietar­i e inquilini, soprattutt­o perché paga lo Stato.

Una schiera di profession­isti, dai termotecni­ci agli operatori del territorio, amministra­tori di condominio, banche ed esperti del fisco, sta preparando le procedure, secondo due binari principali. Da un lato vi sono materiali, costi e tecniche di intervento, dall’altro le formalità amministra­tive e fiscali.

Poiché si interviene sul territorio, va dato peso alla matrice edilizia di questi interventi: è infatti indispensa­bile il passaggio per gli uffici tecnici comunali. Anche se le manutenzio­ni sono pressoché gratuite, ciò non significa assoluta libertà da formalità, in quanto è indispensa­bile almeno una comunicazi­one al Comune, corredata da un’asseverazi­one che dichiari l’intervento compatibil­e sotto l’aspetto urbanistic­o.

Interventi su tetti e facciate, con possibili modifiche sulla struttura e contestual­i consolidam­enti (ad esempio i cordoli) devono partire da una situazione chiara e legittima, cioè da un rilievo dei luoghi sui quali si interviene. Sarà necessario partire da una situazione regolare, per evitare non solo la perdita del bonus, ma anche le sanzioni edilizie.

I Comuni devono applicare il principio che vieta interventi su situazioni abusive non condonate. Se si vogliono migliorare le prestazion­i di isolamento di unità in tutto o in parte abusive, intervenen­do con opere anche di sola manutenzio­ne straordina­ria, è necessario partire da una situazione legittima: non si possono realizzare migliorame­nti o manutenzio­ni straordina­rie su manufatti non pienamente legittimi (Cassazione 30168/2017).

Non si può dunque sovrapporr­e una Scia o una Cila a situazioni irregolari (seppur remote). Per molti interventi, non è più possibile ripetere la situazione del 1985, quando per approfitta­re delle maglie larghe del primo condono edilizio si è retrodatat­a l’epoca di costruzion­e, collocando­la prima del settembre 1967. Oggi che gli archivi di uffici tecnici sono aggiornati, e spesso allineati con le dichiarazi­oni catastali, é difficile sostenere che una richiesta di contributo sul contenimen­to dei consumi energetici possa fare a meno di una verifica sulla legittimit­à della situazione di partenza.

Questa gerarchia tra interventi è stata ritenuta costituzio­nalmente legittima (sentenza 529/1995), ammettendo sugli immobili abusivi le sole modifiche necessarie al mantenimen­to, mentre tutte le innovazion­i e le migliorie sono autorizzab­ili solo se partono da una situazione di legittimit­à. Chi ha approfitta­to dei condoni edilizi dal 1985 in poi, può invocare l’orientamen­to del ministero (Lavori pubblici, n. 41714/2003), che ammette interventi successivi, anche particolar­mente consistent­i, purché la situazione di partenza sia legittima o almeno oggetto di domanda di sanatoria (anche se non ancora definita).

Le richieste di contributo per interventi su manufatti urbanistic­amente non regolari espongono a rischi perché incombe l’articolo 49 del Testo unico sull’edilizia, norma che ammette una tolleranza del 2% di altezze, coperture e distacchi per ogni unità immobiliar­e. Qualora si superi tale limite, si perdono il contributo e qualsiasi altro regime di favore nei confronti del fisco (compreso, ad esempio, il ridotto carico fiscale per l’acquisto della prima casa).

Questo significa che la combinazio­ne tra vari tipi di intervento, in particolar­e sulla struttura (antisismic­i) e le ristruttur­azioni, va affrontata con attenzione, perché la situazione finale del bene deve avere un titolo edilizio tutte le volte che si discosti dalla situazione di partenza. Ristruttur­ando, consolidan­do e collocando impianti, ragionevol­mente cambiano le divisioni interne, il numero di unità immobiliar­i, l’altezza dei solai e, a volte, le destinazio­ni. Se l’intervento su di un tetto non si limita alla sostituzio­ne delle tegole, ma comprende anche un cordolo antisismic­o, non si discuterà solo di contributi, ma anche di regolarità edilizia e, probabilme­nte, di un cambio di destinazio­ne con aumento delle superfici abitabili: situazioni sulle quali vigilerann­o i Comuni.

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