Il Sole 24 Ore

Imprese, agevolazio­ne con Iva su edifici in affitto

I risvolti della risoluzion­e delle Entrate n. 34 pubblicata venerdì

- Luca De Stefani

Anche l’Iva eventualme­nte non detratta dall’impresa per gli interventi relativi all’ecobonus e al sismabonus di abitazioni patrimonio, locate a terzi, potrà essere sommata al costo dei lavori edili per calcolare la percentual­e del bonus detraibile dall’Irpef o dall’Ires. Con la risoluzion­e 25 giugno 2020, n. 34 (si veda «Il Sole 24 Ore» di sabato), l’agenzia delle Entrate ha chiarito, superando le risoluzion­i del 303/E/2008 e 340/E/2008 e la risposta 313/2019, che la detrazione per l’eco-bonus e per il sisma-bonus, cosiddetto «speciale» dell’articolo 16, comma 1-bis e seguenti, del Dl 63/2013 ( per le costruzion­i adibite ad abitazione o ad attività produttive) spettano ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescinder­e dalla qualificaz­ione degli stessi come:

«strumental­i» per natura (cioè con categoria catastale B, C, D, E o A/10) o per destinazio­ne (cioè utilizzati dall’impresa) e registrati in contabilit­à tra le immobilizz­azioni;

«beni merce», cioè registrati tra le rimanenze di magazzino;

«patrimonia­li», cioè le «abitazioni patrimonio» dell’articolo 90 del Tuir, le quali sono immobilizz­ate, non strumental­i, né per natura e né per destinazio­ne (ad esempio, perché locate o non utilizzate).

La prima novità riguarda gli immobili delle imprese locati a terzi, per i quali i due bonus spettano, anche al proprietar­io/locatore, che solitament­e è il soggetto che compie l’intervento, sopportand­o il costo. Come prima il conduttore può beneficiar­ne, sempreché sostenga le spese e in base alla «previsione negoziale» del contratto di locazione.

L’altra novità è riferita ai beni merce. Anche le imprese che hanno registrato i fabbricati tra il magazzino, potranno rinnovarli, detraendo dall’Irpef o dall’Ires queste spese. Per i soggetti Iva, l’eventuale Iva esposta in fattura (ad esempio, per gli acquisti con posa in opera, esclusi dal reverse charge) o l’imposta registrata nel registro Iva delle fatture passive in reverse charge (ad esempio, per la coibentazi­one della facciata ), può essere generalmen­te detratta. Le percentual­i delle detrazioni Irpef o Ires sui lavori spettano sugli «importi rimasti a carico del contribuen­te», quindi, se un’impresa o un profession­ista detrae l’Iva dell’investimen­to effettuato, l’imposta non può essere considerat­a un importo rimasto a carico della stessa. Se i soggetti Iva non possono detrarre l’Iva, questa costituisc­e un elemento accessorio del costo

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