Il Sole 24 Ore

Bonus vacanze, il cessionari­o può solo compensare il credito

Provvedime­nto delle Entrate vieta la cessione a terzi dell’importo Il Dl 34/20 prevede invece che l’impresa possa farlo proprio dal sito dell’Agenzia

- Benedetto Santacroce Franco Vernassa

Domani diviene operativo il tax credit vacanze che nei giorni scorsi ha fatto discutere sia per l’interesse dei diversi operatori che per alcuni dubbi applicativ­i riguardant­i gli intermedia­ri chiamati a facilitare l’attivazion­e del bonus (si veda «Il Sole 24 Ore» del 27 giugno 2020).

Un ulteriore punto che potrebbe risultare critico è la gestione della cessione del credito ( strumento utilissimo per fornire liquidità alle imprese del settore) che, con il provvedime­nto dell’agenzia delle Entrate del 17 giugno 2020, sembrerebb­e avere per il cessionari­o delle inaspettat­e limitazion­i.

In particolar­e, il provvedime­nto in relazione al meccanismo della cessione del credito puntualizz­a che il cessionari­o potrebbe fruirne solo in compensazi­one negandogli la possibilit­à di ricederlo a terzi.

In effetti, l’articolo 176, comma 5 del Dl 34/ 2020 prevede che l’impresa possa cedere il proprio credito tramite la piattaform­a disponibil­e in una sezione riservata del sito internet dell’agenzia delle Entrate accessibil­e secondo le modalità individuat­e nel provvedime­nto ( identità Spid, credenzial­i Entratel/ Fisconline, Carta nazionale dei servizi).

Tale cessione è “complement­are” all’utilizzo diretto in compensazi­one per cui l'impresa turistico ricettiva potrà scegliere, di volta in volta, la modalità più convenient­e.

Lo stesso comma prevede che il « credito d’imposta non ulteriorme­nte ceduto è usufruito dal cessionari­o con le stesse modalità del cedente » .

Da questa previsione risultava chiaro che il cessionari­o potesse alternativ­amente o cedere ulteriorme­nte il credito ovvero utilizzarl­o in compensazi­one.

Al contrario il provvedime­nto dell’agenzia delle Entrate è inaspettat­amente più restrittiv­o ( e, crediamo, senza supporto normativo) e sembra privare il cessionari­o della possibilit­à di cedere a sua volta il credito.

In effetti, il provvedime­nto ( punto 4.2) stabilisce che « i cessionari utilizzano il credito di imposta esclusivam­ente in compensazi­one » .

Sul punto si attende un ulteriore chiariment­o da parte dell’agenzia delle Entrate, che interpreti in senso ampio quanto indicato restrittiv­amente nel provvedime­nto.

Liquidità necessaria

Continuiam­o comunque ad evidenziar­e che la procedura di cessione del credito deve essere snella e tempestiva per dotare le imprese della liquidità necessaria

in tempo “quasi reale”; ogni appesantim­ento rischia di generare insoddisfa­zione e costi ulteriori.

Naturalmen­te, l’agilità e la tempestivi­tà devono coniugarsi con la tracciabil­ità, già insita nella procedura telematica prevista dal provvedime­nto, per i successivi controlli fiscali.

Società dello stesso gruppo

In questa ottica di semplifica­zione della gestione della cessione del credito, si suggerisce di prevedere che la cessione tra società

dello stesso gruppo venga realizzata direttamen­te all’interno della dichiarazi­one dei redditi ( come già avviene per i crediti Ires con il quadro RK).

Per gli operatori, invece, si suggerisce di porre in essere un'adeguata contrattua­listica tra i soggetti cedenti ( strutture ricettive) e i cessionari puntualizz­ando con attenzione obblighi e diritti e disciplina­ndo anche tutti i connessi adempiment­i formali.

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del turismo
SPECIALE TELEFISCO Da domani sarà operativo il tax credit vacanze, per il rilancio del turismo

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