Il Sole 24 Ore

Terzo settore in co-progettazi­one con il pubblico

Illegittim­a la legge umbra che apriva a coop non sociali

- Gabriele Sepio

Co-programmaz­ione e co-progettazi­one come canale di amministra­zione condivisa tra pubblico ed enti del Terzo settore (Ets). ( Ets).

La sentenza della Corte costituzio­nale (131/20), chiamata a decidere sulla legittimit­à di una legge regionale umbra con il nuovo articolo 55 del Dlgs 117/17, limita l’applicazio­ne di tale ultima disposizio­ne ai soli Ets.

Si tratta di una delle più significat­ive attuazioni del principio di sussidiari­età orizzontal­e (articolo 118, comma 4, Costituzio­ne), fortemente voluta dal legislator­e della riforma per incentivar­e forme di collaboraz­ione fra amministra­zioni e non profit nell’ambito dei servizi svolti da questi enti.

La normativa umbra, oggetto di impugnazio­ne, sembrerebb­e includere tra i soggetti ai quali assicurare un coinvolgim­ento attivo nelle attività dell’articolo 55 anche le cooperativ­e di comunità, senza tuttavia considerar­e che la disposizio­ne riguarda i soli enti dotati della qualifica di Ets che si iscriveran­no al Registro unico nazionale.

Proprio su questo aspetto soggettivo si sofferma la Consulta. Il modello di condivisio­ne della funzione pubblica pensato dall’articolo 55 è riservato in via esclusiva agli Ets, i quali per la loro particolar­e configuraz­ione e per gli specifici adempiment­i e controlli cui sono tenuti, sono gli unici in grado di offrire una garanzia rigorosa di effettiva terzietà rispetto al mercato e alle finalità di profitto che lo caratteriz­zano.

Tale principio, secondo la Corte Costituzio­nale, non viene contraddet­to dalla norma regionale impugnata. Quest’ultima demanda alla Regione Umbria un duplice compito di: disciplina­re le modalità di attuazione della co-programmaz­ione, co- progettazi­one e accreditam­ento previste dall’articolo 55 del Dlgs 117/17 e regolament­are le forme di coinvolgim­ento delle cooperativ­e di comunità.

Le cooperativ­e di comunità, quindi, potranno accedere ai programmi di cui all’articolo 55 solo nei limiti in cui siano costituite in forma di coop sociale o impresa sociale. Diversamen­te, la Regione dovrà individuar­e altre forme di coinvolgim­ento, non potendo estendersi gli stessi strumenti e modalità riservate agli Ets dall’articolo 55.

La sentenza valorizza il ruolo delle nuove procedure introdotte dalla riforma ( articoli 55 e 56) e fornisce una spinta importante all’applicazio­ne di queste norme a seguito dei pareri contrastan­ti del Consiglio di Stato ( 2052/ 2018), che le vorrebbe sottoposte al Codice degli appalti. Come giustament­e sottolinea­to nella sentenza, invece, il modello dell’articolo 55 è pensato per instaurare un «canale di amministra­zione condivisa, alternativ­o a quello del profitto e del mercato», non fondato sempliceme­nte su un rapporto sinallagma­tico, bensì « sulla convergenz­a di obiettivi e sull’aggregazio­ne di risorse pubbliche e private per la programmaz­ione e la progettazi­one, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinan­za attiva, di coesione e protezione sociale». Un modello, quindi, necessaria­mente slegato dalle dinamiche concessori­e del Codice degli appalti.

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