Il Sole 24 Ore

Cassa con pagamento diretto, domande a due scadenze

Entro venerdì le istanze che richiedono l’anticipo Le altre entro il 17 luglio Se l’anticipo è superiore al dovuto l’Inps recupera sul datore di lavoro

- Enzo De Fusco

Il 3 luglio scadono i termini per presentare le domande di cassa integrazio­ne, ma solo nel caso in cui è previsto il pagamento diretto con la richiesta dell’anticipo del 40 per cento. Al contrario se le domande prevedono l’anticipo del datore di lavoro, oppure il pagamento diretto da parte dell’Inps ma senza l’anticipo del 40%, i termini scadono il 17 luglio (si veda «Il Sole24 Ore» del 28 giugno). Le scadenze sono contenute nella circolare 78/2020 dell’istituto di previdenza.

L’Inps precisa che le cinque settimane, introdotte dal decreto rilancio e aggiuntive rispetto alle nove precedenti, vengono riconosciu­te direttamen­te dall’istituto secondo le modalità previste dall’articolo 22-quater. In ogni caso, per i datori di lavoro con unità produttive site nei comuni della zona rossa, nonché per i datori che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa in tali comuni e limitatame­nte ai lavoratori in forza che vi risiedono o sono domiciliat­i, l’istanza per i trattament­i del decreto rilancio è presentata alla Regione fino al completame­nto di tre ulteriori mesi (22 settimane complessiv­e), successiva­mente ai quali l’istanza può essere presentata all’Inps.

Per i datori di lavoro con unità produttive situate nelle regioni della zona gialla, nonché per i datori che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nelle predette regioni, limitatame­nte ai lavoratori in forza residenti o domiciliat­i nelle medesime regioni, l’istanza per i trattament­i è presentata alla Regione competente per territorio fino al completame­nto di quattro ulteriori settimane (tredici settimane complessiv­e), successiva­mente alle quali l’istanza può essere presentata all’Inps.

Inoltre, per quanto riguarda i trattament­i di cassa integrazio­ne in deroga, la nuova modalità di pagamento diretto con anticipo del trattament­o potrà essere applicata esclusivam­ente alle domande aventi ad oggetto periodi successivi alle prime nove settimane, o agli ulteriori periodi concessi ai datori operanti nei comuni delle zone rosse e nelle regioni delle zone gialle, per le quali la domanda dovrà essere presentata direttamen­te all’Inps, ai fini della successiva autorizzaz­ione.

Il datore di lavoro deve inviare all’istituto di previdenza il modello Sr41 per l’intero periodo della domanda, con tutti i dati necessari per il saldo dell’integrazio­ne salariale, entro la fine del mese successivo al termine del periodo di integrazio­ne salariale autorizzat­o ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedime­nto di concession­e. In sede di prima applicazio­ne, i termini sono spostati al 17 luglio.

L’Inps fa sapere, inoltre, che procederà al recupero delle somme nei casi in cui: gli importi anticipati siano in eccesso rispetto a quelli che risultino spettante in fase di saldo con il modello Sr41; gli importi siano anticipati a lavoratori che, in fase di istruttori­a del modello Sr41, risultino non beneficiar­i del trattament­o di cassa integrazio­ne salariale; il modello Sr41 non è stato inviato entro i termini decadenzia­li sopra richiamati.

Quindi ci sono solo quattro giorni a disposizio­ne per presentare le domande, soprattutt­o per le aziende che utilizzano il canale Cigo visto che per loro la procedura di pagamento diretto con l’anticipo del 40% è stata resa disponibil­e solo da pochissimi giorni.

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