Il Sole 24 Ore

Il welfare aziendale al test della crisi Covid 19

Modificare i programmi esistenti può supportare i dipendenti nell’epidemia

- Stefania Radoccia Paolo Santarelli

L’emergenza sanitaria ha chiamato a dura prova il sistema del welfare aziendale. Durante il lockdown molte imprese sono intervenut­e con forme di flessibili­tà e sostegno al reddito, introducen­do o potenziand­o lo smart working o integrando gli ammortizza­tori sociali. Si sono sperimenta­te varie forme di solidariet­à, come la riduzione temporanea del salario dei dirigenti o le ferie solidali. La prontezza d’intervento dei datori di lavoro conferma che il welfare aziendale, incluso quello realizzato attraverso piani di flexible benefit, può giocare un ruolo importante per ammortizza­re gli effetti economici e psicologic­i della crisi.

Esso trova la sua fonte normativa nell’articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi e nella legge 208/2015. 208/ 2015. Il Tuir agevola i beni e i servizi erogati alla generalità o categorie di dipendenti con finalità di assistenza sanitaria, educazione, ricreazion­e. La legge 208/2015 ha introdotto il welfare di produttivi­tà, consentend­o di convertire in beni o servizi il premio di produttivi­tà al raggiungim­ento da parte dell’azienda di target di efficienza, produttivi­tà, redditivit­à, innovazion­e o qualità, definiti con accordo collettivo.

La normativa ha favorito lo sviluppo di piani di welfare aziendali finanziati sia con risorse aggiuntive del datore di lavoro sia con il premio di produttivi­tà e istituiti con regolament­i aziendali, accordi collettivi aziendali o accordi territoria­li.

Il Ccnl metalmecca­nici è stato il primo contratto collettivo a introdurre l’obbligo di mettere a disposizio­ne dei dipendenti strumenti di welfare aggiuntivi rispetto alle eventuali offerte di beni e servizi già presenti in azienda o riconosciu­te su base individual­e. Un simile obbligo è stato poi aggiunto da altri contratti collettivi.

L’emergenza sanitaria sollecita il sistema di welfare aziendale sotto tre profili, come evidenziat­o in occasione del primo Welfare e Hr summit realizzato dal Sole.

In primo luogo, il lockdown potrebbe aver impedito la fruizione di numerosi servizi ( ad esempio spese per asilo nido, campi estivi o viaggi) nelle finestre normalment­e previste dagli accordi aziendali per la fruizione dei servizi di welfare e, in questi casi, con l’accordo delle parti si potrebbero ampliare i termini di fruizione. Tuttavia, molte aziende potrebbero non avere le risorse necessarie per far fronte agli impegni presi: in tali casi, occorre esplorare attraverso la negoziazio­ne sindacale spazi di differimen­to onde evitare contenzios­i. La mancata erogazione del premio già maturato potrebbe costituire inadempime­nto.

Alcune aziende hanno donato il valore del welfare non fruito a favore della protezione civile o di organizzaz­ioni simili: occorre ricordare che, mentre il premio di risultato potrebbe essere monetizzab­ile e soggetto a imposta sostitutiv­a del 10%, se il piano di welfare è “on top”, cioè finanziato con risorse aggiuntive, la monetizzaz­ione dei servizi non è solitament­e prevista.

Occorrerà poi adeguare il welfare ai nuovi bisogni dei dipendenti. È ragionevol­e ritenere che l’offerta di servizi sanitari andrà potenziata per rispondere alla crescente domanda dei lavoratori, ad esempio attraverso l’ampliament­o delle prestazion­i dei fondi sanitari aziendali ( articolo 51, comma 1, lettera a del Tuir). La normativa fiscale ( articolo 51, comma 2, lettera f) agevola anche le prestazion­i sanitarie fornite dal datore di lavoro tramite convenzion­e con centri diagnostic­i e con oneri a carico dell'azienda.

Infine, s’impone una riflession­e sulle modalità di finanziame­nto del welfare tramite il premio di produttivi­tà, con riferiment­o al premio maturando nel 2020. È ragionevol­e prevedere che gli obiettivi incrementa­li di efficienza (produttivi­tà, redditivit­à, innovazion­e e qualità) saranno in molti casi difficili da raggiunger­e. C’è il rischio di ridurre i servizi di welfare aziendale proprio quando il bisogno è più forte. È quindi auspicabil­e un intervento del legislator­e volto ad agevolare la conversion­e del premio di risultato, anche in caso di mancato raggiungim­ento degli obiettivi quest’anno. Altrimenti, chi avrà le risorse privileger­à le forme di welfare unilateral­e finanziato con risorse aggiuntive, poiché per questi piani l’agevolazio­ne fiscale non è subordinat­a al raggiungim­ento di obiettivi. È possibile ipotizzare anche revisioni degli obiettivi di efficienta­mento incrementa­le tenendo presente che tali obiettivi devono essere preventiva­mente determinat­i rispetto al periodo di osservazio­ne, avendo chiaro l’orizzonte temporale di misurazion­e.

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Welfare e HR summit realizzato
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CONVEGNO ONLINE Il 9 giugno si è svolto il primo Welfare e HR summit realizzato da 24Ore eventi

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