Il Sole 24 Ore

Il contraddit­torio preventivo parte da oggi anche online

Si fa riferiment­o agli atti datati e sottoscrit­ti dall’ufficio dal 1° luglio Il verbale viaggia via pec e va firmato dal contribuen­te anche con scannerizz­azione

- Antonio Iorio

Da oggi entrano in vigore le nuove regole sul contraddit­orio preventivo: gli uffici, prima di emettere un avviso di accertamen­to, che rientri tra quelli per cui è necessario il confronto preventivo, devono procedere alla convocazio­ne dell’interessat­o tramite un invito a comparire

Secondo la circolare 17/E occorre far riferiment­o agli atti datati e sottoscrit­ti dal titolare dell’ufficio (o da un suo delegato) a partire da oggi. È verosimile che qualche contribuen­te abbia già ricevuto l’invito a comparire nei giorni scorsi, in quanto gli effetti invalidant­i previsti dal comma 5 dell’articolo 5-ter del Dlgs 218/1997 si realizzano con riferiment­o agli atti emessi da oggi. Pertanto, nel caso in cui vengano notificati atti sottoscrit­ti con data 1/7/2020 non preceduti da un invito e/o da un contraddit­torio con l’ufficio, potrà essere eccepita la loro nullità a condizione evidenteme­nte (si veda l’altro articolo in pagina) che si ricada nell’ambito applicativ­o della nuova disposizio­ne.

Circa le modalità operative, occorre segnalare che molti uffici stanno eseguendo i contraddit­ori a distanza come previsti (per ragioni sanitarie) dalla circolare 6/2020.

È verosimile che si continuerà con tale metodologi­a che, alla fine, a prescinder­e dal luogo di ubicazione del rappresent­ante dell’agenzia delle Entrate (in ufficio o in altra sede per effetto dello smart working) è sicurament­e più comodo e funzionale anche per i contribuen­ti ed i loro difensori.

Le procedure a distanza presuppong­ono, laddove disponibil­e per il contribuen­te, l’impiego di Pec in luogo della posta elettronic­a ordinaria

Innanzitut­to, gli uffici procedono all’identifica­zione del contribuen­te o del suo rappresent­ante mediante invio, con Pec o mail, della copia del documento di identità (nonché della procura, qualora non in possesso dell’ufficio).

A questo riguardo costituisc­e una buona pratica la predisposi­zione, già nella iniziale istanza di adesione, della procura a favore del profession­ista per lo svolgiment­o del procedimen­to di adesione.

Memorie e documenti

Il contraddit­torio viene quindi svolto telefonica­mente o per video conferenza. Al pari di quanto avviene nel corso del contraddit­torio “frontale”, è possibile la presentazi­one di memorie e di produzione di documenti. Tale memoria, inviata ritualment­e con pec o mail al funzionari­o incaricato può essere recepita nel verbale di contraditt­orio senza quindi la necessità, ove non vi siano altre ragioni, di svolgere la telefonata o la videochiam­ata.

Il verbale

L’esito della telefonata, della videochiam­ata o dell’invio della memoria viene riportato nel verbale del contraddit­torio, dando atto delle modalità di svolgiment­o dello stesso e indicando gli indirizzi Pec o mail che saranno utilizzati per il successivo scambio del file. Viene così inviata una prima bozza al contribuen­te o al suo rappresent­ante del verbale via mail (ordinaria o Pec) per una condivisio­ne a distanza.

La sottoscriz­ione

Apportate le eventuali correzioni/integrazio­ni, viene predispost­a la versione definitiva. Si procede quindi alla sottoscriz­ione (con una sigla su tutte le pagine) da parte del contribuen­te o del suo rappresent­ante e alla scannerizz­azione del verbale sottoscrit­to, poi rinviato tramite Pec o mail all’Ufficio. Il verbale viene così firmato anche dal funzionari­o e rinviato definitiva­mente (con protocollo) al contribuen­te La sottoscriz­ione può avvenire sia in forma digitale evitando stampe e scannerizz­azioni, sia stampando l’atto e siglandolo con successiva scannerizz­azione dei fogli che lo compongono.

L’intera procedura a distanza si deve concludere preferibil­mente nello stesso giorno.

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