Il Sole 24 Ore

Appalti, le proroghe dei termini complicano il rilascio del Durf

L’impatto dei rinvii per l’emergenza Covid-19 e il nodo del software Reverse charge e split payment: i problemi per chi opera con la Pa

- Giorgio Gavelli

Il passaggio tra le forche caudine degli adempiment­i previsti dalla nuova disciplina sulla vigilanza del committent­e sui versamenti di ritenute da parte di appaltator­i/subappalta­tori e imprese assegnatar­ie (articolo 4 del Dl 124/2019) diventa sempre più complicato. Oltre alle difficoltà di comprender­e quale procedura abbiano istituito i singoli uffici per il rilascio dei certificat­i dopo la riapertura da lockdown (comprese le direzioni regionali, competenti sui grandi contribuen­ti) – con il rischio delle code se non fosse stata implementa­ta una modalità a distanza (si veda «Il Sole 24 Ore» del 30 giugno) – occorre fare riferiment­o alle differenti situazioni che si possono verificare.

Ipotizziam­o qualche caso specifico, ad esempio una impresa (Alfa), rientrante negli obblighi (svolge opere o servizi di importo annuo oltre 200mila euro con il medesimo committent­e, con prevalenza di manodopera presso la sede di quest’ultimo e utilizzo dei beni strumental­i che il committent­e mette a disposizio­ne), la quale a febbraio, in sede di prima applicazio­ne delle novità, ha ottenuto dall’Agenzia il certificat­o di regolarità fiscale (Durf) e lo ha inviato al committent­e. Il certificat­o è riferito all’ultimo giorno del mese precedente (31 gennaio) e, ordinariam­ente, avrebbe avuto validità quattro mesi dal rilascio (provvedime­nto 6 febbraio 2020), ma occorre considerar­e che, a norma dell’articolo 23 del Dl 23/2020, tutti i certificat­i emessi entro il 29 febbraio hanno validità fino al 30 giugno 2020. Occorre, quindi, richiedere un nuovo certificat­o, che può essere rilasciato solo da venerdì 3 luglio (terzo giorno lavorativo successivo alla fine del mese precedente) e va inviato al committent­e entro giovedì 23 (quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza dei versamenti delle ritenute). E qui potrebbero cominciare i problemi.

È opportuno chiedersi se il software delle Entrate sia aggiornato con tutti i differimen­ti in tema di riscossion­e previsti dai decreti emergenzia­li (da ultimo il Dl rilancio), i quali impattano sulla condizione di cui alla lettera b) del comma 5 dell’articolo 17-bis del Dl 241/97 (non avere iscrizioni a ruolo o accertamen­ti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossion­e relativi alle imposte sui redditi, all’Irap, alle ritenute e ai contributi previdenzi­ali per importi superiori a 50mila euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedime­nti di sospension­e). Il rischio è che venga negata una certificaz­ione a chi, in realtà, è ancora nei termini per pagare.

Se poi (come accadrà di frequente) Alfa opera in edilizia o principalm­ente verso Enti pubblici, rispunta il problema del reverse charge e dello split payment, meccanismi che possono impedire ad Alfa di centrare la condizione di cui alla lettera a) del comma 5, vale a dire aver eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscon­o le dichiarazi­oni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, versamenti complessiv­i registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazi­oni medesime.

Il problema è stato condiviso dal Mef nella risposta data il 4 marzo 2020 in Commission­e finanze alla Camera, ma non è dato sapere se, operativam­ente, è stato risolto. Così come non risulta sia stato risolto il problema (segnato più volte sul Sole 24 Ore oltre che da Assonime, con circolare 9/2020) dei consorzi e delle società consortili che acquisisco­no gli appalti e poi li fanno svolgere dai consorziat­i pur mantenendo alcune funzioni operative come la direzione lavori, trovandosi così molto spesso nella situazione di chi non supera l’asticella dei versamenti sul conto fiscale. Ottenere, attraverso il certificat­o, altri quattro mesi di buoni rapporti con il committent­e non è, quindi, impresa da poco.

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