La riforma delle Bcc alla Consulta: sotto tiro il prelievo di way out
Finisce alla Corte costituzionale il meccanismo di way out che caratterizzò la riforma del credito cooperativo del Governo Renzi. A sollevare la questione di legittimità è stata ieri la Cassazione con l’ordinanza 13484 della Sezione tributaria. Nella riforma era previsto che le banche di credito cooperativo che non intendevano confluire nella holding che le avrebbe aggregate, potevano fare domanda a Banca d’Italia, a condizione di avere un patrimonio netto superiore a 200 milioni, per conferire l’attività bancaria in Spa. Ottenuto il via libera, sarebbe poi stato confermato il modello cooperativo come struttura di controllo della società per azioni. Ma solo dopo il pagamento del 20% del patrimonio netto come tributo straordinario a titolo di affrancamento delle riserve.
Una previsione quest’ultima che però ora la Cassazione ritiene in contrasto con la Costituzione sotto una pluralità di punti di vista. Per l’ordinanza, innanzitutto, la conservazione di una forma impositiva sul patrimonio netto appare irragionevole e troppo penalizzante, visto che la bcc di grande rilevanza patrimoniale attraverso il conferimento dell’azienda bancaria nella società per azioni di nuova costituzione continua a operare nel settore della mutualità prevalente, attraverso il possesso delle azioni nella società partecipata.
Dove il profilo di irragionevolezza emerge anche, nella lettura della Cassazione, in relazione alla stessa finalità della riforma, indirizzata a favorire le misure di rafforzamento patrimoniale delle stesse bcc.
Di più. Neppure la natura straordinaria del prelievo, in assenza di specifiche esigenze di natura solidaristica, può costituire una giustificazione. Si pone infatti « in oggettivo contrasto con la stessa esigenza di consolidamento della struttura del credito cooperativo, colpendo un ente che, pure a seguito delle modifiche statutarie, conserva la sua natura di cooperativa a mutualità prevalente cui, anche a livello europeo, viene tradizionalmente riconosciuta una ridotta capacità contributiva » .
Inoltre, la forma di prelievo stride con lo stesso riconoscimento costituzionale della funzione sociale della cooperazione, senza obiettivi di speculazione privata. Dubbi di legittimità che la Cassazione ricorda essere ulteriormente alimentati, se solo si tiene conto che a essere colpita è proprio quella banca in possesso di caratteristiche di rilievo patrimoniali tali da permetterle di restare sul mercato in maniera competitiva senza perdere per questo lo specifico collegamento con il territorio di riferimento. A prescindere dall’effettiva adesione alla holding che comunque rappresenta la via principale della riforma.
Per la Corte di cassazione irragionevole il pagamento del 20% sulle riserve per evitare l’aggregazione