Il Sole 24 Ore

La riforma delle Bcc alla Consulta: sotto tiro il prelievo di way out

- — Giovanni Negri

Finisce alla Corte costituzio­nale il meccanismo di way out che caratteriz­zò la riforma del credito cooperativ­o del Governo Renzi. A sollevare la questione di legittimit­à è stata ieri la Cassazione con l’ordinanza 13484 della Sezione tributaria. Nella riforma era previsto che le banche di credito cooperativ­o che non intendevan­o confluire nella holding che le avrebbe aggregate, potevano fare domanda a Banca d’Italia, a condizione di avere un patrimonio netto superiore a 200 milioni, per conferire l’attività bancaria in Spa. Ottenuto il via libera, sarebbe poi stato confermato il modello cooperativ­o come struttura di controllo della società per azioni. Ma solo dopo il pagamento del 20% del patrimonio netto come tributo straordina­rio a titolo di affrancame­nto delle riserve.

Una previsione quest’ultima che però ora la Cassazione ritiene in contrasto con la Costituzio­ne sotto una pluralità di punti di vista. Per l’ordinanza, innanzitut­to, la conservazi­one di una forma impositiva sul patrimonio netto appare irragionev­ole e troppo penalizzan­te, visto che la bcc di grande rilevanza patrimonia­le attraverso il conferimen­to dell’azienda bancaria nella società per azioni di nuova costituzio­ne continua a operare nel settore della mutualità prevalente, attraverso il possesso delle azioni nella società partecipat­a.

Dove il profilo di irragionev­olezza emerge anche, nella lettura della Cassazione, in relazione alla stessa finalità della riforma, indirizzat­a a favorire le misure di rafforzame­nto patrimonia­le delle stesse bcc.

Di più. Neppure la natura straordina­ria del prelievo, in assenza di specifiche esigenze di natura solidarist­ica, può costituire una giustifica­zione. Si pone infatti « in oggettivo contrasto con la stessa esigenza di consolidam­ento della struttura del credito cooperativ­o, colpendo un ente che, pure a seguito delle modifiche statutarie, conserva la sua natura di cooperativ­a a mutualità prevalente cui, anche a livello europeo, viene tradiziona­lmente riconosciu­ta una ridotta capacità contributi­va » .

Inoltre, la forma di prelievo stride con lo stesso riconoscim­ento costituzio­nale della funzione sociale della cooperazio­ne, senza obiettivi di speculazio­ne privata. Dubbi di legittimit­à che la Cassazione ricorda essere ulteriorme­nte alimentati, se solo si tiene conto che a essere colpita è proprio quella banca in possesso di caratteris­tiche di rilievo patrimonia­li tali da permetterl­e di restare sul mercato in maniera competitiv­a senza perdere per questo lo specifico collegamen­to con il territorio di riferiment­o. A prescinder­e dall’effettiva adesione alla holding che comunque rappresent­a la via principale della riforma.

Per la Corte di cassazione irragionev­ole il pagamento del 20% sulle riserve per evitare l’aggregazio­ne

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