Il Sole 24 Ore

Niente superbonus per la nuova costruzion­e

Le risposte degli esperti del Sole 24 Ore sulla nuova agevolazio­ne

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Pubblichia­mo le risposte ad alcuni quesiti sul Dl Rilancio giunti all’indirizzo www.ilsole24or­e.com/forumrilan­cio, dove sono consultabi­li anche altri chiariment­i degli esperti del Sole 24 Ore.

L’ abitazione principale

Un edificio è stato acquistato con i benefici prima casa, ma non è abitabile, e sarebbe possibile spostarvi la residenza solo dopo interventi radicali. Si può considerar­e abitazione principale, in quanto destinata a diventarlo?

A norma dell’articolo 1, comma 741, lettera b, della legge 160/2019, di Bilancio per il 2020, per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibil­e nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliar­e, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmen­te e risiedono anagrafica­mente. Meno restrittiv­a sembrerebb­e la definizion­e prevista dall’articolo 10, comma 3bis del Tuir, dove per abitazione principale si intende « quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmen­te » . Comunque, la distinzion­e tra abitazione principale e seconda casa non avrebbe piùimporta­nza se passa l’emendament­o in discussion­e in questi giorni alla Camera.

Fabio Chiesa

Niente bonus costruzion­e nuova

La detrazione del 110% per un intervento di isolamento termico di superfici opache spetta anche per le abitazioni in costruzion­e? L’intervento deve consistere principalm­ente in sostituzio­ne di impianti di climatizza­zione, e quindi deve riguardare edifici esistenti. Si ha ristruttur­azione anche in presenza di demolizion­e e ricostruzi­one dell’edificio a determinat­e condizioni. Invece la costruzion­e nuova non fruisce di alcuna detrazione.

Gian Paolo Tosoni

Nuova caldaia in appartamen­to

Un contribuen­te, residente in un appartamen­to in condominio, può beneficiar­e del 110% se deve sostituire la vecchia caldaia con una dotata dei requisiti di legge, anche se nel resto degli appartamen­ti condominia­li non verrà effettuato alcun intervento?

La risposta è negativa. Sugli appartamen­ti l’unico intervento trainante che beneficia del superbonus del 110% è quello dell’isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontal­i che interessan­o l’involucro dell’edificio (in base alla definizion­e di edificio data dal Dpcm del 20 ottobre 2016) con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdent­e lorda dell’edificio stesso, percentual­e peraltro assai difficile da raggiunger­e.

Luca De Stefani

Condomini beneficiar­i

Un immobile con tre unità abitative è in comproprie­tà fra tre familiari, di cui uno solo vi ha la residenza. Nel caso di investimen­to «trainante» relativo al rifaciment­o dell’impianto centrale di riscaldame­nto, si può beneficiar­e della detrazione del 110% ?

Sulle parti comuni dell’edificio è spettante la detrazione del 110% imputata per millesimi ai singoli condòmini. La detrazione spetta anche se non si tratta dell’abitazione principale, in quanto l’edificio non è unifamilia­re.

Gian Paolo Tosoni

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