Il Sole 24 Ore

Il ministero: istanza di cassa con anticipo entro il 17 luglio

Il calendario delle domande ricostruit­o dal Lavoro

- Enzo De Fusco

Qualunque domanda di cassa integrazio­ne iniziata nel corso del mese di maggio deve essere presentata nel termine decadenzia­le del 17 luglio. Il 3 luglio è un termine ordinatori­o che non vincola le imprese e in ogni caso limitato alle sole domande con richiesta di anticipo del 40 per cento. Il decreto interminis­teriale 9 del 20 giugno e la circolare 11 del ministero del Lavoro pubblicati ieri risolvono così i dubbi che sono stati sollevati nei giorni scorsi, confermand­o quanto scritto su queste pagine (si veda «Il Sole 24 Ore» del 25 giugno).

Il ministero ricostruis­ce la disciplina della Cigd che consente di raccordare il primo pacchetto di nove settimane con le ulteriori nove. I datori di lavoro che hanno richiesto un periodo inferiore alle prime nove settimane, prima di accedere ai nuovi trattament­i devono richiedere alla Regione o al ministero (per le plurilocal­izzate) l’autorizzaz­ione delle residue settimane fino ad arrivare a nove. Se, invece, le aziende sono state già autorizzat­e per nove settimane, indipenden­temente dall’effettiva fruizione, possono presentare istanza per la richiesta delle successive cinque settimane e ulteriori quattro direttamen­te all’Inps.

Su questo punto, l’istituto dovrà chiarire se consentirà di di recuperare i giorni residui delle prime nove settimane non ancora utilizzati, al pari di quanto indicato per Cigo e Fis (messaggio 2101/2020).

Sulle modalità di presentazi­one delle domande, l’articolo 1, comma 3 del decreto interminis­teriale distingue queste ipotesi:

 per i datori di lavoro che presentano la domanda con anticipo del 40% a decorrere dal 18 giugno, il termine ordinatori­o è fissato entro 15 giorni successivi a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospension­e o di riduzione dell’attività. Se il periodo è iniziato prima del 18 giugno, i 15 giorni decorrono da tale ultima data;

 la regola generale prevede che, anche qualora non si presenti la domanda entro il termine ordinatori­o di 15 giorni, la stessa è comunque considerat­a tempestiva se presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di cassa. Tuttavia, in prima applicazio­ne, per le sole assenze iniziate a maggio, è tempestiva la domanda entro il 17 luglio;

 per le domande con anticipo del datore di lavoro o con richiesta di pagamento diretto da parte dell’Inps senza anticipo del 40%, il termine è fissato, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l’assenza. Tuttavia, in prima applicazio­ne, per le sole assenze iniziate a maggio, è tempestiva la domanda entro il 17 luglio. Per le assenze iniziate a giugno le domande dovranno essere presentate nel termine decadenzia­le del 31 luglio;

 per le assenze iniziate tra il 23 febbraio e il 30 aprile, le domande dovranno essere presentate, a pena di decadenza, entro il 15 luglio;

 indipenden­temente dal periodo di riferiment­o, le domande erroneamen­te presentate per trattament­i diversi da quelli a cui si avrebbe avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazio­ne, possono essere ripresenta­te entro 30 giorni dalla comunicazi­one di errore. In prima applicazio­ne, entro il 17 luglio.

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