Il Sole 24 Ore

Sindaci con poche chance di agire d’urgenza

- — Gugliemo Saporito — Gianlorenz­o Saporito

Il sindaco non può soddisfare con poteri d’urgenza le attese del tessuto produttivo ampliando gli spazi richiesti dai pubblici esercizi. Come vertice dell’amministra­zione locale, ha solo poteri d’urgenza nelle materie affidategl­i dal Testo unico 267/ 2000 ( incolumità pubblica e sicurezza urbana). Il quadro non cambia nel contesto coronaviru­s, quando le situazioni igienico sanitarie si fondono a quelle di ordine pubblico: lo stesso legislator­e ( articolo 35 Dl 9/ 2020) aveva previsto e limitato gli strappi dei sindaci, vietando le ordinanze in contrasto con le misure statali. Anche nel nuovo decreto del 2 luglio, dove pure si invoca la necessità di venire incontro alle esigenze degli esercizi, si prevede il bilanciame­nto con le esigenze di residenti e disabili, che devono poter accedere con passaggi conformi alle regole del Codice della strada.

Soprattutt­o nei centri storici si litiga anche per pochi metri quadrati: gli orientamen­ti più recenti ( Tar Roma 3865/ 2020), tutelano il decoro del patrimonio e le visuali, scendendo anche in dettaglio annullando ( Tar Roma, 18440/ 2010) la concession­e di spazi pubblici sul marciapied­e della centrale via del Corso, che da 2,40 metri diventava di soli 40 centimetri.

Secondo i giudici ( Consiglio di Stato 2999/ 2020) occorre distinguer­e tra aree pubbliche ed aree private con possibilit­à di transito pubblico: nelle prime è possibile collocare gazebo e tavolini, le seconde non possono essere date in concession­e.

I municipi possono intervenir­e per ragioni di incolumità pubblica e sicurezza urbana

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