Il Sole 24 Ore

Si può monetizzar­e subito il credito con il ricorso ai Sal

Non c’è solo la strada della detrazione: ci sono altre opzioni per rendere più rapido il beneficio

- Giorgio Gavelli

Tra le varie ipotesi a disposizio­ne del contribuen­te per fruire del superbonus del 110%, le modifiche parlamenta­ri avvantaggi­ano la cessione del credito e lo sconto in fattura. Infatti, anticipand­o il vantaggio monetario già nel corso dei lavori, la cessione e lo “sconto” si presentano sotto l’aspetto temporale assai più convenient­i della detrazione, mentre è tramontata la compensazi­one “diretta”. Vediamo perché.

Il nuovo comma 13-bis dell’articolo 119 prevede che l’asseverazi­one tecnica di cui al comma 13 (necessaria per “trasformar­e” la detrazione da ecobonus o da sismabonus) è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzament­o dei lavori, sulla base delle condizioni e nei limiti indicati dall’articolo 121.

Il nuovo comma 1-bis dell’articolo 121 dispone che la scelta in favore dello sconto o della trasformaz­ione in credito d’imposta da cedere può essere esercitata in relazione a ciascun Sal, a condizione che questi ultimi non siano più di due per ciascun intervento complessiv­o e ciascuno di essi si riferisca ad almeno il 30% del medesimo intervento.

Pertanto, mentre con la normale detrazione il contribuen­te inizia a sfruttare il bonus solo al momento di presentare la dichiarazi­one successiva al periodo d’imposta in cui avvengono i pagamenti, ricorrendo ai Sal lo sconto in fattura e la cessione del credito permettono di monetizzar­e subito l’importo, anche se probabilme­nte quest’ultimo sarà inferiore a quello ( teorico) della detrazione.

Va anche considerat­o che una delle possibili opzioni che sembrava certa nel testo originario, vale a dire la possibilit­à del contribuen­te di trasformar­e la detrazione in credito per utilizzarl­a in compensazi­one, con le modifiche parlamenta­ri dovrebbe essere venuta meno, stando almeno a quanto si legge nella relazione di accompagna­mento. In questo documento viene, infatti, riportato che, tra le correzioni più rilevanti apportate in sede di conversion­e, vi è la previsione secondo cui «la trasformaz­ione della detrazione in credito di imposta opera solo all’atto della cessione ad altri soggetti».

Si tratta della perdita di una opportunit­à per tutti i contribuen­ti che, svolgendo attività di impresa o di lavoro autonomo, avrebbero potuto compensare immediatam­ente il credito derivante dalla detrazione nel modello F24, per assolvere, ad esempio, i debiti Iva o contributi­vi, senza dover presentare prima la dichiarazi­one. Forse proprio per una esigenza di monitoragg­io di queste compensazi­oni, la conversion­e del decreto Rilancio ha eliminato questa opzione, rendendo possibile il passaggio diretto in F24 solo ai soggetti che acquistano il credito e, si ritiene, ai fornitori che hanno operato lo sconto in fattura. In questi casi, le comunicazi­oni alle Entrate garantisco­no quel monitoragg­io del credito che sarebbe mancato con l’utilizzo diretto da parte del contribuen­te.

Tornando ai Sal, appare interessan­te osservare come il rilascio di una attestazio­ne parziale riguardi solo l’asseverazi­one tecnica di cui al comma 13 ma non il visto di conformità di cui al comma 11 dell’articolo 119, il quale, quindi, non verrà rilasciato ad ogni Sal ma solo al termine dei lavori.

Va anche notato che non sembra possibile ricorrere ai Sal per anticipare la cessione del credito (o lo sconto in fattura) relativame­nte agli interventi “minori” di cui al comma 2 dell’articolo 121 (bonus facciate e altri), i quali, di per sé, non attribuisc­ono il 110% ma il risparmio fiscale “ordinario” per ciascun intervento, pur potendo essere oggetto di cessione o di sconto in fattura. Da come è scritta la norma, infatti, pare proprio che il meccanismo dei Sal (e delle asseverazi­oni parziali dei tecnici) sia una peculiarit­à dell’ecobonus e del sismabonus maggiorati con il 110%, a cui eventualme­nte aggiungere i cosiddetti interventi “trainati”.

È stato precisato che Il cambio tra detrazione e credito avviene solo con la cessione

30% IL LIMITE PER IL SAL Secondo le regole introdotte alla Camera l’anticipo tramite Sal è possibile solo se ogni stato di avanzament­o riguardi almeno il 30% del valore dell’intervento

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