Il Sole 24 Ore

Ok alla cassa light per chi ha esaurito le 18 settimane Covid

I chiariment­i dell’Inps dopo le modifiche al decreto rilancio. Chi continua a soffrire per l’emergenza sanitaria può ottenere l’accesso alla Cigo ma con meno controlli

- Enzo De Fusco

Ammortizza­tori.

Le aziende che hanno esaurito le 18 settimane di sospension­e o riduzione dell’attività lavorativa con causale «Covid-19 nazionale», salvo proroghe, potranno fare ricorso alla cassa integrazio­ne prevista dalla norma generale ma con modalità light. La novità è contenuta nella circolare n. 84, pubblicata venerdì notte, in cui l’Inps fa il punto della situazione sulla cassa integrazio­ne ordinaria e sul Fis (Fondo di integrazio­ne salariale) con causale Covid prendendo però posizione per la prima volta sugli scenari futuri.

La circolare spiega che in generale i datori di lavoro che nell’anno 2020 utilizzano la cassa per l’emergenza sanitaria possono presentare domanda di concession­e del trattament­o Cigo o Fis con causale «Covid-19 nazionale», per una durata di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementa­te di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interament­e fruito il periodo precedente­mente concesso di 9 settimane. È inoltre possibile usufruire di ulteriori 4 settimane per periodi anche antecedent­i al 1° settembre 2020 per i soli datori di lavoro che abbiano interament­e fruito delle 14 settimane precedente­mente concesse.

Per le aziende che hanno unità produttive situate nei Comuni della zona rossa, e per le imprese collocate al di fuori dei predetti Comuni ma con lavoratori residenti o domiciliat­i nei Comuni medesimi, le ulteriori 4 settimane potranno essere richieste dai datori di lavoro che abbiamo interament­e fruito delle precedenti 27 settimane (13 + 14 ) entro il 31 agosto, pertanto ad esse spettano tutele per una durata massima complessiv­a di 31 settimane (13 + 14 + 4).

La necessità di fruire interament­e dei periodi precedenti prima di accedere alle ulteriori 5 e 4 settimane nasce da una specifica richiesta della Ragioneria con l’obiettivo di monitorare la spesa prima di concedere nuove settimane di tutela. Ma su questo punto la direzione generale dell’Inps ha da tempo ben chiaro un problema che si potrebbe porre nelle prossime settimane e sul quale la circolare non prende posizione. Infatti, molte imprese virtuose che in questi mesi hanno fatto un utilizzo contenuto di cassa integrazio­ne (alternando­la a ferie e strumenti di flessibili­tà contrattua­li) non riuscirann­o a consumare le 14 settimane con il paradosso che, almeno sul piano letterale della norma, non potrebbero accedere alle ulteriori 4 settimane previste dal 1° settembre.

Tuttavia, una soluzione sembra esserci poiché a ben vedere le aziende che non consumano le 14 settimane entro il 31 agosto decadono dalla possibilit­à di utilizzare il periodo residuo. In consideraz­ione delle finalità della norma che sono ricognitiv­e della spesa pubblica, l’impossibil­ità di utilizzare i periodi residui, equipara queste aziende a quelle che hanno consumato l’intero periodo. Una volta esaurito tutte le settimane a disposizio­ne, l’Inps precisa che l’azienda può chiedere la cassa ordinaria ma deve essere riconducib­ile a una delle causali individuat­e dal decreto n. 95442/2016.

Secondo la circolare, è in ogni caso possibile accedere alle integrazio­ni salariali ordinarie per mancanza di materie prime o di commesse, anche quando il determinar­si di dette causali sia riconducib­ile ai perduranti effetti dell’emergenza epidemiolo­gica. In questo caso però, si applicano i limiti previsti dal Dlgs 148/2015 compreso l’obbligo di versamento della contribuzi­one addizional­e (esclusi gli eventi oggettivam­ente non evitabili).

L’Inps spiega che tenuto conto del carattere eccezional­e della situazione in atto, qualora l’azienda evidenzi il nesso di causalità tra l’emergenza sanitaria e la causale invocata (circostanz­a non difficile), la valutazion­e istruttori­a «non deve contemplar­e la verifica della sussistenz­a dei requisiti della transitori­età dell’evento e della non imputabili­tà dello stesso al datore di lavoro e ai lavoratori».

Infine, risultano accoglibil­i le domande di integrazio­ne salariale per le quali la sospension­e o la riduzione dell’attività lavorativa avviene per effetto dell’ordine dell’autorità.

Vanno accolte le domande di integrazio ne salariale se la riduzione dell’attività è imposta dall’autorità

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