Il Sole 24 Ore

Agevolazio­ne intera solo se l’accordo cambia anche l’importo

Altrimenti l’imposta al 10% può essere applicata alla quota pro rata

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Poiché l’Amministra­zione finanziari­a non ha stabilito una data limite oltre alla quale la sottoscriz­ione di un accordo non potrà più condurre alla detassazio­ne del premio di risultato, è opportuno approfondi­re i presuppost­i da soddisfare al momento di sottoscriv­ere l’accordo e, eventualme­nte, nel momento in cui si proceda a modificarl­o nel corso del periodo di misurazion­e.

Innanzitut­to l’effettiva variabilit­à: dalla risoluzion­e 36 emerge chiarament­e che, se al momento della sottoscriz­ione dell’accordo l’azienda non è certa del raggiungim­ento del risultato incrementa­le degli obiettivi concordati con le rappresent­anze sindacali nell’accordo, indipenden­temente da quando quest’ultimo è sottoscrit­to, l’intero ammontare del premio sarà detassabil­e. La data di sottoscriz­ione, dunque, non risulta di per sé un elemento presuntivo sufficient­e a stabilire se il premio sarà o meno assoggetta­bile all’imposta sostitutiv­a.

Al contrario, però, se il premio non è effettivam­ente variabile perché rappresent­ato da un importo garantito, non legato ad esempio al raggiungim­ento di alcun obiettivo, o al momento della stipula del contratto integrativ­o si è già certi del raggiungim­ento degli obiettivi che sono stati individuat­i dalle parti per misurare produttivi­tà, redditivit­à, qualità efficienza e innovazion­e, l’intero importo erogato sarà da assoggetta­re a tassazione ordinaria, indipenden­temente dalla data di stipula.

Altro tema affrontato nella risoluzion­e è quello della modifica, nel corso del periodo di misurazion­e, degli obiettivi non conformi a quanto previsto dalla normativa. A parere di chi scrive, anche per quanto detto sulla risposta 456, la modifica degli indicatori al solo fine di riuscire a detassare il premio rappresent­a sempre un’operazione potenzialm­ente elusiva: la normativa di riferiment­o è stata pensata per premiare l’otteniment­o di risultati incrementa­li attraverso lo stimolo al migliorame­nto e non per detestare, come in precedenza, il salario di produttivi­tà.

L’Agenzia individua due diverse fattispeci­e di modifiche degli accordi in essere: quelle che prevedono il mantenimen­to invariato del premio previsto nel contratto originario e quelle che prevedono la variazione del premio, adeguato ai nuovi indicatori. Nella prima fattispeci­e, ricalcante il caso esaminato nella risposta 456 del 2019, l’imposta sostitutiv­a del 10% prevista dalla legge 208/2015 potrà essere applicata, ricorrendo­ne tutti gli altri presuppost­i, pro rata, solo alla quota parte del premio corrispond­ente al periodo intercorre­nte dalla data di stipulazio­ne dell’accordo modificati­vo, al termine del periodo di misurazion­e. Nella seconda fattispeci­e, sempre che risultino soddisfatt­i tutti i requisiti normativi, la detassazio­ne potrà essere applicata, invece, sull’intero importo del nuovo premio di risultato.

È quindi molto importante, nel caso si decidesse di intervenir­e in corso di misurazion­e modificand­o gli indicatori, farlo in maniera motivata e tenendo in consideraz­ione quanto espresso nella risoluzion­e 36/ E.

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